IL DIRETTORE del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate; Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata"; Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori; Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 1 giugno 1999, di cui al punto 10 del resoconto sommario; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo; Decreta: Art. 1. Il seguente progetto di ricerca applicata e' ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalita' indicate: Ditta: FinmeccanicaS.p.a. - Roma (classificata grande impresa) - CRS4 S.c. a r.l. - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna - Cagliari. Progetto: n. 6997. Titolo del progetto: "Sviluppo del progetto preliminare di riferimento, inclusivo di analisi di sicurezza, dell'impianto pilota dimostrativo di un Accelerator Driven System". Durata e decorrenza costi: diciotto mesi dal 1 gennaio 1999. Costo ammesso L. 14.460.000.000 cosi' suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attivita' e delle zone geografiche di imputazione: attivita' di ricerca industriale: L. 14.460.000.000 (di cui extra U.E. L. 200.000.000); attivita' di sviluppo precompetitivo: L. 0. Luogo di svolgimento: attivita' di ricerca industriale: N.E. = lire 880.000.000, Ea = lire 1.056.000.000, Ec = lire 12.324.000.000, extra U.E. = lire 200.000.000; attivita' di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0, extra U.E. = L. 0. Agevolazioni deliberate: credito agevolato (C.A.) fino a L. 7.230.000.000; contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 6.492.540.000. Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento: ricerca industriale: N.E. 55% C.A. + 40% C.S., Ea 45% C.A. + 50% C.S., Ec 50% C.A. + 45% C.S.; sviluppo precompetitivo: N.E. 55% C.A. + 25% C.S., Ea 45% C.A. + 35% C.S., Ec 50% C.A. + 30% C.S. Durata dell'intervento: dieci anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca. Ammortamento: in venti rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67. A sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 e' data facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione, purche' garantita da fidejussione bancaria a polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa. Contratto di finanziamento in solido.