Alle associazioni di categoria Alle regioni Alle province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza: Alla Commissione europea - D.G. XIV - Pesca Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Alle capitanerie di porto Alle associazioni sindacali di settore Premessa La legge 21 maggio 1998, n. 164, consente, tra l'altro, di dare attuazione ai finanziamenti previsti ad integrazione del V piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con l'assegnazione di risorse finanziarie per il biennio 1998/1999 da destinare ad interventi per l'acquacoltura in acque dolci. L'art. l della citata legge, al comma 6, autorizza il Ministro per le politiche agricole ad aggiornare il citato piano nazionale comprendendo tra gli interventi finanziabili anche quelli diretti a detto settore. Il piano integrativo, di cui si allega il testo completo, e' stato approvato dal CIPE in data 21 aprile 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1999). Azioni finanziarie Il piano, dal costo complessivo di 15.500 milioni di lire (8.005.082 euro) e' finalizzato a ridurre l'impatto ambientale degli impianti di piscicoltura intensiva, a valorizzare le produzioni degli ambienti lacustri, a favorire campagne di sensibilizzazione per produzioni e consumi ecocompatibili nonche' a potenziare la ricerca biotecnologica per il controllo delle patologie. Misura l - Riduzione impatto ambientale. Tale misura e' strettamente finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti intensivi di troticoltura, sia da carne che da ripopolamento, degli impianti di anguillicoltura, degli allevamenti intensivi di pesce gatto e degli impianti di storioni. Detta misura si riferisce esclusivamente ad impianti che utilizzano acque dolci. La riduzione degli impatti per rendere le acque idonee alle normative vigenti riguarda anche gli impianti installati direttamente nei canali di allevamento. Gli investimenti di carattere fondiario relativi ad impianti di trattamento dei reflui non sono previsti dalla misura. La riduzione di impatti visuali e' considerata nell'ambito della misura stessa, ma in seconda priorita' rispetto agli interventi diretti alla qualita' delle acque. Essa, inoltre, comprende interventi volti a rendere gli impianti di allevamento ittico, ubicati in aree sensibili, "sistemi integrati di tutela ambientale". Alla misura sono assegnate risorse finanziarie per lire 7.000 milioni (3.615.198 euro) da utilizzare esclusivamente quale concorso negli interessi su prestiti o mutui, contratti con banche, di durata non superiore a 10 anni, per le finalita' di cui sopra. Il concorso e' liquidato in forma attualizzata direttamente ai soggetti richiedenti ad avvenuta erogazione del prestito o del mutuo da parte della banca prescelta. La banca, in caso di parziale o totale anticipata estinzione dell'operazione, e' obbligata a darne comunicazione al Ministero e a recuperare - su incarico del Ministero e con rivalsa di oneri - la quota di agevolazione non spettante calcolata dal Ministero medesimo ed a versarla all'entrata del bilancio dello Stato - Capitolo 3590 - Capo XVII: "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole". L'importo da recuperare, attualizzato alla data dell'effettivo versamento sul capitolo 3590, e' calcolato applicando gli stessi tassi utilizzati in sede di concessione dell'agevolazione. L'originale della quietanza, modello 121T, recante l'indicazione del capo, capitolo, importo e causale, deve essere trasmessa al Ministero. Ai fini applicativi sono richiamate le modalita' di attuazione della legge n. 302/1989 fissate con il decreto ministeriale 11 marzo 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1997) e con la successiva circolare esplicativa, n. 6232786 dell'11 febbraio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998). Si sottolinea che per la determinazione dell'entita' dell'agevolazione si terra' conto degli interessi composti e non semplici come richiesto per la normativa richiamata. Misura 2 - Valorizzazione delle produzioni. Sono ascrivibili a questa misura le iniziative finalizzate a valorizzare le produzioni degli ambienti lacustri e fluviali attraverso: il potenziamento degli incubatoi; il miglioramento qualitativo delle specie da ripopolamento; la realizzazione, da parte delle associazioni di categoria, di azioni di sensibilizzazione degli operatori presso la pescaacquacoltura responsabile; la definizione di criteri di qualita'; la realizzazione di impianti per la produzione di specie destinate al ripopolamento delle acque pubbliche. Sono finanziabili impianti di avannotteria da ripopolamento, limitatamente a specie autoctone ad eccezione dei coregoni, che rispondano a requisiti gestionali tali da garantire la conservazione della biodiversita' in ambienti lacustri e fluviali. Il finanziamento e' destinato prioritariamente alle iniziative promosse da enti locali. Sono ammissibili anche interventi proposti da imprese di