IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, comma 9 e 11; Visto l'art. 83, primo comma, dello statuto di questa Universita'; Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165; Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale Umbria n. 343 del 3 novembre 1997 e del Consiglio di Stato n. 1269 del 23 settembre 1998 con le quali sono stati dichiarati illegittimi gli articoli 23 "Consiglio di facolta'", 28 "Composizione dei consigli di corso di studio", 38 "Direttore", 46 "Organi", 54 "Giunta di Ateneo" dello statuto; Considerato che e' stata data attuazione al primo comma dell'art. 73 dello statuto; Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 3 giugno 1999 alle modifiche apportate ai predetti articoli; Viste le delibere del senato accademico nelle sedute del 22 giugno 1999 e 2 luglio 1999, con cui sono state approvate a maggioranza qualificata, le modifiche agli articoli citati; Vista la nota del Dipartimento autonomia universitaria e studenti - Ufficio I del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. 1422 del 15 settembre 1999 pervenuta in data 24 settembre 1999, prot. n. 43788 con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle modifiche proposte; Decreta: a) di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, le modifiche ai seguenti articoli dello statuto: Art. 23, comma 1, lettera b), dopo la parola "da" togliere la frase "i ricercatori confermati appartenenti alla facolta'" e sostituire con "rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera a) con arrotondamento all'unita' intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo". (N.B.). Art. 23, comma 1 e' aggiunta la lettera d) "da tutti i professori ufficiali a contratto con voto consultivo". Art. 23, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: (N.B.) - Tale principio di arrotondamento (oltre 0,5 = 1; 0,5 e cifra inferiore = 0) varra' in via interpretativa (art. 50, comma 2, lett. r), statuto) per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sara' comunque possibile l'arrotondamento all'unita' superiore. Art. 28, comma 1, lettera a), dopo la parola "tutti" sono eliminate le parole "docenti ufficiali" e sostituite da "i professori di ruolo e dai professori ufficiali del corso". Art. 28, comma 1, lettera b), e' eliminata la locuzione "da tutti i ricercatori confermati" ed e' sostituita con "da una rappresentanza di ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera a)". Art. 28, comma 2 (comma nuovo) "Al consiglio di corso di laurea gli affidatari e i supplenti di insegnamento partecipano con voto consultivo". Art. 28, il comma 2 diventa comma 3 e dopo la parola "professori" togliere "di ruolo a tempo pieno" e sostituire con "ordinari a tempo pieno o a tempo definito"; dopo la parola "anni" aggiungere la locuzione "per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio elegge il presidente, di norma tra i professori ordinari, altrimenti tra i professori associati". Art. 28, comma 5 (comma nuovo) "nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del presidente ai sensi del precedente comma 3, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dal consiglio di facolta' ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello statuto". Art. 38, comma 1 dopo la parola "professori" togliere la parola "di ruolo" e sostituire con "ordinari e straordinari". Art. 46, il comma 3 e' abrogato. Art. 54, comma 2, dopo la parola "docenti" e' tolto "a tempo pieno". b) il testo integrale degli articoli 23, 28, 38, 46 e 54 dello statuto dell'Universita' degli studi di Perugia a seguito delle modifiche sopra indicate risulta essere il seguente: Art. 23. Consiglio di facolta' Il consiglio di facolta' e' composto: a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facolta'; b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera a) con arrotondamento all'unita' intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo - (N.B.); c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a) e b); d) da tutti i professori ufficiali a contratto con voto consultivo. 2. Il consiglio di facolta' svolge le funzioni previste dall'art. 21. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze spettano al consiglio di facolta' nella sua composizione piu' allargata. 3. La durata in carica dei membri eletti e le modalita' della loro elezione in seno al consiglio di facolta' sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 4. Nelle facolta', che hanno un solo consiglio di corso di laurea, il consiglio di facolta', per l'esercizio delle relative competenze, viene integrato in modo da adeguare la composizione numerica a quella stabilita per i consigli di corso di studio, fermo restando che la presidenza rimane attribuita al preside della facolta'. (N.B.) - Tale principio di arrotondamento (oltre 0,5 = 1; 0,5 e cifra inferiore = 0) varra' in via interpretativa (art. 50, comma 2, lett. r statuto) per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sara' comunque possibile l'arrotondamento all'unita' superiore. Art. 28. Composizione dei consigli di corso di studio 1. Il consiglio di corso di studio e' costituito: a) da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali del corso; b) da una rappresentanza di ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera a); c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% della composizione complessiva dell'organo; d) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al 3% dei docenti ufficiali. 2. Al consiglio di corso di laurea gli affidatari e i supplenti di insegnamento partecipano con voto consultivo. 3. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito, che dura in carica tre anni; per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio elegge il presidente, di norma tra i professori ordinari, altrimenti tra i professori associati. 4. Le modalita' per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di corso di studio e quelle del presidente sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo. 5. Nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del presidente ai sensi del precedente comma 3, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dal consiglio di facolta' ai sensi dell'art. 23, comma 4, dello statuto. Art. 38. Direttore 1. Il direttore e' eletto dal consiglio fra i professori ordinari e straordinari, in regime di tempo pieno, secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno e dura in carica 3 anni. 2. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede le riunioni del consiglio, da' esecuzione alle deliberazioni consiliari e svolge tutte le altre funzioni previste nel regolamento interno. Art. 46. O r g a n i 1. Sono organi necessari dell'Ateneo: a) il rettore; b) il senato accademico; c) la giunta di Ateneo; d) il consiglio di amministrazione; e) il consiglio degli studenti. Per gli organi dell'Ateneo vige il principio della incompatibilita' tra le cariche salve le titolarita' di diritto con l'unica eccezione per i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Art. 54. Giunta di Ateneo 1. La giunta di Ateneo e' l'organo collegiale che coadiuva il rettore nello svolgimento delle sue funzioni, esercitando le deleghe individuali e collettive, conferite dal rettore stesso per la cura di particolari settori. 2. La giunta di Ateneo e' composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci docenti nominati dal rettore, sentito il senato accademico. 3. Il rettore designa tra i membri della giunta, che siano professori di ruolo di I fascia, il prorettore che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di cessazione anticipata dalla carica. 4. La giunta di Ateneo dura in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata del rettore rimane in carica fino alla nomina del nuovo rettore. 5. I verbali delle riunioni della giunta sono trasmessi al senato accademico e al consiglio di amministrazione. I membri della giunta partecipano alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione su invito del Rettore o su richiesta degli organi stessi. Le presenti modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Perugia, 5 ottobre 1999 Il rettore: Calzoni