IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2); Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Universita' e successive modificazioni, in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo; Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia titoli con valore legale giacche' gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 3 aprile 1998, del senato accademico adunanza del 30 novembre 1998 e del consiglio di amministrazione adunanza del 3 dicembre 1998; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota ministeriale prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 relativa a "Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica. Nota di indirizzo"; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 marzo 1999 e, in attesa del riordino generale delle scuole di specializzazione; Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e studenti - Ufficio I, prot. n. 498 del 10 aprile 1999; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: L'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in oncologia della Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 30 ottobre 1996 viene modificato come segue: a) indirizzo di oncologia medica: F. - Area di oncologia medica. Settori: dopo il settore F18X viene aggiunto: "F19A - Pediatria generale e specialistica". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 20 settembre 1999 p. Il rettore: Rossiello