IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il proprio decreto 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 136 del 12 giugno 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano; Visto in particolare l'art. 54 dello stesso, che individua nel senato accademico l'organo preposto alle revisioni dello statuto; Viste le deliberazioni in data 18 marzo 1998, 13 aprile 1999 e 15 giugno 1999 con le quali il senato accademico ha approvato, con la maggioranza richiesta dal sopra citato art. 54, talune modifiche agli articoli 17, 18, 22, 24, 25, 29, 35 e 58 dello statuto, nonche' la soppressione degli articoli 55, 56 e 57 dello stesso; Vista la nota rettorale prot. 5714 in data 4 agosto 1999 con la quale le modifiche approvate sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota prot. 1473 in data 20 settembre 1999, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non aver osservazioni particolari da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato; Decreta: Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate. Titolo III Organi di governo Art. 17. Rettore Il punto 3. e' sostituito dal seguente: 3. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni. Dopo il punto 3. e' inserito, con lo scorrimento della numerazione dei punti successivi, il seguente nuovo punto: 4. L'elettorato passivo e' riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2., abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione. Il punto 5., divenuto punto 6., e' cosi' riformulato: 6. Il rettore designa un prorettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Negli organi accademici il prorettore non ha diritto di voto se e' presente il rettore. Dopo il punto 6. e' inserito il seguente nuovo punto, con lo scorrimento della numerazione di quelli successivi: 7. Il rettore puo' affidare ad altri professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attivita' definite, dandone comunicazione al senato accademico ed al consiglio di amministrazione. Il rettore puo' designare uno o piu' delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza. Art. 18. Senato accademico I commi 2 e 3 del punto 2. sono cassati. Art. 22. Consulta Universita' degli studi - Enti locali Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: Art. 22 (Conferenza e consulta per la programmazione delle attivita' universitarie). - Ferme restando le competenze del comitato regionale lombardo di coordinamento, costituito ed operante ai sensi della normativa in vigore, l'Universita' promuove le opportune forme di raccordo e di consultazione sui problemi di comune interesse con gli enti territoriali, gli organismi culturali e scientifici, le fondazioni, le rappresentanze professionali e di categoria, i responsabili del sistema scolastico e formativo e di quello sanitario, le organizzazioni sindacali e ogni altro ente interessato alle attivita' universitarie operante nelle aree ove l'Ateneo e' presente con proprie iniziative scientifiche e didattiche. A questo fine, d'intesa con il senato accademico e il consiglio di amministrazione, il rettore convoca con cadenza almeno biennale una "Conferenza per la programmazione delle attivita' dell'Universita' degli studi di Milano", allargata ai responsabili e alle rappresentanze degli enti di cui al primo comma, promuovendo ogni altra iniziativa atta a favorire l'adempimento dell'obiettivo sopra indicato anche in vista della promozione di progetti e di attivita' da svolgersi in collaborazione. Nella medesima prospettiva, per operare una valutazione preventiva dei vari progetti di sviluppo e per seguirne con continuita' le fasi attuative, con particolare riguardo alla loro incidenza nei vari ambiti territoriali l'Universita' promuove la costituzione di un organo denominato "Consulta per la programmazione delle attivita' dell'Universita' degli studi di Milano", del quale fanno parte, in prima applicazione, il rettore e uno o piu' rappresentanti degli organi di governo dell'Ateneo, designati dallo stesso rettore; uno o piu' rappresentanti della regione Lombardia, designati dal presidente della giunta regionale; uno o piu' rappresentanti del comune di Milano, designati dal sindaco; uno o piu' rappresentanti della provincia di Milano, designati dal presidente della giunta provinciale; uno o piu' rappresentanti di ciascuno degli altri comuni e delle altre province ove operino insediamenti dell'Universita', designati con le medesime modalita'. I rappresentanti dei suddetti enti non possono essere dipendenti dell'Universita'. La presidenza della consulta e' assunta dal rettore o da un suo delegato. Le modalita' di funzionamento e le eventuali integrazioni della consulta sono determinate dalla consulta stessa con un apposito regolamento, approvato, per quanto di competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. I pareri della consulta costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo ai fini dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della dislocazione delle risorse. Titolo IV Strutture e attivita' didattiche e scientifiche Art. 24. F a c o l t a' La prima frase del primo comma del punto 1 e' riformulata come segue: 1. La facolta' opera, nella sua autonomia, quale struttura fondamentale per lo svolgimento delle attivita' didattiche. Il comma 3 del punto 3. e' riformulato come sotto indicato: L'elezione del preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del preside e' convocata e presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo della facolta' con maggiore anzianita' accademica. Art. 25. Corsi di laurea Al primo comma del punto 2. la frase "... dai professori a contratto ex art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dai professori a contratto ex art. 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che abbiano, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 35, la responsabilita' di un corso ufficiale, ..." e' sostituita con "... dai docenti a contratto, ..." All'ultimo comma del punto 2., la frase "... di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le chiamate ..." e' sostituita con "... di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti ..". Art. 29. Dottorato di ricerca Il testo dell'articolo e' integralmente cassato ed e' sostituito dal seguente: Art. 29 (Dottorato di ricerca). - I corsi di dottorato di ricerca, istituiti in ottemperanza alla normativa in vigore, sono disciplinati da un apposito regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento didattico d'ateneo, deliberato dal senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisite le proposte della commissione di ateneo per la ricerca scientifica, sentite le facolta' e i dipartimenti, e previa approvazione, per le parti di competenza, del consiglio di amministrazione. Art. 35. Collaborazioni esterne Il primo comma e' riformulato come segue: Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, l'Universita' puo' ricorrere a collaboratori esterni di adeguata qualificazione, nei limiti e secondo le modalita' determinate dal regolamento generale d'ateneo e dal regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il secondo comma e' soppresso. Titolo VIII Norme transitorie Gli articoli 55 (Esecutivita' di norme statutarie e costituzione di nuovi organi) , 56 (Regolamenti) e 57 (Scadenze dei mandati in corso), sono soppressi. L'art. 58 (Ente o fondazione di sostegno) - nella seguente formulazione, e' inserito al Titolo VII (Disposizioni finali) quale cinquantaquattresimo articolo: Art. 58 (Enti e fondazioni a sostegno dell'attivita' universitaria). - L'Universita' sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni all'Ateneo di enti e fondazioni che abbiano come finalita' il sostegno delle due attivita' istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica, allo sviluppo di settori scientificodisciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani ricercatori e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi. Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione e l'Universita' sono definite da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza dell'Ateneo, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate. Nel caso in cui si costituisca un unico ente o fondazione con la specifica finalita' di operare nel senso indicato a vantaggio dell'intero Ateneo e si verifichino le condizioni di cui al punto 4, secondo comma, dell'articolo 19, e' altresi' assicurata la partecipazione di un altro rappresentante dell'ente in questione, di norma il Presidente, alle sedute del senato accademico, con conseguente integrazione del punto 2 dell'art. 18 del presente statuto. Conseguentemente l'art. 54 (Revisioni dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo) - viene ad assumere il numero 55, gli articoli 59 (Verifica delle strutture organizzative della ricerca) e 60 (Norme abrogative) - assumono, rispettivamente, il numero 56 e il numero 57. Le modifiche disposte con il presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 1999/2000. Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 23 settembre 1999 p. Il rettore: Decleva