Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che prevede l'assegnazione diretta all'ospedale Bambino Gesu', a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Statoregioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448 concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare l'art. 28, comma 14, la quale stabilisce che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provveda al riparto del Fondo sanitario nazionale entro il 31 dicembre 1999; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999); Considerato che il sopracitato art. 28, legge 448/1998 stabilisce che l'1,5% delle disponibilita' complessive di parte corrente dell'anno 1999 sia accantonato e destinato alle regioni - che abbiano sottoscritto apposito accordo con il Ministero della sanita' e del tesoro bilancio e della programmazione economica, in occasione del riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanita' (n. 108163 del 29 gennaio 1999) concernente il riparto delle complessive disponibilita' finanziarie del servizio sanitario nazionale per l'anno 1999 ammontanti a lire 108.470,090 miliardi, ivi compreso lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto al capitolo 5941 per lire 48.209,780 miliardi al netto della somma di 1.435,000 miliardi destinate all'integrazione del Fondo sanitario nazionale 1997; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 12 febbraio 1999, come modificata dalla nota integrativa in data 21 luglio 1999, concernente l'assegnazione alle regioni interessate delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1999, nonche' la finalizzazione di alcuni importi ad obiettivi specifici; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 gennaio 1999; Ritenuto opportuno, al fine di evitare difficolta' attuative derivanti da una normativa non del tutto armonica sul piano procedurale, provvedere anche in presenza del decreto di riparto emanato ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/1998, all'assegnazione delle risorse sulla base di quanto disposto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 446/1997; Considerato che con proprie delibere adottate in data 30 giugno 1999 sono stati assegnati a valere sul Fondo sanitario nazionale parte corrente 1999 complessivamente 5,598 miliardi di lire per fare fronte agli oneri derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato 274/92 e per l'attivazione del monitoraggio del Fondo sanitario nazionale e che con separata delibera in data odierna vengono finalizzati 150 miliardi all'assistenza domiciliare e 5 miliardi al piano di eradicazione della peste suina africana. Valutata in complessive 108.309,492 miliardi di lire la somma da ripartire; Delibera: A valere sulle complessive disponibilita' finanziarie di parte corrente fissate per l'anno 1999 con il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, indicato in premessa, e ammontanti a 108.309,492 miliardi di lire, al netto delle somme per lire 160,598 miliardi gia' attribuite, i seguenti importi sono assegnati: a) lire 104.462,038 miliardi alle regioni e province autonome secondo il riparto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera; b) lire 185 miliardi alla Croce rossa italiana; c) lire 210,981 miliardi al finanziamento dell'ospedale Bambino Gesu'. Resta accantonata la somma complessiva di lire 3.451,473 miliardi comprensiva della quota dell'1,5 di cui all'art. 28 legge n. 448/1998. Il Ministero della sanita' e' invitato a trasmettere a questo Comitato entro il 30 novembre 1999 e sulla base delle risultanze del nucleo di verifica, istituito presso la Conferenza Statoregioni, un'ipotesi di ridefinizione dei pesi e dei parametri da utilizzare ai fini della determinazione della quota capitaria del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 662/1996. Roma, 6 agosto 1999 Il Presidente delegato: Amato Reistrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999. Registro n. 4 Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n. 275