IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che, all'art. 16, prevede l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali dirette alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio; Visto il decreto interministeriale 3 febbraio 1999, recante i "Criteri per l'istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali"; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 3 giugno 1998, nella quale la scuola di specializzazione per le professioni legali era stata inserita nell'ambito della programmazione triennale 1998/2000; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento nella seduta del 9 luglio 1998; Richiamata la propria precedente deliberazione del 19 maggio 1999, nella quale e' stato approvato il "Regolamento della scuola di specializzazione per le professioni legali istituita presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia", elaborato dalla commissione nominata dal consiglio della facolta' di giurisprudenza e presieduta dal prof. Calandra Buonaura; Vista la richiesta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di giurisprudenza nella seduta del 20 maggio 1999; Vista la delibera del senato accademico, nella seduta del 16 giugno 1999, con la quale e' stata approvata la modifica dello statuto per l'istituzione, nell'ambito della facolta' di giurisprudenza, della "Scuola di specializzazione per le professioni legali"; Visto il parere favorevole alla modifica di statuto sopracitata espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1999; Considerata l'opportunita' di istituire, presso la facolta' di giurisprudenza, la "Scuola di specializzazione per le professioni legali"; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia e' modificato come segue per l'inserimento, nell'ambito della facolta' di giurisprudenza, della "Scuola di specializzazione per le professioni legali": "Titolo III (Omissis). Capo II SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI Art. 1 (Istituzione della scuola). - 1. E' istituita presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la Scuola di specializzazione per le professioni legali. 2. Il funzionamento della scuola, per quanto non previsto dal presente regolamento, e' retto e disciplinato dal regolamento interministeriale contenente i "Criteri per l'istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali", di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1999 (nel seguito regolamento interministeriale). Art. 2 (Finalita' della scuola). - 1. La scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. Art. 3 (Accesso alla scuola). - 1. L'accesso alla scuola e' riservato a laureati in giurisprudenza nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, su proposta del senato accademico. Art. 4 (Ammissione alla scuola). - 1. Alla scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame indetto dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quale sono indicati la data della prova di esame e i posti disponibili. 2. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 3. Lo svolgimento del concorso e l'organizzazione delle prove sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento interministeriale e dai decreti Ministeriali ivi previsti. 4. Sono ammessi alla scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso. In caso di parita' di punteggio, e' ammesso il candidato piu' anziano di eta'. Art. 5 (Organi della scuola). - 1. Sono organi della scuola: a) il consiglio direttivo; b) il direttore. Art. 6 (Consiglio direttivo). - 1. Il consiglio direttivo e' composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facolta' di giurisprudenza nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate per i magistrati dal Consiglio superiore della Magistratura, per gli avvocati dal Consiglio nazionale forense e per i notai dal Consiglio nazionale del notariato. 2. Il consiglio direttivo e' nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o piu' componenti del consiglio direttivo la sostituzione avviene con decreto rettorale su designazione del consiglio della facolta' di giurisprudenza nel rispetto della composizione di cui al comma precedente del presente articolo. 3. Il consiglio direttivo: cura la gestione organizzativa della scuola; definisce il piano di studi della scuola e la programmazione delle attivita' didattiche; propone il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento; definisce con gli organi delle sedi giudiziarie piu' vicine e con gli ordini professionali programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio; propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte a favorire il funzionamento della scuola; formula i giudizi per il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame finale; nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di Ateneo, previste all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; assolve ad ogni altro, compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti. 4. Il consiglio direttivo, e' convocato dal direttore quando vi sia la necessita' di provvedere su materie di sua competenza e comunque, in via ordinaria, almeno cinque volte l'anno. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mani o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione puo' essere ridotto fino a tre giorni. 5. Il consiglio direttivo e' validamente costituito con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o i regolamenti prescrivano una maggioranza piu' elevata. In caso di parita' di voti prevale il voto del direttore. Della riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal direttore e dal segretario. Le funzioni di segretario possono essere attribuite dal consiglio direttivo ad uno dei suoi membri o al dipendente con mansioni amministrative assegnato dall'Universita' alla scuola. Art. 7 (Direttore). - 1. Il direttore e' eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo. Dura in carica per l'intero periodo di durata del consiglio direttivo ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 2. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni sono esercitate, dal professore universitario piu' anziano di ruolo componente del consiglio direttivo. 3. Il direttore ha la rappresentanza della scuola e presiede il consiglio direttivo. 4. Sono, inoltre, compiti del direttore: promuovere l'attivita' della scuola; curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della scuola; istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del consiglio direttivo; esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti. Art. 8 (Funzionamento della scuola). - 1. La scuola e' struttura didattica della Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia cui contribuiscono la facolta' di giurisprudenza e il Dipartimento di scienze giuridiche. 