IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento per la valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza
  Visto il  decreto A.I.C./U.A.C. del  22 dicembre 1997 con  il quale
l'Istituto farmacobiologico  Malesci S.p.a.  e' stato  autorizzato ad
immettere  in commercio  la specialita'  medicinale "Rinelon"  con le
specificazioni di seguito indicate:
   "Rinelon" spray nasale 0,05%;
   A.I.C. n. 034055018 (in base 10), 10H8VB (in base 32);
  classe  "C"  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  5  luglio  1996
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana il 20
luglio 1996;
  Vista la domanda e  la proposta di prezzo con la  quale la ditta ha
chiesto la classificazione in classe "A";
  Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
  Visto l'art.  36, comma 10, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
che estende alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo
la   procedura  di   mutuo  riconoscimento   le  disposizioni   sulla
contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996;
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere   espresso  in  data  20/21   luglio  1999  dalla
Commissione unica del farmaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  specialita'   medicinale  RINELON  nella   confezione  indicata
"Rinelon"  spray nasale  0,05%;  A.I.C. n.  034055018  (in base  10),
10H8VB (in base 32) e' classificata in classe "C".