IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
  Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998;
  Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1998;
  Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999;
  Tenuto conto  del programma operativo 1994-1999  "ricerca, sviluppo
tecnologico ed  alta formazione" per  le regioni dell'obiettivo  1, a
valere  sui  fondi  strutturali dell'Unione  europea,  approvato  con
decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995;
  Tenuto conto  del programma operativo 1994-1999  "interventi per la
formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a valere
sul fondo sociale  europeo, approvato con decisione C/94  n. 3495 del
15 dicembre 1994;
  Tenuto  conto dei  programmi  volti a  rafforzare  e migliorare  il
sistema dell'alta  formazione, oggetto  di cofinanziamento  sui fondi
dell'Unione europea per il 2000-2006  in favore delle Universita', in
corso di definizione;
  Viste le  ministeriali numeri 688 e  799 del 29 aprile  e 14 maggio
1998;
  Viste le proposte presentate, dai soggetti di cui all'art. 2, comma
3,  lettera  b),  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
25/1998,  ai  comitati  regionali  di  coordinamento  competenti  per
territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per
il triennio 1998-2000 ed i pareri resi dagli stessi;
  Vista  la  ministeriale   n.  1603  del  9   ottobre  1998  inviata
all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
  Tenuto conto della relazione tecnica predisposta dall'Osservatorio;
  Considerato che nella relazione tecnica viene precisato che, per le
proposte  relative  alla  istituzione   di  universita'  non  statali
legalmente  riconosciute autorizzate  a rilasciare  titoli di  studio
aventi valore legale, non sussistono  i requisiti minimi necessari al
riguardo, ad  eccezione di  quella cui fa  riferimento l'art.  21 del
presente decreto;
  Tenuto   conto   delle   risorse  finanziarie   previste   per   la
programmazione  del   sistema  universitario  relativa   al  triennio
1998-2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono:
  a)  per  Ministro, il  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica;
  b)  per Ministero,  il Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica;
  c) per Osservatorio, l'Osservatorio  per la valutazione del sistema
universitario;
  d) per  Universita', le  universita' e  gli istituti  di istruzione
universitaria  statali,  nonche' le  universita'  e  gli istituti  di
istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;
  e)  per   Universita'  statali,  le  universita'   e  gli  istituti
universitari statali;
  f) per  obiettivi, gli  obiettivi della programmazione  del sistema
universitario  relativa al  triennio  1998-2000,  determinati con  il
decreto ministeriale 6 marzo 1998;
  g)   per  risorse   finanziarie  consolidabili,   le  risorse   che
comporteranno,   dal   2001,   un  incremento   annuo,   di   importo
corrispondente,  del  fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita';
  h)  per  risorse  finanziarie  non consolidabili,  quelle  che  non
comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera g).