IL DIRETTORE
                  del Dipartimento per lo sviluppo
            e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
  Vista la  legge 9 maggio  1989, n. 168: "Istituzione  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Vista  la legge  25 ottobre  1968,  n. 1089,  istitutiva del  Fondo
speciale per la ricerca applicata;
  Vista la legge  17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi  per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la
preselezione  dei progetti  presentati  e la  proposta di  ammissione
degli stessi  agli interventi  del fondo  predetto siano  affidate al
Comitato  tecnico  scientifico  composto  secondo  le  modalita'  ivi
specificate;
  Visto il decreto ministeriale n. 253  Ric. del 15 febbraio 1995, di
nomina del  Comitato tecnico  scientifico, confermato con  decreto n.
435  Ric. del  27  febbraio 1998,  e  successivamente modificato  con
decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1997,  recante:  "Nuove
modalita' procedurali per la  concessione delle agevolazioni previste
dagli  interventi  a  valere  sul   Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata";
  Viste  le  domande presentate  ai  sensi  dell'art. 4  del  decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
  Tenuto  conto   delle  proposte  formulate  dal   Comitato  tecnico
scientifico nella riunione del 1 giugno  1999, di cui al punto 10 del
resoconto sommario;
  Considerato che per tutti i  progetti proposti per il finanziamento
nella  predetta riunione  esiste o  e'  in corso  di acquisizione  la
certificazione di cui  al decreto legislativo 8 agosto  1994, n. 490,
cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135,
e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista  la  nota ministeriale  del  6  agosto 1999,  concernente  la
distinzione tra funzione gestionale  e funzione di indirizzo politico
amministrativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  seguente   progetto  di  ricerca  applicata   e'  ammesso  agli
interventi previsti  dalle leggi citate nelle  premesse, nella forma,
nella misura e con le modalita' indicate:
  Ditta: FinmeccanicaS.p.a.  - Roma  (classificata grande  impresa) -
CRS4 S.c.  a r.l. - Centro  di ricerca sviluppo e  studi superiori in
Sardegna - Cagliari.
  Progetto: n. 6997.
  Titolo  del   progetto:  "Sviluppo  del  progetto   preliminare  di
riferimento, inclusivo di analisi  di sicurezza, dell'impianto pilota
dimostrativo di un Accelerator Driven System".
  Durata e decorrenza costi: diciotto mesi dal 1 gennaio 1999.
  Costo ammesso L. 14.460.000.000 cosi' suddiviso in via previsionale
e non  vincolante in  funzione delle tipologie  di attivita'  e delle
zone geografiche di imputazione:
  attivita' di  ricerca industriale: L. 14.460.000.000  (di cui extra
U.E. L. 200.000.000);
   attivita' di sviluppo precompetitivo: L. 0.
  Luogo di svolgimento:
  attivita' di  ricerca industriale:  N.E. =  lire 880.000.000,  Ea =
lire  1.056.000.000, Ec  =  lire 12.324.000.000,  extra  U.E. =  lire
200.000.000;
  attivita' di sviluppo precompetitivo: N.E. = L.  0, Ea = L. 0, Ec =
L. 0, extra U.E. = L. 0.
  Agevolazioni deliberate:
   credito agevolato (C.A.) fino a L. 7.230.000.000;
   contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 6.492.540.000.
  Tali   agevolazioni,    fermo   restando   gli    importi   massimi
sopraindicati, vanno  commisurate ai  costi ammissibili in  base alle
seguenti percentuali d'intervento:
  ricerca industriale:  N.E. 55% C.A. +  40% C.S., Ea 45%  C.A. + 50%
C.S., Ec 50% C.A. + 45% C.S.;
  sviluppo precompetitivo:  N.E. 55% C.A. +  25% C.S., Ea 45%  C.A. +
35% C.S., Ec 50% C.A. + 30% C.S.
  Durata dell'intervento: dieci anni di ammortamento oltre il periodo
di ricerca.
  Ammortamento:  in  venti  rate semestrali,  costanti,  posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire  dalla  seconda
scadenza  semestrale successiva  alla data  di effettiva  conclusione
della ricerca.
  Condizioni: il predetto  intervento e' subordinato all'acquisizione
della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al
decreto legislativo 8 agosto 1994,  cosi' come integrato dall'art. 15
della   legge  23   maggio  1997,   n.  135,   di  conversione,   con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.
  A sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954
e' data facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione, purche'
garantita  da fidejussione  bancaria a  polizza assicurativa,  per un
importo pari al 20% del contributo nella spesa.
  Contratto di finanziamento in solido.