L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e le  successive disposizioni  modificative ed  integrative; in
particolare,  l'art. 37,  comma 4,  che prevede  l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; in particolare,  l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674/CEE  in   materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11  che prevede  nuovi  termini per  l'approvazione  del bilancio  di
esercizio;
  Visto il  decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58,  recante il
"testo  unico  delle  disposizioni   in  materia  di  intermediazione
finanziaria";
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa   e  riassicurativa   gia'   rilasciate  alla   Vittoria
Assicurazioni  S.p.a, con  sede in  Milano, via  Caldera n.  21 ed  i
successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista la delibera  assunta in data 12  febbraio 1999 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.pa., che
ha approvato le modifiche apportate agli  articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15 e 16 dello statuto sociale;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato  il nuovo testo  dello statuto sociale  della Vittoria
Assicurazioni S.p.a., con sede in  Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
   art. 5 (Capitale - Azioni - Obbligazioni):
  soppressione   della  facolta'   precedentemente  attribuita   agli
amministratori, ai  sensi degli  artt. 2443 e  2420-ter del  c.c., di
aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni;
   art. 6 (Assemblea):
  introduzione  della  possibilita'   di  convocare  l'assemblea  per
l'approvazione   del  bilancio   entro   sei   mesi  dalla   chiusura
dell'esercizio  sociale, quando  particolari esigenze  lo richiedano,
ovvero   quando   la   societa',  autorizzata   anche   all'esercizio
dell'attivita   riassicurativa,  eserciti   quest'ultima  in   misura
rilevante;
   art. 7 (Intervento e rappresentanza in Assemblea):
  rinvio   alle  norme   di  legge   in  materia   di  intervento   e
rappresentanza in assemblea;
  art. 8 (Costituzione, presidenza e svolgimento dell'assemblea):
  poteri del presidente in materia di deleghe e diritto di intervento
in assemblea; modalita' di nomina di un segretario;
   art. 9 (Consiglio di amministrazione):
  indicazione del limite massimo di tre  anni per la durata in carica
degli amininistratori.
   art. 11 (Riunioni del consiglio di amministrazione):
  modifica  delle   modalita'  di   convocazione  del   consiglio  di
amministrazione  ed  introduzione  della possibilita'  di  tenere  le
adunanze  dello  stesso  in  tele e  videoconferenza,  a  determinate
condizioni;  previsione di  una periodicita'  - almeno  trimestrale -
delle riunioni  del consiglio  di amministrazione,  anche al  fine di
riferire al collegio sindacale sull'attivita' svolta dalla societa' e
dalle sue controllate sulle  operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, con  particolare riguardo alle operazioni
in potenziale conflitto di interessi;
   art. 13 (Poteri del consiglio di amministrazione):
  istituzione  di un  comitato  esecutivo in  luogo del  preesistente
comitato di amministrazione;
   art. 14 (Compensi agli amministratori):
  introduzione di una remunerazione  anche a favore di amministratori
investiti  di  particolari  cariche; sostituzione  (primo  e  secondo
comma) della dicitura  "Comitato esecutivo" in luogo  di "Comitato di
amministrazione";
   art. 15 (Direttore generale):
  partecipazione  dei direttori  generali  alle  sedute del  comitato
esecutivo (in precedenza comitato di amministrazione);
   art. 16 (Collegio sindacale):
  modifiche  in materia  di  nomina del  collegio sindacale:  sistema
delle liste - criteri e modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 14 ottobre 1999
                                             Il presidente: Manghetti