L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'8 settembre 1999,
  Premesso che  sono stati portati all'attenzione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il  gas  (di  seguito: l'Autorita')  problemi
interpretativi  per quanto  riguarda  il  provvedimento del  Comitato
interministeriale dei prezzi 30 luglio  1986, n. 42/1986 (di seguito:
provvedimento CIP  n. 42/86),  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale -
serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986, recante: "Norme in materia
di contributi di allacciamento alle  reti di distribuzione di energia
elettrica, e in particolare  la disciplina dei contributi applicabili
alle  richieste   di  aumento   di  potenza  avanzate   dalle  utenze
particolari  di  cui  al  titolo  V,  punti  1)  e  2)  del  medesimo
provvedimento";
  Premesso che il provvedimento CIP n. 42/86:
  al titolo  II, lettera A),  punto 5), concernente  allacciamenti di
utenze in bassa  tensione stabilisce che "Per richieste  di potenze a
disposizione  superiori  al  valore  per   il  quale  e'  gia'  stato
corrisposto il contributo, e' dovuto all'impresa fornitrice l'importo
di cui alla  lettera b) del precedente punto 2)  (importo per ogni kW
della potenza massima a disposizione  richiesta) per ogni kW in piu',
oltre il diritto fisso di 50.000 lire";
  al titolo  II, lettera B),  punto 3), concernente  allacciamenti di
utenze in media tensione fino a  50 kV, stabilisce che "Per richieste
di potenze  a disposizione superiori al  valore per il quale  e' gia'
stato corrisposto il contributo,  e' dovuto all'impresa fornitrice il
corrispettivo di  60.000 lire per ogni  kW in piu', oltre  al diritto
fisso di 50.000 lire";
  al titolo II,  lettera B), punto 4), per  i medesimi allacciamenti,
stabilisce  che "Per  utenze gia'  servite in  bassa tensione  per le
quali,  a seguito  di richiesta  di aumento  della potenza  massima a
disposizione, si renda necessario  il passaggio alla alimentazione in
media  tensione, il  contributo  viene determinato  indipendentemente
dalla  distanza dell'utenza  dalla cabina  A/M di  riferimento, nella
misura di lire 60.000 per ogni  kW in piu' rispetto alla potenza gia'
a disposizione in bassa tensione, oltre ad una quota fissa di 500.000
lire";
  al  titolo   V,  punti  1)   e  2),  definisce  le   condizioni  di
allacciamento per utenze particolari;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14
dicembre  1993,  n. 15  (di  seguito:  provvedimento CIP  n.  15/93),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 301 del 24
dicembre 1993,  recante: "Modificazione  ai provvedimenti  vigenti in
materia  di prezzi,  di condizioni  di fornitura  e di  condizioni di
allacciamento";
  Visti l'art. 2, commi 12, lettera m) e  14, e l'art. 3, commi 1 e 3
della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 19 luglio 1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, recante: "Modificazioni
ai provvedimenti  CIP in materia  di contributi di  allacciamento, di
Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi
impianti da fonti rinnovabili ed assimilate";
  Considerato  che  con  il  provvedimento  CIP n.  15/93  e  con  il
soprarichiamato decreto del Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 luglio 1996, sono  stati adeguati i contributi di
allacciamento, ma  non sono state disposte  modifiche alla disciplina
relativa  alle  richieste di  aumento  della  potenza a  disposizione
dell'utenza, e che  pertanto rimane inalterata la  disciplina per gli
aumenti di potenza come prevista dal provvedimento CIP n. 42/86;
  Considerato che  ne' il Comitato interministeriale  dei prezzi, ne'
il Ministero  dell'industria, del commercio e  dell'artigianato hanno
ritenuto  di  emanare altre  norme  che  integrino o  modifichino  la
disciplina in relazione ai contributi  di allacciamento per le utenze
particolari di cui  la titolo V, punti 1) e  2) del provvedimento CIP
n. 42/86;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'   di  determinare  modalita'  di
applicazione  di  quanto disposto  dal  provvedimento  CIP n.  42/86,
definendo misure per la rettifica  della fatturazione nei casi in cui
il medesimo provvedimento non sia stato correttamente applicato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
          Contributi di allacciamento per aumenti di potenza
  Le utenze titolari di forniture di energia elettrica che richiedono
aumenti della  potenza impegnata in  bassa ed in media  tensione sono
tenute  alla corresponsione  dei contributi  previsti rispettivamente
dal titolo  II, lettera  A), punto  5) e dal  titolo II,  lettera B),
punti 3) e  4), del provvedimento del  Comitato interministeriale dei
prezzi 30  luglio 1986, n.  42/86, cosi' come modificati  dal decreto
del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  19
luglio 1996.