IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto l'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, ai sensi del quale, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario del servizio nazionale della riscossione invia, anche in via telematica, all'ente creditore una comunicazione di inesigibilita' redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze; Visto l'art. 19, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. l 12 del 1999, in base al quale il concessionario del servizio nazionale della riscossione comunica all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale e con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze, lo stato delle procedure relative alle singole quote; Visto l'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, secondo il quale, con decreto ministeriale sono stabilite le modalita' con le quali il concessionario del servizio nazionale della riscossione, entro la fine di ogni mese, trasmette, anche in via telematica, al soggetto creditore le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Ritenuta l'opportunita' di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai predetti articoli 19, commi l e 2, lettera b), e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 15 giugno 1999; Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva circa la mancata chiarezza e l'insufficienza dell'espressione "modalita' centralizzate" non possono trovare accoglimento, inquanto, da un lato, tale espressione risulta gia' presente nell'ordinamento e, dall'altro, se esigenze di uniformita' impongono la previsione di trasmissione con modalita' centralizzate delle comunicazioni sullo stato della riscossione, tuttavia non puo' essere sottratta alla libera determinazione del sistema dei concessionari della riscossione la scelta del soggetto cui affidare tale trasmissione; Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Comunicazione di inesigibilita' 1. Per i ruoli sottoscritti successivamente al 30 settembre 1999 la comunicazione di inesigibilita' prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' redatta in conformita' al modello di cui all'allegato 1; la trasmissione di tale comunicazione al soggetto creditore avviene con modalita' centralizzate e, se effettuata in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2.