IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1998; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999; Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 "ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, approvato con decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995; Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 "interventi per la formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a valere sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 3495 del 15 dicembre 1994; Tenuto conto dei programmi volti a rafforzare e migliorare il sistema dell'alta formazione, oggetto di cofinanziamento sui fondi dell'Unione europea per il 2000-2006 in favore delle Universita', in corso di definizione; Viste le ministeriali numeri 688 e 799 del 29 aprile e 14 maggio 1998; Viste le proposte presentate, dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000 ed i pareri resi dagli stessi; Vista la ministeriale n. 1603 del 9 ottobre 1998 inviata all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; Tenuto conto della relazione tecnica predisposta dall'Osservatorio; Considerato che nella relazione tecnica viene precisato che, per le proposte relative alla istituzione di universita' non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, non sussistono i requisiti minimi necessari al riguardo, ad eccezione di quella cui fa riferimento l'art. 21 del presente decreto; Tenuto conto delle risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; d) per Universita', le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonche' le universita' e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti; e) per Universita' statali, le universita' e gli istituti universitari statali; f) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000, determinati con il decreto ministeriale 6 marzo 1998; g) per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che comporteranno, dal 2001, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; h) per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera g).