IL CONSIGLIO DIRETTIVO Vista la relazione predisposta dal dDirettore generale del CNR, prot. DG/587 in data 10 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che rimette alle singole amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi; Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ed all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, sopra richiamati; Delibera: 1. Sono approvate le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990 di seguito riportate: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni attengono alla organizzazione per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di pertinenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'art. 22 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitato nei confronti del CNR da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 3. Il diritto di accesso e' esercitato, relativamente ai documenti del CNR o, comunque, da esso utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa, compresi gli atti presupposti e connessi al provvedimento principale o atti infraprocedimentali, con esclusione dei documenti inerenti alle materie elencate nel regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso, emanato dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 cui si fa rinvio. 4. L'accesso concerne solo gli atti o documenti gia' formati e fisicamente esistenti negli archivi dell'amministrazione, e non anche atti da porre in essere mediante una attivita' di elaborazione di dati o di documenti in possesso dell'amministrazione. 5. L'accesso e' consentito nella misura in cui esso, in modo ragionevole e congruo, soddisfi l'interesse giuridicamente qualificato che legittima il richiedente. 6. Il diritto di accesso si applica, in quanto compatibile, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Tali organismi non sono legittimati all'accesso qualora il procedimento coinvolga solo situazioni soggettive o strettamente individuali degli interessati e non anche interessi superindividuali la cui tutela rientri nei fini istituzionali di detti organismi. 7. Non sono considerati terzi le strutture CNR interessate al procedimento per ragioni d'ufficio. Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza di documenti per i quali non e' consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto d'ufficio.