IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  fondi  strutturali  e,  in
particolare, il  regolamento n. 2083/93 concernente  il Fondo europeo
di sviluppo regionale;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista  la  legge  8  agosto   1995,  n.  341,  di  conversione  del
decreto-legge 23  giugno 1995, n.  244, ed in particolare  l'art. 10,
comma  1,  in base  al  quale  la  quota di  finanziamento  nazionale
pubblico  per la  realizzazione degli  interventi nel  settore idrico
previsti   nel  quadro   comunitario   di   sostegno  delle   Regioni
dell'obiettivo  1   fa  carico  alle  risorse   derivanti  dai  mutui
autorizzati  ai sensi  dell'art.  1, comma  8,  del decreto-legge  22
ottobre 1992, n.  415, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista la propria delibera  8 agosto 1995, concernente "Definizione,
coordinamento   e  finanziamento   del  programma   degli  interventi
finanziari  da effettuarsi  neglianni 1995  e 1996,  in relazione  al
programma operativo "Ampliamento e adeguamento della disponibilita' e
dei sistemi di adduzione e  distribuzione delle risorse idriche nelle
regioni italiane dell'obiettivo 1";
  Vista la  propria delibera  25 settembre  1997, numero  186/97, che
definisce  il  quadro  generale delle  finalizzazioni  delle  risorse
recate  dalla legge  n. 641/1996,  con  la quale  viene destinato  un
importo di  2.000 miliardi di  lire al cofinanziamento  dei programmi
comunitari,  cosi' come  indicato nell'allegato  n. 3  della medesima
delibera;
  Vista la propria delibera 3 dicembre 1997, n. 221/97, con la quale,
a seguito  della rimodulazione intervenuta nel  piano finanziario del
programma  operativo, e'  stato autorizzato  l'adeguamento del  piano
finanziario  per  il  periodo 1995-1996  nonche'  il  cofinanziamento
nazionale pubblico per il periodo 1997-1999;
  Considerato che  con l'art. 54,  comma 13, della legge  27 dicembre
1997,  n. 449  (collegato alla  legge finanziaria  1998), sono  state
abrogate le  norme che autorizzano  la contrazione di mutui  da parte
del tesoro destinati a specifiche finalita' e che alle relative spese
pluriennali  si  provvede nei  limiti  risultanti  dalla tabella  "F"
allegata  alla   predetta  legge   finanziaria,  ferma   restando  la
possibilita'  di  assumere  impegni  anche a  valere  sugli  esercizi
successivi al 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  32/98  in  data  17  marzo  1998,
concernente  "Assegnazioni  a  carico   delle  risorse  per  le  aree
depresse: integrazioni e modulazione" ed in particolare il punto 5.2;
  Tenuto conto che la citata somma di 2.000 miliardi di lire a valere
sulle risorse  della legge  n. 641/1996,  sara' resa  disponibile non
appena acquisita  al Fondo di  rotazione ex lege n.  183/1987 secondo
l'articolazione pluriennale  prevista dall'allegato n. 2  alla citata
delibera 17 marzo 1998;
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(98)
4094  del  16  dicembre  1998,  con   la  quale  -  a  seguito  delle
determinazioni  assunte  dal  comitato  di  sorveglianza  del  quadro
comunitario  di sostegno  delle  regioni obiettivo  1  - il  previsto
contributo a carico  del FESR di 871 Mecu e'  stato ridotto a 805,570
Meuro;
  Considerata, pertanto,  la necessita' di adeguare  le assegnazioni,
per complessivi 1.692,765 miliardi di lire, gia' disposte con proprie
delibere  8 agosto  1995 e  3 dicembre  1997, n.  221/97, nonche'  di
meglio   individuare   il   quadro   complessivo   delle   fonti   di
cofinanziamento  nazionale  pubblico  specificando,  in  particolare,
l'ammontare  delle  risorse che  debbono  far  carico alla  legge  n.
488/1992, rispetto a quelle da imputare alla legge n. 641/1996;
  Sulla  base  dei lavori  istruttori  svolti  dal comitato  previsto
dall'art.  5 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24  marzo
1994, n. 284;
                              Delibera:
  1. Il  cofinanziamento nazionale  pubblico del  programma operativo
multiregionale "Risorse idriche" nelle regioni dell'obiettivo 1, gia'
disposto con  proprie delibere  8 agosto  1995 e  3 dicembre  1997 n.
221/97, da 1.692,745 miliardi di lire e' ridotto a 1.559,672 miliardi
di lire (805,503 Meuro).
  La  relativa copertura  finanziaria e'  assicurata come  di seguito
indicato:
  901,050 miliardi  di lire, con  risorse gia' assegnate  con propria
delibera 8 agosto 1995 a carico della legge n. 488/1992;
  658,622 miliardi  di lire, con  risorse gia' assegnate  con propria
delibera  3  dicembre  1997,  n.  221/97, a  carico  della  legge  n.
641/1996,  secondo  l'articolazione  annuale indicata  nella  tabella
allegata che forma parte integrante della presente delibera.
  2.  Le  quote  di  cofinanziamento vengono  erogate  dal  Fondo  di
rotazione ex  lege n.  183/1987 secondo  le modalita'  previste dalla
normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero
dei  lavori pubblici.  Le somme  a  valere sulla  legge n.  641/1996,
saranno erogate nei limiti delle risorse affluite al Fondo medesimo.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei
piani  finanziari,  ai sensi  dell'art.  25  del regolamento  CEE  n.
2082/93, il Fondo di rotazione adegua la quota di propria competenza,
fermo restando il limite dello  stanziamento disposto con la presente
delibera.
  4. Il Ministero dei lavori pubblici adotta tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali   relativi  al  programma  ed
effettua  i controlli  di competenza.  Il Fondo  di rotazione  potra'
procedere  ad  eventuali,   ulteriori  controlli,  avvalendosi  delle
strutture del dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,   a  cura   dell'amministrazione   titolare,  al   sistema
informativo  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica -  Dipartimento  della ragioneria  generale
dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
  6. La  presente delibera annulla  e sostituisce i  piani finanziari
delle delibere  8 agosto  1995 e  3 dicembre  1997, n.  221/97, fatti
salvi gli effetti gia' prodotti.
   Roma, 30 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 233