ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il provvedimento ISVAP n. 12 del 27 marzo 1995 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, via Vallerotonda n. 7/13; Viste le delibere assunte in data 21 aprile 1999 e 16 luglio 1999 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Medital Assistance S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 11, 18, 19 e 22 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 3. - Trasferimento della sede sociale da Roma, viale Carnaro n. 11 a Roma, via Vallerotonda n. 7/13; Art. 11 (Assemblea). - Modifica del termine di "tenuta" dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano; negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito. Art. 18 (Amministrazione). - Durata in carica "per tre anni" degli amministratori e rieleggibilita'. Nuovo tenore dell'ultimo comma che ha sostituito la precedente formulazione: "L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione resteranno in carica a tempo determinato o per periodi di tempo stabiliti di volta in volta dall'assemblea". Art. 19 (Amministrazione). - Soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 19: "L'organo amministrativo ha il potere di nominare uno o piu' amministratori delegati e puo' inoltre delegare tutti o parte dei suoi poteri, compresa la firma sociale, a procuratori nominati dalla societa'" (poteri gia' previsti nel successivo art. 20). Art. 22 (Amministrazione). - Modifica delle modalita' di riunione del consiglio di amministrazione e introduzione della possibilita' di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza: condizioni. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 1999 Il presidente: Manghetti