IL COMMISSARIO DELEGATO
  Viste le proprie ordinanze n. 34, 35,  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e
43 datate 19 Luglio 1999 con le quali, per le medesime motivazioni di
cui  alle  rispettive narrative,  e'  stata  sospesa l'efficacia  dei
protocolli d'intesa  stipulati con i soggetti  esercenti attivita' di
recupero di  rifiuti speciali sottoposte a  procedura semplificata ai
sensi degli articoli  31 e 33 del decreto legislativo  n. 22/97 ed e'
stato ordinato ai  medesimi soggetti di sospendere,  con preavviso di
trenta  giorni, i  contratti stipulati  per il  recupero dei  rifiuti
speciali provenienti da fuori regione;
  Vista la ordinanza del TAR Puglia,  sezione prima, n. 579/99 con la
quale e' stata sospesa l'efficacia della ordinanza n. 35/1999;
  Consderato che per  la predetta ordinanza TAR Puglia  allo stato si
deve ritenere  consentito lo svolgimento delle  attivita' di recupero
di  rifiuti   speciali  non  pericolosi  sottoposti   alle  procedure
semplificate ai sensi degli articoli  31 e 33 del decreto legislativo
n. 22/1997;
  Ritenuto, in ottemperanza  al citato provvedimento giurisdizionale,
di  dover sospendere,  nelle more  della definizione  del contenzioso
amministrativo in  atto, l'efficacia dei  provvedimenti commissariali
n. 34,  35, 36, 37, 38,  39, 40, 41, 42  e 43 del 19  luglio 1999 con
conseguente  efficacia  dei  protocolli   d'intesa  stipulati  con  i
titolari degli  impianti siti in  Puglia per il recupero  dei rifiuti
speciali non pericolosi provenienti da  fuori regione e dei contratti
stipulati in forza dello stesso protocollo;
                               Ordina:
  E'  sospesa, con  decorrenza dalla  data di  notifica del  presente
provvedimento  e   nelle  more  della  definizione   del  contenzioso
amministrativo, l'efficacia delle ordinanze  commissariali n. 34, 35,
36, 37, 38,  39, 40, 41, 42  e 43 del 19 luglio  1999 con conseguente
efficacia  dei protocolli  d'intesa  stipulati con  i titolari  degli
impianti  siti in  Puglia per  il recupero  dei rifiuti  speciali non
pericolosi provenienti da fuori regione  e dei contratti stipulati in
forza dello stesso protocollo.
  Il  presente  provvedimento  e' notificato  per  l'esecuzione  alle
seguenti societa':
   Puglia Recuperi di Clemente Giuseppe Carlo di Altamura;
   S.A.P.A S.r.l. di Adelfia;
   Emmegi S.r.l. di Altamura;
   Ecometalli S.r.l. di Castellana Grotte;
   Recuperi Pugliesi dei F.lli Schino S.r.l. di Modugno;
   Novelli S.r.l. di Cerignola;
   I.A.O. S.r.l. di Lucera;
   Lacasella Metalli S.n.c. di Castellana Grotte;
   N.I.R.S. S.r.l. di Barletta;
   Laterificio Pugliese S.p.a. di Terlizzi.
  E' altresi  notificato per ogni opportuna  diffusione ai presidenti
delle provincie  Pugliesi e  per conoscenza  alla regione  Puglia, ai
prefetti  delle province  pugliesi;  e' inoltre  inviata al  Ministro
dell'ambiente e al Sottosegretario  del dipartimento della protezione
civile.
  Il presente  provvedimento e' pubblicato per  intero nel bollettino
ufficiale  della  regione Puglia  e  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica.
   Bari, 29 settembre 1999
                                     Il commissario delegato: Distaso