Agli assessori all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Agli assessori alla sanita' delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Al Ministero per le politiche agricole - Ufficio di Gabinetto Al Ministero dell'ambiente - Ufficio di Gabinetto Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio di Gabinetto Al Comando carabinieri per la sanita' Alla AGROFARMA All'UNIOCHIMICA Agli operatori interessati Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995) che ha dato attuazione alla direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, sancisce che le sostanze attive e i preparati contenenti una o piu' sostanze attive, sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della sanita' come prodotti fitosanitari. Tra i prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura rientrano quelli contenenti feromoni. Poiche' i feromoni sono impiegati per sistemi di lotta e utilizzazioni diversi a seconda dello scopo che si vuole conseguire ed, in conseguenza, presentati in commercio in tipologie diverse, questo Ministero, sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, ritiene che debbano essere soggetti ad autorizzazione tutti i prodotti fitosanitari contenenti feromoni che agiscono quali mezzi di lotta, come ad esempio: metodi della confusione sessuale o del disorientamento dei maschi o dell'"attract and kill". Al contrario si ritiene che non siano soggetti all'obbligo di autorizzazione i prodotti fitosanitari contenenti feromoni utilizzati come trappola per il monitoraggio e per la cattura massiva degli organismi nocivi. In relazione a quanto sopra evidenziato in attesa che la Commissione europea disciplini il settore specifico, le imprese che attualmente commercializzano i prodotti fitosanitari contenenti feromoni soggetti a registrazione dovranno presentare al Ministero della sanita', Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma, regolare domanda di autorizzazione corredata dal dossier relativo alla sostanza attiva gia' in commercio in ambito Unione europea ed al formulato come da allegati A e B alla presente circolare. Le domande corredate dal dossier richiesto dovranno pervenire al Ministero della sanita' entro e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo possono continuare a rimanere in commercio, fino alla data della autorizzazione ministeriale, da rilasciarsi dopo esame favorevole da parte della suddetta commissione consultiva del dossier presentato dagli interessati, i prodotti fitosanitari contenenti feromoni gia' notificati a questo Ministero per la commercializzazione nel territorio nazionale e contenenti esclusivamente sostanze attive autorizzate in ambito Unione europea. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 1999 Il Ministro: Bindi