Decreto G n. 525 del 5 ottobre 1999
  E' autorizzata l'immissione in  commercio del prodotto medicinale a
denominazione   generica  AMINOACIDI   A  CATENA   RAMIFICATA,  nelle
confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:
  Confezioni:  "4 g/100  ml" soluzione  per infusione  endovenosa, 30
flaconi da 250  ml; "4 g/100 ml" soluzione  per infusione endovenosa,
20 flaconi da 500 ml;
  Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica senese S.r.l., con
sede legale  e domicilio  fiscale in  Monteroni D'Arbia  (Siena), via
Cassia Nord n. 3, codice fiscale 00050110527.
   Numeri A.I.C.:
  30 flaconi 250 ml: 029431018/G (in base 10), 0W257B (in base 32);
  20 flaconi 500 ml: 029431020/G (in base 10), 0W257D (in base 32).
  Produttore: la produzione, il  controllo ed il confezionamento sono
effettuati  dalla societa'  titolare dell'A.I.C.,  nello stabilimento
sito in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3.
   Composizione:
    1000 ml di soluzione contengono:
  principi  attivi:  L-Isoleucina  g   12,500;  L-Leucina  g  15,500;
L-Valina g 12,0;
  eccipienti:   acqua  per   preparazioni  iniettabili   q.b.  (nella
quantita'  indicata  nella  documentazione  di  tecnica  farmaceutica
acquisita agli atti).
  Indicazioni terapeutiche:  apporto parenterale in  perfusione lenta
continua  di soli  aminoacidi ramificati  per il  risveglio dal  coma
epatico.
  Classificazione  ai sensi  dell'art. 8,  comma 10,  della legge  n.
537/1993:
  30 flaconi 250 ml di  soluzione per infusione endovenosa; classe "A
per uso ospedaliero H";
  Il prezzo  sara' determinato  ai sensi dell'art.  36 comma  9 della
legge 27 dicembre 1997  n. 449 e dell'art. 70 comma  4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
  20 flaconi 500 ml di  soluzione per infusione endovenosa; classe "A
per uso ospedaliero H";
  Il prezzo  sara' determinato  ai sensi dell'art.  36 comma  9 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e  dell'art. 70 comma 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
  Classificazione  ai fini  della fornitura:  medicinale utilizzabile
esclusivamente in ambiente  ospedaliero, in cliniche e  case di cura.
Vietata  la  vendita  al  pubblico (art.  9  decreto  legislativo  n.
539/1992).
  La   societa'   titolare  dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio dovra' riportare la specificazione "medicinale generico" al
di sotto  della denominazione del  farmaco e della  indicazione della
confezione.
  Decorrenza  di   efficacia  del  decreto:  dalla   data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.