IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341 recante la  riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto  ministeriale del 5 maggio  1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  139 del 17 giugno  1997, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
del 21 luglio 1999;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Art. 243  - Titolo  VIII - Scuole  di specializzazione  del settore
medico  relativo   alla  scuola  di  specializzazione   in  chirurgia
generale:  Tabella A  - Aree  di addestramento  professionalizzante e
relativi settori scientificodisciplinari:
  all'area E.1 - Chirurgia  interdisciplinare, e' aggiunto il settore
scientificodisciplinare F08B Chirurgia plastica:
  all'area F.2 - Chirurgia  interdisciplinare, e' aggiunto il settore
scientificodisciplinare F08B Chirurgia plastica.
  Il  presente  decreto  viene  inviato per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufliciale della Repubblica Italiana.
   Perugia, 28 settembre 1999
                                                  Il rettore: Calzoni