IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 22 dicembre 1997 con il quale l'Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. e' stato autorizzato ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Rinelon" con le specificazioni di seguito indicate: "Rinelon" spray nasale 0,05%; A.I.C. n. 034055018 (in base 10), 10H8VB (in base 32); classe "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996; Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe "A"; Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993; Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale RINELON nella confezione indicata "Rinelon" spray nasale 0,05%; A.I.C. n. 034055018 (in base 10), 10H8VB (in base 32) e' classificata in classe "C".