IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visti  gli articoli  5 e  6  della legge  13 maggio  1983, n.  198,
recante  l'adeguamento alla  normativa  comunitaria della  disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione  dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge   30  agosto  1993,  n.  331,
convertito nella legge  29 ottobre 1993, n. 427,  che disciplina, tra
l'altro, l'applicazione dell'imposta  di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto il  decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 80,  recante, tra
l'altro,  nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni;
  Visto il  decreto ministeriale  22 dicembre 1958,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  43  del   20  febbraio  1959,   recante  le
caratteristiche   delle  marche   contrassegno   per  fiammiferi,   e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3  giugno 1992, con il quale l'aggio di
vendita al pubblico dei fiammiferi  e' stato fissato nella misura del
10 per cento;
  Visto  il decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  178  del  1 agosto  1998,  recante i  criteri
generali per la  determinazione della tariffa di  vendita al pubblico
dei fiammiferi;
  Visto il decreto direttoriale del  23 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  178 del  1 agosto  1998, con  il quale  si e'
proceduto alla  iscrizione nella  tariffa di  vendita al  pubblico ed
alla rideterminazione  dell'aliquota di  imposta di  fabbricazione di
nuovi tipi di fiammiferi;
  Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per
il fiammifero denominato "Fiammata"  effettuata dalla Societa' CO.FI.
-  Compagnia  fiammiferi  italiana  S.r.l., con  sede  in  Roma,  Via
Lisbona, 9;
  Considerata la necessita' di procedere alla revisione della tariffa
di  vendita  al  pubblico  e  alla  rideterminazione  della  relativa
aliquota di imposta  di fabbricazione su detto  fiammifero sulla base
dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20
luglio 1998.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prezzo  di vendita  al  pubblico  e  l'aliquota di  imposta  di
fabbricazione  sul fiammifero  denominato  "Fiammata" sono  stabilite
nelle misure  di seguito indicate, unitamente  all'imposta sul valore
aggiunto dovuta per singolo condizionamento:
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                                     Imposta      Imposta     Prezzo
                                       di        sul valore     di
Tipo di fiammiferi                fabbricazione   aggiunto    vendita
                                     (lire)        (lire)     (lire)
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 1) Scatola di cartoncino a tiret-
to passante, con 50 fiammiferi di
legno paraffinati amorfi denomina-
ti "Fiammata"                          500         416,67      2.500
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1999
                                       Il direttore generale: Cutrupi
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 105