Il MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; Vista la direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo); Considerato che la citata direttiva 95/21/CE si applica sia alle navi ed ai loro equipaggi che agli "Impianti offshore", ossia alle piattaforme fisse o galleggianti che operano sulla piattaforma continentale di uno Stato membro; Considerato, in particolare, che ai sensi della direttiva 95/21/CE, anche il personale navigante non iscritto nelle matricole della gente di mare che svolge la propria attivita' a bordo di una piattaforma petrolifera, fissa o mobile, e' assoggettato, alla stessa stregua di quello iscritto nelle matricole della gente di mare, ai controlli dello Stato di approdo; Visto il Paris Memorandum of Understanding on Port State Control che, nel recepire la direttiva 95/21/CE, specifica che il PSC Officer deve verificare che tutti i marittimi a bordo siano in possesso dei certificati di cui alla convenzione IMO STCW 78/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997 concernente la certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili; Considerato che, sebbene la convenzione IMO STCW 78/95 non si riferisca al personale impiegato nelle unita' mobili offshore in quanto non iscritto nelle matricole della gente di mare, nel corso dei lavori della 69 sessione del Comitato di sicurezza marittima dell'IMO, e' emerso l'orientamento di estendere anche al suddetto personale le prescrizioni del codice STCW sui requisiti minimi di addestramento del personale marittimo; Ritenuto, in analogia a quanto gia' operato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - che ha consentito, per il suindicato personale, l'estensione della normativa IMO in materia di rilascio degli attestati di frequenza dei corsi antincendio e di sopravvivenza e salvataggio richiesti per il personale navigante iscritto nelle matricole della gente di mare - di ammettere il personale che opera su piattaforme petrolifere, mobili o fisse, all'esame teoricopratico per la certificazione delle competenze di primo soccorso sanitario istituito per il personale navigante marittimo con il citato decreto 25 agosto 1997, secondo le modalita' indicate nel medesimo decreto; Ritenuto, altresi', che al personale che abbia superato l'esame venga rilasciato, da parte della commissione di cui all'art. 4 del citato decreto 25 agosto 1997, apposita certificazione di competenza in materia di primo soccorso sanitario in conformita' al modello di cui all'allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. E' consentita l'ammissione del personale navigante non iscritto nelle matricole della gente di mare, destinato a prestare la propria attivita' a bordo di una piattaforma petrolifera, fissa o mobile, all'esame teoricopratico per la certificazione delle competenze di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili, istituito dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997.