IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche, con  il quale  e' stato  approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
concernente il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto il  decreto legislativo  30 luglio  1999, n.  300, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999;
  Visto il  decreto ministeriale 12  gennaio 1995, n.  44, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  46 del  24  febbraio 1995  concernente
l'affidamento della  gestione sperimentale della pesca  dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto ministeriale  1  agosto  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1997 e successive modifiche
concernente  l'affidamento  al  CO.GE.VO.   di  Venezia  la  gestione
sperimentale  dell'attivita' di  pesca nell'ambito  del compartimento
marittimo di Venezia, per un periodo di tre anni;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 180  del 4 agosto  1998 recante  la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  181 del 5 agosto  1998, concernente l'adozione
delle misure del  piano vongole, in attuazione della  legge 21 maggio
1998, n. 164;
  Visto il decreto  ministeriale 1 dicembre 1998,  n. 515, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 73  del 29 marzo  1999, con il  quale si
adotta il regolamento recante  disciplina dell'attivita' dei consorzi
di  gestione  dei  molluschi  bivalvi,  con  particolare  riferimento
all'art. 2, comma 3;
  Visto  il  decreto  30   giugno  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  173 del  26 luglio 1999,  concernente la  disciplina di
pesca  dei   molluschi  bivalvi  con  l'uso   della  draga  idraulica
nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia;
  Vista la proposta  delle misure di gestione  avanzata dal consorzio
di gestione e  valorizzazione dei molluschi bivalvi -  CO.GE.VO. - di
Venezia  concernente alcune  variazioni  da apportare  al decreto  30
giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  3  del  decreto  ministeriale   30  giugno  1999  e'  cosi'
modificato:
  "Nell'ambito del  compartimento marittimo  di Venezia la  pesca dei
molluschi  bivalvi con  draga  idraulica puo'  essere effettuata  nei
giorni feriali di:
  lunedi', martedi', giovedi' e venerdi', nel periodo dal 1 aprile al
30 settembre;
  lunedi', martedi', mercoledi', giovedi'  e venerdi' nel periodo dal
1 ottobre al 31 marzo,  senza possibilita' di recupero delle giornate
causa condizioni meteomarine avverse".