2. L'Universita' garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della scuola. Art. 9 (Durata della scuola, indirizzi e frequenza). - 1. La scuola ha durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed e' articolata in un anno comune e in un secondo anno diviso negli indirizzi giudiziarioforense e notarile. 2. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame per il conseguimento, del diploma di specializzazione sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attivita' didattiche. I giudizi dovranno essere formulati entro il 31 luglio di ogni anno, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, dovranno essere pubblicati mediante affissione in apposita bacheca tenuta presso la facolta' di giurisprudenza e comunicati mediante lettera a ciascuno degli interessati. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potra' ripetere l'anno di corso una sola volta. 3. La frequenza alle attivita' didattiche della scuola e' obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attivita' didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, per servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, per gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo la valutazione del consiglio direttivo della scuola, qualora l'assenza non superi le 130 ore, spetta al consiglio direttivo stesso disporre le modalita' e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1 ovvero altrimenti la ripetizione di un anno. Art. 10 (Piano degli studi e contenuto delle attivita' didattiche). - 1. Il piano degli studi della scuola e' definito dal consiglio direttivo in conformita' con quanto previsto dall'allegato 1 del regolamento interministeriale contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni e specifici ai due indirizzi. 2. Le attivita' didattiche della scuola si svolgono in conformita' al piano di studi ed alla programmazione didattica definiti dal consiglio direttivo e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo. 3. La durata complessiva delle attivita' didattiche e' di 500 ore per ogni anno di corso, di cui almeno il 50 per cento e' dedicato alle attivita' pratiche, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati ulteriori attivita' di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore. 4. L'attivita' didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attivita' pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, redazione e discussione di atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri. Dovra' essere adottata ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacita' di soluzione di problemi giuridici. Dovranno essere previste anche attivita' didattiche di carattere interdisciplinare. 5. Il consiglio direttivo potra' programmare lo svolgimento di attivita' didattiche presso studi professionali, scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie previ accordi o convenzioni tra l'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia e gli ordini professionali, le scuole del notariato e gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria. Art. 11 (Docenti coordinatori). - 1. Sulla base degli incarichi e dei contratti di insegnamento conferiti annualmente, il consiglio direttivo provvedera' alla nomina dei docenti incaricati del coordinamento delle attivita' didattiche relative a ciascuna delle principali aree disciplinari indicate quali contenuti minimi qualificanti della scuola dall'allegato 1 del regolamento interministeriale. Art. 12 (Verifiche intermedie). - 1. Nell'ambito di ciascun anno di corso, dovranno essere previste prove di verifica volte ad accertare la preparazione raggiunta dallo studente. Essendo in funzione del giudizio complessivo del consiglio direttivo relativo al passaggio dal primo al secondo anno di corso o all'ammissione all'esame finale, le prove di verifica potranno avere anche carattere interdisciplinare. 2. Le prove di verifica potranno consistere in dissertazioni scritte o orali su questioni teoriche o casi pratici, nella redazione di atti giudiziari e notarili o di pareri, nella discussione di casi giurisprudenziali. Al termine di ogni anno di corso, ciascun docente coordinatore di cui al precedente art. 11 dovra' far pervenire al consiglio direttivo una scheda valutativa per ciascuno studente contenente un giudizio formulato in base agli esiti delle sopraindicate verifiche e in base alla frequenza alle attivita' didattiche. Art. 13 (Esame finale). - 1. L'esame finale per il conferimento del diploma di specializzazione consiste in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. 2. Per il superamento dell'esame occorre conseguire un punteggio di almeno 42 settantesimi. In caso di giudizio negativo, lo studente potra' ripetere il secondo anno di corso una sola volta, salvo che non abbia gia' ripetuto l'anno a seguito di giudizio sfavorevole del consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 9, comma 2. 3. La commissione per l'esame finale e' composta di sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio ed e' costituita con delibera del consiglio direttivo. La commissione e' presieduta dal professore universitario piu' anziano di ruolo. 4. Spetta alla commissione la scelta degli argomenti su cui verte la dissertazione scritta. La commissione dovra' provvedere all'indicazione di tre argomenti per l'indirizzo giudiziarioforense e tre argomenti per l'indirizzo notarile. I titoli di ciascuno degli argomenti scelti dovranno essere inseriti in una busta chiusa, firmata da tutti i componenti della commissione e numerata da 1 a 3 per gli argomenti dell'indirizzo giudiziarioforense e da 4 a 6 per gli argomenti dell'indirizzo notarile. La scelta della busta per ciascuno dei due gruppi di argomenti verra' affidata ad uno degli studenti partecipanti all'esame scelto a caso dalla commissione. 5. La prova di esame, avra' durata massima di cinque ore dal momento della dettatura del titolo. 6. La commissione esaminatrice esprimera' il suo giudizio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dello svolgimento dell'esame e delle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice dovra' essere redatto apposito verbale. Art. 14 (Rinvio). - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento interministeriale e, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni e quelle del regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia". Modena, 17 settembre 1999 Il rettore: Cipolli