provata esperienza settoriale. I contributi assegnati a dette iniziative ammontano a 4.000 milioni di lire (2.065.828 euro). Misura 3 - Campagne di sensibilizzazione. Per la valorizzazione dei prodotti delle acque interne pubbliche, con particolare riferimento ai laghi in cui si esercita la pesca professionale, sono destinati contributi per lire 3.000 milioni (1.549.371 euro). La misura prevede il sostegno alle attivita' pilota (sperimentali) che non superino il costo di lire 100 milioni, e che comprendano modalita' di autocertificazione e di relazioni innovative tra produttori e consumatori. Sono finanziabili, inoltre, iniziative promosse dalle associazioni di categoria volte a sensibilizzare gli operatori del comparto per una migliore e corretta gestione dell'ambiente in cui operano, indirizzandoli verso sistemi di produzione ecocompatibili. La misura considera prioritari gli interventi promossi dalle cooperative di pesca nelle acque interne per i quali e' riservato il 75% delle risorse assegnate alla misura. Misura 4 - Ricerca biotecnologica. Gli interventi sono finalizzati a potenziare la ricerca biotecnologica per: accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini; sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili; avviare ricerche conoscitive sulle disponibilita' di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale e attivare, a livello nazionale, processi di omologazione. Alla misura sono destinati contributi per 1.500 milioni di lire (774.685 euro) Modalita' di presentazione della domanda La richiesta di intervento agevolativo deve essere presentata al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il 30 ottobre 1999. Le domande gia' acquisite agli atti devono essere ripresentate aggiornandole ai sensi della presente circolare entro il 30 ottobre 1999. Puo' essere richiamata la documentazione gia' presentata. La domanda di finanziamento, firmata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, deve indicare chiaramente la legge di intervento e la misura per la quale si chiede l'agevolazione. La domanda stessa, inoltre, deve riportare i seguenti dati o attestazioni: cognome e nome del richiedente; indirizzo, numero di telefono e di fax; codice fiscale; partita IVA o esplicita dichiarazione di non esserne in possesso; modalita' di accreditamento dell'agevolazione: n. di conto corrente, codice ABI e codice CAB; sintetica descrizione del progetto; dichiarazione di proprieta' o del titolo di utilizzo dei beni oggetto di intervento; la spesa preventivata; tempi previsti per la realizzazione; dichiarazione di non aver ricevuto altre agevolazioni e/o presentato domande di contributo per la medesima iniziativa; elenco dei documenti prodotti. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato della camera di commercio riportante la non sussistenza a carico dell'impresa di procedure fallimentari nonche' la dicitura antimafia; 2) certificato prefettizio, per le cooperative; 3) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, per le societa' e associazioni; 4) relazione descrittiva delle iniziative da realizzare, con allegati: progetto esecutivo; documentazione attestante la richiesta all'autorita' competente di autorizzazione alla realizzazione di opere previste dal progetto (ove necessaria); computo metricoestimativo, firmato da un tecnico abilitato per le opere edili ed affini; almeno due preventivi per la fornitura di beni e/o servizi; riepilogo della spesa preventivata. Nei casi di richiesta di agevolazione per piu' misure e' necessario presentare distinte domande, di cui una completa della citata documentazione e le altre con la sola relazione di cui al punto 4 con i relativi allegati. Misure e modalita' di intervento Per quanto riguarda le misure e le modalita' di intervento si applicano quelle previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni e, in mancanza, quelle di attuazione degli interventi comunitari previsti dallo strumento finanziario di orientamento della pesca - SFOP. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese saranno ritenute valide quelle sostenute a decorrere dal 14 giugno 1998, data di entrata in vigore della legge n. 164/1998. Per ottenere la liquidazione dell'agevolazione il richiedente deve presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione: 1) certificato della camera di commercio riportante la non sussistenza a carico dell'impresa di procedure fallimentari nonche' la dicitura antimafia; 2) certificato di agibilita' degli impianti (se previsto dalla tipologia di intervento); 3) relazione tecnica sull'iniziativa realizzata; 4) distinta delle spese rendicontate, raggruppate per voci di spesa come da domanda, con l'indicazione per ciascuna fattura di: numero e data, importo imponibile, IVA, importo lordo e modalita' di pagamento. Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura f.f. Aulitto Registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 268