ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; in particolare,  l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia  di conti annuali e consolidati
delle imprese  di assicurazione  ed, in  particolare, l'art.  11, che
prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  provvedimento   ISVAP  n.  12  del  27   marzo  1995  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   assicurativa    e
riassicurativa  in   alcuni  rami   danni  rilasciata   alla  Medital
Assistance S.p.a., con sede in Roma, via Vallerotonda n. 7/13;
  Viste le delibere  assunte in data 21 aprile 1999  e 16 luglio 1999
dalle   assemblee  straordinarie   degli   azionisti  della   Medital
Assistance  S.p.a. che  hanno approvato  le modifiche  apportate agli
articoli 3, 11, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato  il nuovo  testo dello  statuto sociale  della Medital
Assistance S.p.a., con sede in  Roma, con le modifiche apportate agli
articoli:
  Art. 3. -  Trasferimento della sede sociale da  Roma, viale Carnaro
n. 11 a Roma, via Vallerotonda n. 7/13;
  Art.   11  (Assemblea).   -  Modifica   del  termine   di  "tenuta"
dell'assemblea  ordinaria  ai  fini dell'approvazione  del  bilancio:
entro il 30  aprile di ogni anno, ovvero entro  il 30 giugno, qualora
particolari esigenze  lo richiedano; negli altri  casi previsti dalla
legge, entro il termine da questa stabilito.
  Art. 18 (Amministrazione). - Durata  in carica "per tre anni" degli
amministratori e rieleggibilita'.
  Nuovo  tenore dell'ultimo  comma  che ha  sostituito la  precedente
formulazione:   "L'amministratore    unico   o   il    consiglio   di
amministrazione  resteranno  in  carica  a tempo  determinato  o  per
periodi di tempo stabiliti di volta in volta dall'assemblea".
  Art.  19  (Amministrazione).  -  Soppressione  dell'ultimo  periodo
dell'art. 19: "L'organo amministrativo ha il potere di nominare uno o
piu' amministratori  delegati e puo'  inoltre delegare tutti  o parte
dei suoi  poteri, compresa la  firma sociale, a  procuratori nominati
dalla societa'" (poteri gia' previsti nel successivo art. 20).
  Art. 22  (Amministrazione). - Modifica delle  modalita' di riunione
del consiglio di amministrazione e introduzione della possibilita' di
tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza: condizioni.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 ottobre 1999
                                             Il presidente: Manghetti