Agli   assessori  all'agricoltura
                                  delle regioni  e   delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                    Agli assessori alla sanita' delle
                                  regioni  e  delle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Al  Ministero  per   le   politiche
                                  agricole - Ufficio di Gabinetto
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Ufficio di Gabinetto
                                    Al    Ministero   dell'industria,
                                  del  commercio   e dell'artigianato
                                  - Ufficio di Gabinetto
                                  Al  Comando  carabinieri   per   la
                                  sanita'
                                  Alla AGROFARMA
                                  All'UNIOCHIMICA
                                  Agli operatori interessati
  Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995)
che  ha  dato attuazione  alla  direttiva  91/414/CEE in  materia  di
immissione  in commercio  di prodotti  fitosanitari, sancisce  che le
sostanze attive e i preparati  contenenti una o piu' sostanze attive,
sono  soggetti a  preventiva  autorizzazione da  parte del  Ministero
della sanita' come prodotti fitosanitari.
  Tra  i prodotti  fitosanitari utilizzati  in agricoltura  rientrano
quelli contenenti feromoni.
  Poiche'  i  feromoni   sono  impiegati  per  sistemi   di  lotta  e
utilizzazioni diversi a  seconda dello scopo che  si vuole conseguire
ed,  in conseguenza,  presentati in  commercio in  tipologie diverse,
questo Ministero,  sentita la  Commissione consultiva per  i prodotti
fitosanitari, ritiene  che debbano essere soggetti  ad autorizzazione
tutti i prodotti fitosanitari  contenenti feromoni che agiscono quali
mezzi di lotta,  come ad esempio: metodi della  confusione sessuale o
del disorientamento dei maschi o dell'"attract and kill".
  Al  contrario si  ritiene  che non  siano  soggetti all'obbligo  di
autorizzazione i prodotti fitosanitari contenenti feromoni utilizzati
come  trappola per  il monitoraggio  e per  la cattura  massiva degli
organismi nocivi.
  In  relazione  a   quanto  sopra  evidenziato  in   attesa  che  la
Commissione europea  disciplini il settore specifico,  le imprese che
attualmente  commercializzano  i   prodotti  fitosanitari  contenenti
feromoni soggetti  a registrazione  dovranno presentare  al Ministero
della sanita', Dipartimento degli  alimenti, della nutrizione e della
sanita'  pubblica veterinaria,  piazza Marconi  n. 25  - 00144  Roma,
regolare  domanda di  autorizzazione corredata  dal dossier  relativo
alla sostanza attiva gia' in commercio in ambito Unione europea ed al
formulato come da allegati A e B alla presente circolare.
  Le domande  corredate dal  dossier richiesto dovranno  pervenire al
Ministero della sanita'  entro e non oltre dodici mesi  dalla data di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Nel frattempo possono continuare a rimanere in commercio, fino alla
data  della autorizzazione  ministeriale, da  rilasciarsi dopo  esame
favorevole da parte della suddetta commissione consultiva del dossier
presentato  dagli  interessati,  i prodotti  fitosanitari  contenenti
feromoni    gia'   notificati    a    questo    Ministero   per    la
commercializzazione   nel    territorio   nazionale    e   contenenti
esclusivamente sostanze attive autorizzate in ambito Unione europea.
  La  presente circolare  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 ottobre 1999
                                                   Il Ministro: Bindi