IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 22 febbraio 1994,  n. 146 ed, in particolare, l'art.
31,  comma  1,  lettera  e),  il   quale  prevede  che  le  spese  di
funzionamento  della commissione  consultiva  di cui  all'art. 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, siano
a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  194, di attuazione
della direttiva  n. 91/414/CEE concernente l'immissione  in commercio
dei prodotti fitosanitari;
  Visto l'art. 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del
1995,  che prevede  che con  decreto del  Ministro della  sanita', di
concerto   con   il   Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  siano stabilite  tariffe e  relative modalita'  per
assicurare   la  copertura   delle  spese   di  funzionamento   della
commissione consultiva di  cui all'art. 4 del  decreto del Presidente
della Repubblica  3 agosto  1968, n.  1255, da  porre a  carico degli
interessati alle attivita' autorizzative e di valutazione di cui agli
articoli 5 e  6, commi 5 e  7, del citato decreto  legislativo n. 194
del 1995;
  Visto  il  decreto del  Ministro  della  sanita' 16  ottobre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 298
del  22 dicembre  1995, concernente  la disciplina  del funzionamento
della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari;
  Considerato  che l'art.  6 del  citato decreto  del Ministro  della
sanita' 16 ottobre 1995 prevede che alle spese di funzionamento della
commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, incluse quelle di
supporto  tecnico  e di  amministrazione  generale,  si provveda  nei
limiti dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di bilancio
2560  dello  stato di  previsione  della  spesa del  Ministero  della
sanita';
  Considerato che  le tariffe  di cui al  decreto del  Ministro della
sanita'  del   19  luglio  1993,  allegato   1  settore  "pubblicita'
sanitaria, presidi  medicochirurgici e presidi  sanitari", permangono
in vigore  per le  attivita' e  per i  prodotti non  disciplinati dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto di  procedere alla  individuazione delle  tariffe relative
all'immissione  in   commercio  di  prodotti  fitosanitari   ed  alla
determinazione della  loro entita'  per la  copertura delle  spese di
funzionamento  della  commissione  consultiva  prodotti  fitosanitari
incluse  quelle di  supporto tecnico  e di  amministrazione generale,
nonche' a coperture delle prestazioni sostenute e rese a richiesta ed
utilita' dei soggetti interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le tariffe dovute dai soggetti interessati alle attivita' di cui
all'art.  5 del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 194,  sono
indicate nell'allegato 1 del presente decreto.