IL MINISTRO
                DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999;
  Visto il  decreto ministeriale 5  luglio 1995 recante norme  per la
determinazione dei  compensi spettanti ai commissari  liquidatori dei
consorzi agrari  assoggettati alla  procedura di  liquidazione coatta
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio 1993,  n.  29,  ed  in
particolare l'art.  3, cosi' come modificato  dal decreto legislativo
31  marzo 1998,  n. 80,  che sancisce  le linee  di applicazione  del
principio  della  separazione  dei  poteri tra  organi  di  direzione
politica e  organi di gestione,  specificando le rispettive  sfere di
responsabilita' e di competenza;
  Ravvisata l'esigenza di modifiare  il citato decreto ministeriale 5
luglio  1995  nella  parte  che  attribuisce  all'organo  di  governo
funzioni  spettanti ai  dirigenti  di  uffici dirigenziali  generali,
quali disposte dall'art. 16 del citato decreto legislativo n. 29;
  Visto il  parere n.  127792 del  16 novembre 1998  con il  quale su
richiesta di questa amministrazione l'Avvocatura generale dello Stato
ha  fornito  alcune  indicazioni   sulle  modalita'  da  seguire  per
garantire   omogeneita'    e   congruita'   di    trattamento   nella
determinazione del compenso in questione;
  Ravvisata,  inoltre, l'opportunita'  di  garantire una  percentuale
minima della  maggiorazione spettante  ai commissari  liquidatori, ai
quali   sia  stata   autorizzata   la  continuazione   dell'attivita'
d'impresa;
  Ritenuto di provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per i motivi indicati in  premessa al decreto ministeriale 5 luglio
1995, recante norme sui criteri e modalita' per la determinazione dei
compensi  spettanti ai  commissari  liquidatori  dei consorzi  agrari
assoggettati  alla procedura  di liquidazione  coatta amministrativa,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  nell'art.  1,  comma  1,  e nell'art.  5,  comma  1,  la  frase
"determinato  dal  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali" e "rivolta al  Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali" viene  sostituita da  "determinato dal  Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali"  e  "rivolto  al  Ministero  delle
politiche agricole e forestali";
  b) nell'art. 2 viene aggiunta la frase: "con una percentuale minima
garantita del 15%";
  c) nell'art. 5, comma 1, viene aggiunta la frase "ed all'art. 2".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 ottobre 1999
                                               Il Ministro: De Castro