IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della  legge 7 agosto 1982, n. 56, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legistativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 22
settembre 1999  ammonta, al netto  dei rimborsi di  prestiti pubblici
gia' effettuati, a  lire 59.400 miliardi e tenuto  conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti i propri  decreti in data 25 maggio, 25  giugno, 27 luglio, 6
agosto 1999,  con i quali  e' stata disposta l'emissione  delle prime
otto tranches dei  buoni del Tesoro poliennali 4,25%  con godimento 1
maggio 1999 e scadenza 1 novembre 2009;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una  nona tranche  dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  nona tranche dei  buoni del
Tesoro  poliennali 4,25%  con godimento  1 maggio  1999 e  scadenza 1
novembre 2009, fino all'importo massimo  di nominali 2.000 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle
premesse,  recante l'emissione  delle  prime due  tranches dei  buoni
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.
  I buoni  medesimi verranno ammessi alla  quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  i   titoli  sui  quali  l'Istituto   di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art. 1,  terzo comma  del decreto  ministeriale 25  giugno 1999,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
"coupon stripping".