Alle associazioni di categoria
                                  Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Commissione europea - D.G. XIV
                                  - Pesca
                                  Al  Ministero   del   tesoro,   del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Alle capitanerie di porto
                                  Alle  associazioni   sindacali   di
                                  settore
                              Premessa
  La legge  21 maggio 1998,  n. 164,  consente, tra l'altro,  di dare
attuazione  ai finanziamenti  previsti  ad integrazione  del V  piano
nazionale  della pesca  e  dell'acquacoltura,  con l'assegnazione  di
risorse  finanziarie  per  il   biennio  1998/1999  da  destinare  ad
interventi per l'acquacoltura in acque dolci.
  L'art. l della citata legge, al  comma 6, autorizza il Ministro per
le  politiche  agricole  ad  aggiornare  il  citato  piano  nazionale
comprendendo tra  gli interventi finanziabili anche  quelli diretti a
detto settore.
  Il piano integrativo, di cui si  allega il testo completo, e' stato
approvato dal CIPE in data  21 aprile 1999 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1999).
                         Azioni finanziarie
  Il  piano,  dal  costo  complessivo   di  15.500  milioni  di  lire
(8.005.082 euro) e' finalizzato  a ridurre l'impatto ambientale degli
impianti di piscicoltura intensiva, a valorizzare le produzioni degli
ambienti  lacustri,  a  favorire campagne  di  sensibilizzazione  per
produzioni e  consumi ecocompatibili nonche' a  potenziare la ricerca
biotecnologica per il controllo delle patologie.
Misura l - Riduzione impatto ambientale.
  Tale  misura  e'  strettamente  finalizzata  alla  riduzione  degli
impatti ambientali  degli impianti intensivi di  troticoltura, sia da
carne che da ripopolamento,  degli impianti di anguillicoltura, degli
allevamenti intensivi  di pesce gatto  e degli impianti  di storioni.
Detta misura  si riferisce esclusivamente ad  impianti che utilizzano
acque dolci.
  La  riduzione  degli  impatti  per rendere  le  acque  idonee  alle
normative vigenti riguarda anche gli impianti installati direttamente
nei canali  di allevamento.  Gli investimenti di  carattere fondiario
relativi  ad impianti  di trattamento  dei reflui  non sono  previsti
dalla  misura.  La  riduzione   di  impatti  visuali  e'  considerata
nell'ambito  della misura  stessa, ma  in seconda  priorita' rispetto
agli interventi diretti alla qualita' delle acque.
  Essa, inoltre, comprende interventi volti a rendere gli impianti di
allevamento ittico, ubicati in  aree sensibili, "sistemi integrati di
tutela ambientale".
  Alla  misura  sono assegnate  risorse  finanziarie  per lire  7.000
milioni (3.615.198 euro) da  utilizzare esclusivamente quale concorso
negli interessi su prestiti o  mutui, contratti con banche, di durata
non superiore a 10 anni, per le finalita' di cui sopra.
  Il  concorso e'  liquidato  in forma  attualizzata direttamente  ai
soggetti richiedenti ad avvenuta erogazione  del prestito o del mutuo
da  parte della  banca prescelta.  La banca,  in caso  di parziale  o
totale anticipata  estinzione dell'operazione,  e' obbligata  a darne
comunicazione al Ministero e a recuperare - su incarico del Ministero
e  con rivalsa  di oneri  - la  quota di  agevolazione non  spettante
calcolata  dal  Ministero  medesimo  ed a  versarla  all'entrata  del
bilancio dello Stato - Capitolo  3590 - Capo XVII: "Entrate eventuali
e  diverse  concernenti  il  Ministero per  le  politiche  agricole".
L'importo  da  recuperare,   attualizzato  alla  data  dell'effettivo
versamento  sul capitolo  3590,  e' calcolato  applicando gli  stessi
tassi   utilizzati   in   sede  di   concessione   dell'agevolazione.
L'originale della quietanza, modello  121T, recante l'indicazione del
capo,  capitolo,   importo  e  causale,  deve   essere  trasmessa  al
Ministero.
  Ai  fini applicativi  sono  richiamate le  modalita' di  attuazione
della legge n. 302/1989 fissate  con il decreto ministeriale 11 marzo
1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 108 del 12 maggio 1997)
e  con  la  successiva  circolare  esplicativa,  n.  6232786  dell'11
febbraio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
1998).
  Si    sottolinea   che    per   la    determinazione   dell'entita'
dell'agevolazione  si terra'  conto  degli interessi  composti e  non
semplici come richiesto per la normativa richiamata.
Misura 2 - Valorizzazione delle produzioni.
  Sono  ascrivibili  a  questa  misura le  iniziative  finalizzate  a
valorizzare  le   produzioni  degli  ambienti  lacustri   e  fluviali
attraverso:
   il potenziamento degli incubatoi;
  il miglioramento qualitativo delle specie da ripopolamento;
  la  realizzazione, da  parte  delle associazioni  di categoria,  di
azioni    di   sensibilizzazione    degli    operatori   presso    la
pescaacquacoltura responsabile;
   la definizione di criteri di qualita';
  la realizzazione di impianti per  la produzione di specie destinate
al ripopolamento delle acque pubbliche.
  Sono  finanziabili  impianti   di  avannotteria  da  ripopolamento,
limitatamente  a  specie autoctone  ad  eccezione  dei coregoni,  che
rispondano a requisiti gestionali  tali da garantire la conservazione
della biodiversita' in ambienti lacustri e fluviali. Il finanziamento
e'  destinato  prioritariamente  alle  iniziative  promosse  da  enti
locali.  Sono ammissibili  anche  interventi proposti  da imprese  di
provata esperienza settoriale.
