IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, ed in particolare l'art. 10, comma 1, in base al quale la quota di finanziamento nazionale pubblico per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno delle Regioni dell'obiettivo 1 fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Vista la propria delibera 8 agosto 1995, concernente "Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi neglianni 1995 e 1996, in relazione al programma operativo "Ampliamento e adeguamento della disponibilita' e dei sistemi di adduzione e distribuzione delle risorse idriche nelle regioni italiane dell'obiettivo 1"; Vista la propria delibera 25 settembre 1997, numero 186/97, che definisce il quadro generale delle finalizzazioni delle risorse recate dalla legge n. 641/1996, con la quale viene destinato un importo di 2.000 miliardi di lire al cofinanziamento dei programmi comunitari, cosi' come indicato nell'allegato n. 3 della medesima delibera; Vista la propria delibera 3 dicembre 1997, n. 221/97, con la quale, a seguito della rimodulazione intervenuta nel piano finanziario del programma operativo, e' stato autorizzato l'adeguamento del piano finanziario per il periodo 1995-1996 nonche' il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1997-1999; Considerato che con l'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla legge finanziaria 1998), sono state abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del tesoro destinati a specifiche finalita' e che alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella "F" allegata alla predetta legge finanziaria, ferma restando la possibilita' di assumere impegni anche a valere sugli esercizi successivi al 1998; Vista la propria delibera n. 32/98 in data 17 marzo 1998, concernente "Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazione" ed in particolare il punto 5.2; Tenuto conto che la citata somma di 2.000 miliardi di lire a valere sulle risorse della legge n. 641/1996, sara' resa disponibile non appena acquisita al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 secondo l'articolazione pluriennale prevista dall'allegato n. 2 alla citata delibera 17 marzo 1998; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(98) 4094 del 16 dicembre 1998, con la quale - a seguito delle determinazioni assunte dal comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1 - il previsto contributo a carico del FESR di 871 Mecu e' stato ridotto a 805,570 Meuro; Considerata, pertanto, la necessita' di adeguare le assegnazioni, per complessivi 1.692,765 miliardi di lire, gia' disposte con proprie delibere 8 agosto 1995 e 3 dicembre 1997, n. 221/97, nonche' di meglio individuare il quadro complessivo delle fonti di cofinanziamento nazionale pubblico specificando, in particolare, l'ammontare delle risorse che debbono far carico alla legge n. 488/1992, rispetto a quelle da imputare alla legge n. 641/1996; Sulla base dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Delibera: 1. Il cofinanziamento nazionale pubblico del programma operativo multiregionale "Risorse idriche" nelle regioni dell'obiettivo 1, gia' disposto con proprie delibere 8 agosto 1995 e 3 dicembre 1997 n. 221/97, da 1.692,745 miliardi di lire e' ridotto a 1.559,672 miliardi di lire (805,503 Meuro). La relativa copertura finanziaria e' assicurata come di seguito indicato: 901,050 miliardi di lire, con risorse gia' assegnate con propria delibera 8 agosto 1995 a carico della legge n. 488/1992; 658,622 miliardi di lire, con risorse gia' assegnate con propria delibera 3 dicembre 1997, n. 221/97, a carico della legge n. 641/1996, secondo l'articolazione annuale indicata nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 2. Le quote di cofinanziamento vengono erogate dal Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici. Le somme a valere sulla legge n. 641/1996, saranno erogate nei limiti delle risorse affluite al Fondo medesimo. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento disposto con la presente delibera. 4. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. 6. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari delle delibere 8 agosto 1995 e 3 dicembre 1997, n. 221/97, fatti salvi gli effetti gia' prodotti. Roma, 30 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 233