IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto legislativo 13  aprile 1999, n. 112, recante norme
per  il  riordino  del   servizio  nazionale  della  riscossione,  in
attuazione della  delega prevista dalla  legge 28 settembre  1998, n.
337;
  Visto l'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del
1999, ai sensi del quale, ai  fini del discarico delle quote iscritte
a ruolo,  il concessionario del servizio  nazionale della riscossione
invia, anche in via  telematica, all'ente creditore una comunicazione
di inesigibilita' redatta e trasmessa  con le modalita' stabilite con
decreto del Ministero delle finanze;
  Visto  l'art.  19,   comma  2,  lettera  b),   del  citato  decreto
legislativo n. l 12 del 1999,  in base al quale il concessionario del
servizio  nazionale della  riscossione  comunica all'ente  creditore,
anche  in via  telematica, con  cadenza  annuale e  con le  modalita'
stabilite con  decreto del  Ministero delle  finanze, lo  stato delle
procedure relative alle singole quote;
  Visto l'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del
1999, secondo  il quale, con  decreto ministeriale sono  stabilite le
modalita' con le quali il concessionario del servizio nazionale della
riscossione,  entro la  fine di  ogni mese,  trasmette, anche  in via
telematica,  al  soggetto  creditore le  informazioni  relative  allo
svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate
nel mese precedente;
  Visti gli  articoli 3, 14 e  16 del decreto legislativo  3 febbraio
1993, n.  29, recanti disposizioni relative  all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  emanare  un unico  decreto  per  dare
esecuzione ai  predetti articoli 19, commi  l e 2, lettera  b), e 36,
comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999;
  Visto  il  parere  espresso   dalla  commissione  consultiva  sulla
riscossione nella seduta del 15 giugno 1999;
  Considerato   che   le   osservazioni  formulate   dalla   predetta
commissione consultiva  circa la mancata chiarezza  e l'insufficienza
dell'espressione  "modalita'   centralizzate"  non   possono  trovare
accoglimento,  inquanto, da  un lato,  tale espressione  risulta gia'
presente nell'ordinamento  e, dall'altro, se esigenze  di uniformita'
impongono la  previsione di trasmissione con  modalita' centralizzate
delle comunicazioni sullo stato  della riscossione, tuttavia non puo'
essere  sottratta   alla  libera   determinazione  del   sistema  dei
concessionari della  riscossione la scelta del  soggetto cui affidare
tale trasmissione;
  Acquisito il  parere della conferenza  unificata di cui  all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Comunicazione di inesigibilita'
  1. Per i ruoli sottoscritti successivamente al 30 settembre 1999 la
comunicazione di  inesigibilita' prevista dall'art. 19,  comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' redatta in conformita'
al  modello   di  cui  all'allegato   1;  la  trasmissione   di  tale
comunicazione   al   soggetto   creditore   avviene   con   modalita'
centralizzate e, se effettuata in via telematica, in conformita' alle
specifiche tecniche di cui all'allegato 2.