IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista la legge  14 luglio 1965, n. 963,  e successive modificazioni
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive  modificazioni con il quale e'  stato approvato il
documento di esecuzione della legge n. 963/1965;
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio  1995  (pubblicato  in
Gazzetta  Ufficiale  n.   203  del  21  agosto   1995)  e  successive
modificazioni  recante la  disciplina del  rilascio delle  licenze di
pesca;
  Visto il decreto 14 gennaio  1999 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 76  del 1  aprile 1999)  concernente le  dichiarazioni statistiche
sulle catture del tonno rosso;
  Visto il ricorso presentato dal Governo italiano innanzi alla Corte
di  giustizia   delle  Comunita'   europee  per   l'annullamento  del
regolamento (CE)  n. 49/1999 del  Consiglio del 18 dicembre  1998 che
stabilisce, per alcuni stock  di specie ittiche altamente migratorie,
il totale  ammissibile di catture  per il 1999, la  loro ripartizione
sotto forma di  contingenti tra gli Stati membri  e talune condizioni
per la pesca di questi stock;
  Ritenuta la necessita'  di determinare le quote  individuali per la
pesca  del  tonno  rosso,  nonche' le  modalita'  di  gestione  delle
medesime  quote in  applicazione del  suddetto regolamento  senza che
l'attuazione  di  detti  adempimenti  costituisca,  in  nessun  modo,
acquiescenza alle previsioni del regolamento medesimo;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima, che, nelle riunioni del 22 giugno, 13
luglio, 21 luglio e 8 settembre 1999, hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I contingenti  per la pesca del tonno rosso  in Mediterraneo per
categoria  di attrezzo  sono  riportate nell'allegato  A al  presente
decreto.
  2.  Le  quote  individuali   sono  determinate  in  proporzione  al
tonnellaggio  di  ciascuna  imbarcazione  abilitata. A  tal  fine  il
contingente attribuito al sistema e' diviso per la capacita' (in TSL)
delle  unita'   abilitate  al  sistema  medesimo;   il  risultato  e'
moltiplicato per il TSL delle singole imbarcazioni (allegato B).
  3. Le  dichiarazioni relative  alle catture  effettuate fino  al 30
giugno 1999, in  deroga alle previsioni del decreto  14 gennaio 1999,
possono essere  presentate al Ministero  per le politiche  agricole -
Direzione  generale   della  pesca  e  dell'acquacoltura,   entro  il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale. Per  le  catture  effettuate nel  periodo
successivo al  30 giugno 1999  si applicano  le previsioni di  cui ai
comma 1 e 2 dell'art. 2 del decreto 14 gennaio 1999.