IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  22 febbraio 1994, n. 146 e,  in particolare, l'art.
31, comma  1, lettera e), concernente  la previsione che le  spese di
funzionamento  della commissione  consultiva  di cui  all'art. 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, siano
a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  194, di attuazione
della direttiva  n. 91/414/CEE concernente l'immissione  in commercio
di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della  sanita'  19  luglio  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  172  del 24  luglio  1993,
concernente  le tariffe  ed i  diritti spettanti  al Ministero  della
sanita', all'Istituto superiore di  sanita' ed all'Istituto superiore
per la  prevenzione e  sicurezza del lavoro,  per prestazioni  rese a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati;
  Visto  il  decreto del  Ministro  della  sanita' 16  ottobre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 298
del  22 dicembre  1995, concernente  la disciplina  del funzionamento
della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari;
  Considerato che  sono ora sottoposte  alle norme di cui  al decreto
legislativo 17  marzo 1995, n.  194, alcune delle  attivita' comprese
nel citato decreto ministeriale 19 luglio 1993;
  Ritenuto necessario modificare ed integrare l'allegato l al decreto
ministeriale 19 luglio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'allegato  l  del  decreto del  Ministro  della  sanita'  14
febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 3 del 15 marzo
1991, come sostituito dall'allegato 1  del decreto del Ministro della
sanita' 19  luglio 1993, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 172
del 24 luglio 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  l'intestazione  del  settore  "Pubblicita'  sanitaria,  Presidi
medico chirurgici  e Presidi  sanitari" e' sostituita  dalla seguente
"Pubblicita' sanitaria, Presidi medico chirurgici, Presidi sanitari e
Prodotti fitosanitari";
  b)  i  numeri 6  e  7  del settore  di  cui  alla lettera  a)  sono
sostituiti dai seguenti:
 6. Domande di autorizzazione:
  a) istruttoria relativa a ciascuna  istanza di autorizzazione di un
prodotto fitosanitario autorizzato in un  altro Stato membro e la cui
sostanza attiva e' iscritta in allegato  I, di cui all'art. 10, commi
1,2, 3  e 4  del decreto legislativo  17 marzo 1995,  n. 194:  lire 7
milioni;
  b)  istruttoria relativa  a  ciascuna istanza  di attivazione  alla
produzione  di prodotti  fitosanitari incluso  il sopralluogo  di cui
all'art. 8 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 1255/1968:
lire 5 milioni.
  7. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione:
  a) istruttoria relativa a ciascuna  istanza di autorizzazione di un
prodotto  fitosanitario  contenente   sostanze  attive  non  iscritte
nell'allegato  I  del decreto  legislativo  17  marzo 1995,  n.  194,
purche' in commercio  alla data del 26 luglio 1993  (art. 4, comma 2,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194): lire 3 milioni;
  b)  istruttoria relativa  ad un  dossier relativo  ad una  sostanza
attiva in commercio nell'Unione europea alla data del 26 luglio 1993,
ma  non contenuta  in alcun  prodotto  autorizzato in  Italia di  cui
all'art. 4, comma  2, del decreto legislativo 17 marzo  1995, n. 194:
lire 50 milioni;
  c)  istruttoria  relativa  a  ciascuna  istanza  di  autorizzazione
riferita a modifiche  di sede, ragione o  denominazione sociale della
societa' o  di officina: lire  500.000 per il complesso  dei prodotti
fitosanitari;
  d)  istruttoria  relativa  a  ciascuna  istanza  di  autorizzazione
provvisoria  di un  prodotto  fitosanitario  contenente una  sostanza
attiva non iscritta in allegato 1 e non in commercio alla data del 26
luglio 1993, di  cui all'art. 8, commi 1 e  2 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194: lire 15 milioni;
  e)   istruttoria   relativa   a  ciascuna   istanza   di   modifica
dell'autorizzazione  per  l'esercizio  della produzione  di  prodotti
fitosanitari,  incluso  il sopralluogo  e  con  esclusione di  quella
relativa alla sede legale: lire 2,5 milioni;
  f)  istruttoria relativa  a  ciascuna istanza  di attivazione  alla
produzione  di   bagnanti,  coadiuvanti,   emulsionanti,  adesivanti,
incluso  il sopralluogo,  ove non  gia'  autorizzati sub  e): lire  5
milioni;
  g) istruttoria  relativa a ciascuna  istanza intesa ad  ottenere la
modifica  dell'autorizzazione  per  l'esercizio della  produzione  di
bagnanti,   coadiuvanti,   emulsionanti,    adesivanti   incluso   il
sopralluogo e  con esclusione  di quella  relativa alla  sede legale:
lire 2,5 milioni;
  h)  istruttoria relativa  a ciascuna  istanza di  autorizzazione di
presidi  sanitari  bagnanti, coadiuvanti,  emulsionanti,  adesivanti:
lire 2 milioni.