IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 e, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera e), concernente la previsione che le spese di funzionamento della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993, concernente le tariffe ed i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati; Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 1995, concernente la disciplina del funzionamento della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari; Considerato che sono ora sottoposte alle norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alcune delle attivita' comprese nel citato decreto ministeriale 19 luglio 1993; Ritenuto necessario modificare ed integrare l'allegato l al decreto ministeriale 19 luglio 1993; Decreta: Art. 1. 1. All'allegato l del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 15 marzo 1991, come sostituito dall'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'intestazione del settore "Pubblicita' sanitaria, Presidi medico chirurgici e Presidi sanitari" e' sostituita dalla seguente "Pubblicita' sanitaria, Presidi medico chirurgici, Presidi sanitari e Prodotti fitosanitari"; b) i numeri 6 e 7 del settore di cui alla lettera a) sono sostituiti dai seguenti: 6. Domande di autorizzazione: a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di un prodotto fitosanitario autorizzato in un altro Stato membro e la cui sostanza attiva e' iscritta in allegato I, di cui all'art. 10, commi 1,2, 3 e 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194: lire 7 milioni; b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di attivazione alla produzione di prodotti fitosanitari incluso il sopralluogo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968: lire 5 milioni. 7. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione: a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente sostanze attive non iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, purche' in commercio alla data del 26 luglio 1993 (art. 4, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194): lire 3 milioni; b) istruttoria relativa ad un dossier relativo ad una sostanza attiva in commercio nell'Unione europea alla data del 26 luglio 1993, ma non contenuta in alcun prodotto autorizzato in Italia di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194: lire 50 milioni; c) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione riferita a modifiche di sede, ragione o denominazione sociale della societa' o di officina: lire 500.000 per il complesso dei prodotti fitosanitari; d) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione provvisoria di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva non iscritta in allegato 1 e non in commercio alla data del 26 luglio 1993, di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194: lire 15 milioni; e) istruttoria relativa a ciascuna istanza di modifica dell'autorizzazione per l'esercizio della produzione di prodotti fitosanitari, incluso il sopralluogo e con esclusione di quella relativa alla sede legale: lire 2,5 milioni; f) istruttoria relativa a ciascuna istanza di attivazione alla produzione di bagnanti, coadiuvanti, emulsionanti, adesivanti, incluso il sopralluogo, ove non gia' autorizzati sub e): lire 5 milioni; g) istruttoria relativa a ciascuna istanza intesa ad ottenere la modifica dell'autorizzazione per l'esercizio della produzione di bagnanti, coadiuvanti, emulsionanti, adesivanti incluso il sopralluogo e con esclusione di quella relativa alla sede legale: lire 2,5 milioni; h) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di presidi sanitari bagnanti, coadiuvanti, emulsionanti, adesivanti: lire 2 milioni.