  I contributi assegnati a dette iniziative ammontano a 4.000 milioni
di lire (2.065.828 euro).
Misura 3 - Campagne di sensibilizzazione.
  Per la  valorizzazione dei prodotti delle  acque interne pubbliche,
con  particolare riferimento  ai laghi  in cui  si esercita  la pesca
professionale,  sono  destinati  contributi per  lire  3.000  milioni
(1.549.371 euro).
  La misura prevede il  sostegno alle attivita' pilota (sperimentali)
che non  superino il  costo di  lire 100  milioni, e  che comprendano
modalita'  di  autocertificazione  e   di  relazioni  innovative  tra
produttori e consumatori.
  Sono finanziabili, inoltre,  iniziative promosse dalle associazioni
di categoria  volte a sensibilizzare  gli operatori del  comparto per
una  migliore  e  corretta  gestione dell'ambiente  in  cui  operano,
indirizzandoli verso sistemi di  produzione ecocompatibili. La misura
considera  prioritari gli  interventi promossi  dalle cooperative  di
pesca  nelle acque  interne per  i quali  e' riservato  il 75%  delle
risorse assegnate alla misura.
Misura 4 - Ricerca biotecnologica.
  Gli   interventi  sono   finalizzati   a   potenziare  la   ricerca
biotecnologica per:
  accelerare  i   processi  di   controllo  di   patologie  emergenti
privilegiando la messa a punto di vaccini;
   sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili;
  avviare  ricerche  conoscitive   sulle  disponibilita'  di  farmaci
innovativi  disponibili  sul  mercato internazionale  e  attivare,  a
livello nazionale, processi di omologazione.
  Alla misura  sono destinati  contributi per  1.500 milioni  di lire
(774.685 euro)
              Modalita' di presentazione della domanda
  La richiesta  di intervento  agevolativo deve essere  presentata al
Ministero per le politiche agricole  - Direzione generale della pesca
e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro il 30
ottobre 1999.
  Le  domande gia'  acquisite  agli atti  devono essere  ripresentate
aggiornandole ai sensi  della presente circolare entro  il 30 ottobre
1999. Puo' essere richiamata la documentazione gia' presentata.
  La domanda di finanziamento, firmata dal titolare della ditta o dal
legale rappresentante,  in caso  di persona giuridica,  deve indicare
chiaramente la legge di intervento e la misura per la quale si chiede
l'agevolazione. La domanda stessa, inoltre, deve riportare i seguenti
dati o attestazioni:
   cognome e nome del richiedente;
   indirizzo, numero di telefono e di fax;
   codice fiscale;
  partita IVA o esplicita dichiarazione di non esserne in possesso;
  modalita'   di  accreditamento   dell'agevolazione:  n.   di  conto
corrente, codice ABI e codice CAB;
   sintetica descrizione del progetto;
  dichiarazione  di proprieta'  o  del titolo  di  utilizzo dei  beni
oggetto di intervento;
   la spesa preventivata;
   tempi previsti per la realizzazione;
  dichiarazione  di   non  aver   ricevuto  altre   agevolazioni  e/o
presentato domande di contributo per la medesima iniziativa;
   elenco dei documenti prodotti.
  Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  1)  certificato  della  camera   di  commercio  riportante  la  non
sussistenza a  carico dell'impresa di procedure  fallimentari nonche'
la dicitura antimafia;
   2) certificato prefettizio, per le cooperative;
  3) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto vigente,
per le societa' e associazioni;
  4)  relazione  descrittiva  delle  iniziative  da  realizzare,  con
allegati:
    progetto esecutivo;
  documentazione attestante la  richiesta all'autorita' competente di
autorizzazione alla realizzazione di opere previste dal progetto (ove
necessaria);
  computo metricoestimativo,  firmato da un tecnico  abilitato per le
opere edili ed affini;
  almeno due preventivi per la fornitura di beni e/o servizi;
    riepilogo della spesa preventivata.
  Nei casi di richiesta di agevolazione per piu' misure e' necessario
presentare  distinte  domande,  di  cui  una  completa  della  citata
documentazione e le altre con la sola relazione di cui al punto 4 con
i relativi allegati.
                  Misure e modalita' di intervento
  Per  quanto riguarda  le misure  e  le modalita'  di intervento  si
applicano  quelle previste  dalla legge  17 febbraio  1982, n.  41, e
successive modificazioni  e, in mancanza, quelle  di attuazione degli
interventi  comunitari   previsti  dallo  strumento   finanziario  di
orientamento della pesca - SFOP.
  Ai  fini dell'ammissibilita'  delle spese  saranno ritenute  valide
quelle sostenute a  decorrere dal 14 giugno 1998, data  di entrata in
vigore della legge n. 164/1998.
  Per ottenere la liquidazione  dell'agevolazione il richiedente deve
presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione:
  1)  certificato  della  camera   di  commercio  riportante  la  non
sussistenza a  carico dell'impresa di procedure  fallimentari nonche'
la dicitura antimafia;
  2)  certificato di  agibilita'  degli impianti  (se previsto  dalla
tipologia di intervento);
   3) relazione tecnica sull'iniziativa realizzata;
  4) distinta delle spese rendicontate, raggruppate per voci di spesa
come da domanda, con l'indicazione  per ciascuna fattura di: numero e
data,  importo   imponibile,  IVA,  importo  lordo   e  modalita'  di
pagamento.
                                        Il direttore generale
                                 della pesca e dell'acquacoltura f.f.
                                               Aulitto
Registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 268