IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge  24 giugno  1997,  n. 196  recante disposizioni  in
materia di promozione dell'occupazione;
  Visto l'art. 16 della legge 24  giugno 1997, n. 196 citata, recante
disposizioni in materia di apprendistato;
  Visto  l'art.  4 del  decreto  del  Ministero  del lavoro  e  della
previdenza sociale 8 aprile 1998;
  Visto l'art, 2  del decreto-legge 1 luglio 1999,  n. 214 convertito
nella legge 2 agosto 1999, n. 263;
  Sentite le organizzazioni sindacali dei  lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In attuazione  di quanto disposto  dall'art. 2 del  decreto-legge 1
luglio 1999,  n. 214,  convertito, con  modificazioni, nella  legge 2
agosto  1999,  n.  263,  le  imprese  comunicano  all'amministrazione
competente  i dati  dell'apprendista  e quelli  del tutore  aziendale
entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.
  Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese
inviano la comunicazione di cui  sopra entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento.
  Detta comunicazione puo' pervenire anche  tramite i soggetti di cui
al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.