IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 ed, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera e), il quale prevede che le spese di funzionamento della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, che prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite tariffe e relative modalita' per assicurare la copertura delle spese di funzionamento della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, da porre a carico degli interessati alle attivita' autorizzative e di valutazione di cui agli articoli 5 e 6, commi 5 e 7, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 1995, concernente la disciplina del funzionamento della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari; Considerato che l'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanita' 16 ottobre 1995 prevede che alle spese di funzionamento della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, incluse quelle di supporto tecnico e di amministrazione generale, si provveda nei limiti dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di bilancio 2560 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'; Considerato che le tariffe di cui al decreto del Ministro della sanita' del 19 luglio 1993, allegato 1 settore "pubblicita' sanitaria, presidi medicochirurgici e presidi sanitari", permangono in vigore per le attivita' e per i prodotti non disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di procedere alla individuazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed alla determinazione della loro entita' per la copertura delle spese di funzionamento della commissione consultiva prodotti fitosanitari incluse quelle di supporto tecnico e di amministrazione generale, nonche' a coperture delle prestazioni sostenute e rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe dovute dai soggetti interessati alle attivita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto.