IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  Vista  la relazione  predisposta dal  dDirettore generale  del CNR,
prot. DG/587 in data 10 giugno 1999;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
  Vista  la legge  7  agosto 1990,  n. 241,  recante  nuove norme  in
materia di  procedimento amministrativo  e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, concernente il regolamento per  la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione del  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, in attuazione  dell'art. 24, comma 2, della
legge n. 241 del 1990;
  Visto, in particolare,  l'art. 22, comma 3, della legge  n. 241 del
1990, che rimette alle singole  amministrazioni di adottare le misure
organizzative idonee a  garantire il diritto di  accesso ai documenti
amministrativi;
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'art. 22,  comma 3, della  legge n. 241  del 1990, ed  all'art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992,
sopra richiamati;
                              Delibera:
  1.  Sono  approvate le  misure  organizzative  per l'esercizio  del
diritto  di   accesso  ai  documenti  amministrativi   in  attuazione
dell'art.  22, comma  3,  della  legge n.  241  del  1990 di  seguito
riportate:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1.  Le  presenti  disposizioni attengono  alla  organizzazione  per
l'esercizio  del diritto  di accesso  ai documenti  amministrativi di
pertinenza  del Consiglio  nazionale delle  ricerche (CNR),  ai sensi
dell'art.  22 comma  3, della  legge  7 agosto  1990, n.  241, e  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  2. Il diritto di accesso  ai documenti amministrativi e' esercitato
nei confronti del  CNR da chiunque vi abbia un  interesse personale e
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
  3. Il diritto di accesso  e' esercitato, relativamente ai documenti
del  CNR  o, comunque,  da  esso  utilizzati ai  fini  dell'attivita'
amministrativa,  compresi   gli  atti   presupposti  e   connessi  al
provvedimento principale  o atti infraprocedimentali,  con esclusione
dei  documenti inerenti  alle  materie elencate  nel regolamento  per
l'individuazione delle categorie  di documenti sottratti all'accesso,
emanato dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 24, comma 4, della
legge n. 241/1990 cui si fa rinvio.
  4.  L'accesso concerne  solo gli  atti o  documenti gia'  formati e
fisicamente esistenti negli archivi dell'amministrazione, e non anche
atti da  porre in  essere mediante una  attivita' di  elaborazione di
dati o di documenti in possesso dell'amministrazione.
  5.  L'accesso e'  consentito  nella  misura in  cui  esso, in  modo
ragionevole   e   congruo,    soddisfi   l'interesse   giuridicamente
qualificato che legittima il richiedente.
  6. Il  diritto di accesso  si applica, in quanto  compatibile, alle
amministrazioni,  associazioni  e  comitati  portatori  di  interessi
pubblici o  diffusi. Tali organismi non  sono legittimati all'accesso
qualora  il  procedimento  coinvolga  solo  situazioni  soggettive  o
strettamente  individuali degli  interessati  e  non anche  interessi
superindividuali  la cui  tutela  rientri nei  fini istituzionali  di
detti organismi.
  7.  Non sono  considerati  terzi le  strutture  CNR interessate  al
procedimento per ragioni d'ufficio.  Coloro che per ragioni d'ufficio
prendono  conoscenza  di documenti  per  i  quali non  e'  consentito
l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto d'ufficio.