IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1982,  n. 162, in
particolare gli articoli 2 e 12;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto  1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
  Vista la legge 19 novembre  1990, n. 341, relativa agli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 167 del  19 luglio
1995,  recante  modifiche   all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  alle scuole  di  specializzazione  del settore  medico
(tabella XLV/2);
  Visto il  decreto rettorale n.  2180 del 7 giugno  1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno 1996  con cui e'  stato emanato,  ai sensi dell'art.  16 della
legge  9 maggio  1989,  n. 168,  lo statuto  di  autonomia di  questa
Universita'  e successive  modificazioni, in  particolare l'art.  11,
comma 4,  che contempla l'emanazione  di un regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  il predetto  statuto non contiene  gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia
titoli con  valore legale  giacche' gli  stessi saranno  inseriti nel
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
sopracitato regolamento  didattico di Ateneo, e'  necessario comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  adunanza  del  3  aprile  1998,  del  senato
accademico  adunanza  del  30  novembre   1998  e  del  consiglio  di
amministrazione adunanza del 3 dicembre 1998;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  nota ministeriale  prot.  n.  1/98  del 16  giugno  1998
relativa a "Legge 15 maggio 1997,  n. 127 - Autonomia didattica. Nota
di indirizzo";
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza dell'11 marzo 1999  e, in attesa del riordino
generale delle scuole di specializzazione;
  Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e
studenti - Ufficio I, prot. n. 498 del 10 aprile 1999;
  Riconosciuta la  necessita' di  approvare le modifiche  proposte in
deroga al termine triennale di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  L'ordinamento  didattico   della  scuola  di   specializzazione  in
oncologia della Seconda  Universita' degli studi di Napoli  di cui al
decreto rettorale 30 ottobre 1996 viene modificato come segue:
    a) indirizzo di oncologia medica:
   F. - Area di oncologia medica.
  Settori: dopo il settore F18X viene aggiunto:
  "F19A - Pediatria generale e specialistica".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Caserta, 20 settembre 1999
                                             p. Il rettore: Rossiello