L'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI
  L'autorita' per la vigilanza  sui lavori pubblici da' comunicazione
che, con  propria delibera del  19 ottobre 1999, in  esecuzione delle
disposizloni di cui all'art. 4, comma  10, lettera c), della legge 11
febbruio  1994,   n.  109,  e  successive   modificazioni,  e'  stato
costituito ed opera alle proprie dipendenze:
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  10 del decreto legge 3 aprile 1995,
n. 101,  convertito con modificazioni  dalla legge 2 giugno  1995, n.
216, dal  sessantesimo giorno, successivo  all'avvenuta pubblicazione
del  presente  avviso  nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  e' fatto  obbligo di  inviare all'Osservatorio  dei lavori
pubblici le comunicazioni prescritte dalla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive  modificazioni, secondo le modalita'  e le scadenze
temporali di seguito specificate.
  2. Sono tenute all'invio  delle comunicazioni previste dall'art. 4,
comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche
e  integrazioni,  tutte le  stazioni  appaltanti  lavori pubblici  di
importo superiore a 150.000 ECU.
  3. Si  intendono per  stazioni appaltanti  lavori pubblici  tutti i
soggetti  individuati dall'art.  2, comma  2,  lettera a),  b) e  c),
nonche' le  regioni, le province autonome  di Trento e Bolzano  e gli
enti  infraregionali  da  queste  finanziati per  i  lavori  di  loro
competenza.
  4.  Le informazioni  da  comunicare, per  ciascun intervento,  sono
quelle elencate dall'art. 4, comma  17, della legge 11 febbraio 1994,
n.  109, e  successive modifiche  e  integrazioni. In  sede di  prima
applicazione le  comunicazioni relative al  punto 5 lettera  b) vanno
integrate da tutte le  informazioni indicate nella precedente lettera
dello stesso punto.
  5. I  termini di  invio delle informazioni  di cui  alla successiva
lettera  a) decorrono  dalla data  di sottoscrizione  del verbale  di
aggiudicazione. Per  le informazioni  di cui alla  successiva lettera
b), i termini decorrono dalla data  di compimento di ciascun evento o
di effettuazione  dell'adempimento di cui e'  richiesto l'invio delle
informazioni.
   Pertanto, devono essere inviati:
  a) entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o
di affidamento a trattativa privata, i dati concernenti:
     1) la denominazione dei lavori;
     2) il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
     3) l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;
     4) l'importo di aggiudicazione;
  5) il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario;
     6) il nominativo del progettista;
  b)  entro  trenta   giorni  dalla  data  del   loro  compimento  ed
effettuazione, i dati concernenti:
     1) l'inizio dei lavori;
     2) gli stati di avanzamento;
     3) le varianti;
     4) l'ultimazione dei lavori;
     5) l'effettuazione del collaudo;
     6) l'importo finale dei lavori.
  6.  I  dati relativi  alle  trattative  private ed  alle  varianti,
derivanti da  errore od  omissione del  progetto esecutivo,  ai sensi
degli  art. 24,  comma 2  e 25  comma 1,  lettera d),  debbono essere
corredati dalla documentazione giustificativa.
  7. Ai sensi del comma 16, lettera a), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche e integrazioni, entro il 31 gennaio di
ciascun anno devono essere  inviate informazioni riassuntive relative
ai lavori  di importo  inferiore a  150.000 ECU  dell'anno precedente
precedente e concernenti:
  1) l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;
     2) l'importo di aggiudicazione;
     3) le procedure di aggiudicazione;
     4) la data di ultimazione dei lavori;
  5) il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.
  8. L'invio  delle informazioni dovra' avvenire,  con decorrenza del
terniine   indicato   al    punto   1,   esclusivamente   avvalendosi
dell'apposita modulistica, attualmente in via di predisposizione, che
sara'  pubblicata  successivamente  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 15 dicembre 1999.
  9.  Nelle more  della  definizione dell'articolazione,  sull'intero
territorio  nazionale,   dell'Osservatorio  dei  lavori   pubblici  -
prevista  e disciplinata  dall'art. 4,  punto 10,  lettera c),  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni
tutte  le informazioni  di cui  ai  precedenti punti  5, 6  e 7,  ivi
comprese quelle relative ai lavori di competenza delle regioni, delle
province autonome di Trento e  Bolzano e degli enti infraregionali da
queste  finanziati, dovranno  essere  inviati nelle  forme  e con  le
modalita' di cui al punto  8, alla sezione centrale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici.
    10. Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti:
  a)  gli indirizzi  delle  sezioni  regionali dell'Osservatorio  dei
lavori pubblici ai quali inviare le informazioni concernenti i lavori
di interesse  regionale, provinciale  e comunale, quali  definite dal
protocollo d'intesa tra l'autorita' e  la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
  b) le modalita' di  invio "telematico" delle informazioni richieste
all'entrata in  funzione del "sistema  informativo" dell'Osservatorio
dei lavori pubblici;
  c) le  ulteriori informazioni  e i dati,  dei quali  sara' previsto
l'invio dagli  atti regolamentari, adottati  ai sensi della  legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
  11. La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto
dall'art. 29, comma  1, lettera fter), della legge  11 febbraio 1994,
n.109,  e successive  modificazioni, relativamente  alla trasmissione
all'Osservatorio dei lavori pubblici dei dispositivi delle sentenze e
delle pronunce emesse dagli organi giudicanti.
  12. Ai  sensi dell'art. 4,  comma 7 e  17, della legge  11 febbraio
1994, n.  109, e  successive modificazioni,  il soggetto  che ometta,
senza  giustificato motivo,  di  fornire le  informazioni  di cui  ai
precedenti punti 5,  6 e 7 o  che non rispetti i termini  di invio e'
sottoposto,   con   provvedimento   dell'autorita',   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  fino a lire 50 milioni. La
sanzione e' elevata fino a lire  100 milioni se sono forniti dati non
veritieri.
    Roma, 19 ottobre 1999
                                                 Il presidente: Garri