L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'8 settembre 1999, Premesso che sono stati portati all'attenzione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') problemi interpretativi per quanto riguarda il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986 (di seguito: provvedimento CIP n. 42/86), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986, recante: "Norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, e in particolare la disciplina dei contributi applicabili alle richieste di aumento di potenza avanzate dalle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2) del medesimo provvedimento"; Premesso che il provvedimento CIP n. 42/86: al titolo II, lettera A), punto 5), concernente allacciamenti di utenze in bassa tensione stabilisce che "Per richieste di potenze a disposizione superiori al valore per il quale e' gia' stato corrisposto il contributo, e' dovuto all'impresa fornitrice l'importo di cui alla lettera b) del precedente punto 2) (importo per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta) per ogni kW in piu', oltre il diritto fisso di 50.000 lire"; al titolo II, lettera B), punto 3), concernente allacciamenti di utenze in media tensione fino a 50 kV, stabilisce che "Per richieste di potenze a disposizione superiori al valore per il quale e' gia' stato corrisposto il contributo, e' dovuto all'impresa fornitrice il corrispettivo di 60.000 lire per ogni kW in piu', oltre al diritto fisso di 50.000 lire"; al titolo II, lettera B), punto 4), per i medesimi allacciamenti, stabilisce che "Per utenze gia' servite in bassa tensione per le quali, a seguito di richiesta di aumento della potenza massima a disposizione, si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, il contributo viene determinato indipendentemente dalla distanza dell'utenza dalla cabina A/M di riferimento, nella misura di lire 60.000 per ogni kW in piu' rispetto alla potenza gia' a disposizione in bassa tensione, oltre ad una quota fissa di 500.000 lire"; al titolo V, punti 1) e 2), definisce le condizioni di allacciamento per utenze particolari; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/93), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993, recante: "Modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di condizioni di allacciamento"; Visti l'art. 2, commi 12, lettera m) e 14, e l'art. 3, commi 1 e 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, recante: "Modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate"; Considerato che con il provvedimento CIP n. 15/93 e con il soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, sono stati adeguati i contributi di allacciamento, ma non sono state disposte modifiche alla disciplina relativa alle richieste di aumento della potenza a disposizione dell'utenza, e che pertanto rimane inalterata la disciplina per gli aumenti di potenza come prevista dal provvedimento CIP n. 42/86; Considerato che ne' il Comitato interministeriale dei prezzi, ne' il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno ritenuto di emanare altre norme che integrino o modifichino la disciplina in relazione ai contributi di allacciamento per le utenze particolari di cui la titolo V, punti 1) e 2) del provvedimento CIP n. 42/86; Ritenuta pertanto l'opportunita' di determinare modalita' di applicazione di quanto disposto dal provvedimento CIP n. 42/86, definendo misure per la rettifica della fatturazione nei casi in cui il medesimo provvedimento non sia stato correttamente applicato; Delibera: Art. 1. Contributi di allacciamento per aumenti di potenza Le utenze titolari di forniture di energia elettrica che richiedono aumenti della potenza impegnata in bassa ed in media tensione sono tenute alla corresponsione dei contributi previsti rispettivamente dal titolo II, lettera A), punto 5) e dal titolo II, lettera B), punti 3) e 4), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/86, cosi' come modificati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996.