IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998; Visto l'art, 2 del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214 convertito nella legge 2 agosto 1999, n. 263; Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni; Decreta: Art. 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso. Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Detta comunicazione puo' pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.