IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni con il quale e' stato approvato il documento di esecuzione della legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995) e successive modificazioni recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso; Visto il ricorso presentato dal Governo italiano innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee per l'annullamento del regolamento (CE) n. 49/1999 del Consiglio del 18 dicembre 1998 che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock; Ritenuta la necessita' di determinare le quote individuali per la pesca del tonno rosso, nonche' le modalita' di gestione delle medesime quote in applicazione del suddetto regolamento senza che l'attuazione di detti adempimenti costituisca, in nessun modo, acquiescenza alle previsioni del regolamento medesimo; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nelle riunioni del 22 giugno, 13 luglio, 21 luglio e 8 settembre 1999, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. I contingenti per la pesca del tonno rosso in Mediterraneo per categoria di attrezzo sono riportate nell'allegato A al presente decreto. 2. Le quote individuali sono determinate in proporzione al tonnellaggio di ciascuna imbarcazione abilitata. A tal fine il contingente attribuito al sistema e' diviso per la capacita' (in TSL) delle unita' abilitate al sistema medesimo; il risultato e' moltiplicato per il TSL delle singole imbarcazioni (allegato B). 3. Le dichiarazioni relative alle catture effettuate fino al 30 giugno 1999, in deroga alle previsioni del decreto 14 gennaio 1999, possono essere presentate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per le catture effettuate nel periodo successivo al 30 giugno 1999 si applicano le previsioni di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 2 del decreto 14 gennaio 1999.