Il MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620;
  Vista  la  direttiva  95/21/CE  relativa  all'attuazione  di  norme
internazionali   per  la   sicurezza  delle   navi,  la   prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le
navi che  approdano nei porti  comunitari e che navigano  nelle acque
sottoposte  alla giurisdizione  degli Stati  membri (controllo  dello
Stato di approdo);
  Considerato che  la citata direttiva  95/21/CE si applica  sia alle
navi ed  ai loro equipaggi  che agli "Impianti offshore",  ossia alle
piattaforme  fisse  o  galleggianti  che  operano  sulla  piattaforma
continentale di uno Stato membro;
  Considerato, in particolare, che ai sensi della direttiva 95/21/CE,
anche il personale navigante non iscritto nelle matricole della gente
di mare  che svolge la propria  attivita' a bordo di  una piattaforma
petrolifera, fissa o mobile, e'  assoggettato, alla stessa stregua di
quello iscritto  nelle matricole  della gente  di mare,  ai controlli
dello Stato di approdo;
  Visto il  Paris Memorandum of  Understanding on Port  State Control
che, nel recepire la direttiva 95/21/CE, specifica che il PSC Officer
deve verificare che  tutti i marittimi a bordo siano  in possesso dei
certificati di cui alla convenzione IMO STCW 78/95;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della  sanita'  25  agosto  1997,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  215 del  15 settembre  1997
concernente la certificazione delle competenze della gente di mare in
materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di
navi mercantili;
  Considerato  che, sebbene  la  convenzione IMO  STCW  78/95 non  si
riferisca  al personale  impiegato  nelle unita'  mobili offshore  in
quanto non  iscritto nelle matricole  della gente di mare,  nel corso
dei  lavori della  69 sessione  del Comitato  di sicurezza  marittima
dell'IMO,  e' emerso  l'orientamento di  estendere anche  al suddetto
personale le  prescrizioni del  codice STCW  sui requisiti  minimi di
addestramento del personale marittimo;
  Ritenuto,  in analogia  a  quanto gia'  operato  dal Ministero  dei
trasporti e della navigazione -  che ha consentito, per il suindicato
personale, l'estensione  della normativa  IMO in materia  di rilascio
degli attestati di frequenza dei corsi antincendio e di sopravvivenza
e  salvataggio richiesti  per il  personale navigante  iscritto nelle
matricole della gente  di mare - di ammettere il  personale che opera
su piattaforme petrolifere, mobili  o fisse, all'esame teoricopratico
per la  certificazione delle  competenze di primo  soccorso sanitario
istituito per il personale navigante  marittimo con il citato decreto
25 agosto 1997, secondo le modalita' indicate nel medesimo decreto;
  Ritenuto,  altresi', che  al personale  che abbia  superato l'esame
venga rilasciato,  da parte della  commissione di cui all'art.  4 del
citato decreto 25 agosto  1997, apposita certificazione di competenza
in materia di  primo soccorso sanitario in conformita'  al modello di
cui all'allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' consentita l'ammissione  del personale navigante non iscritto
nelle matricole della gente di  mare, destinato a prestare la propria
attivita' a  bordo di  una piattaforma  petrolifera, fissa  o mobile,
all'esame teoricopratico  per la  certificazione delle  competenze di
primo  soccorso  sanitario  a  bordo di  navi  mercantili,  istituito
dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997.