IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  testo unico delle  leggi riguardanti la Cassa  depositi e
prestiti,  approvato con  regio decreto  2  gennaio 1913,  n. 453,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione del  suddetto  testo  unico,
approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
  Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Visto  l'art. 3,  comma 1  e l'art.  6 del  decreto legislativo  30
luglio  1999,  n.  284,  recante "Riordino  della  Cassa  depositi  e
prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il decreto  ministeriale  del 7  gennaio  1998 e  successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 30  settembre  1999,  recante
"Autorizzazione  alla  Cassa  depositi   e  prestiti  per  la  revoca
d'ufficio di mutui ordinari non erogati";
  Ritenuta la  necessita' di prorogare  il termine di cui  all'art. 3
del predetto decreto ministeriale in data 30 settembre 1999;
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
                              Decreta:
  1. Il  termine di cui  all'art. 3  del decreto ministeriale  del 30
settembre  1999,  recante  "Autorizzazione   alla  Cassa  depositi  e
prestiti per la  revoca d'ufficio di mutui ordinari  non erogati", e'
prorogato al 31 luglio 2000.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 ottobre 1999
                                                   Il Ministro: Amato