IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73, recante "Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO"; Visto in particolare l'art. 6 che prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese, individuate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che svolgono attivita' produttive situate nella regione Sardegna sostenendo maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del programma di metanizzazione della regione stessa; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 6 che prevede la definizione della misura, delle modalita' e dei termini per la fruizione del credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il comma 4 del sopracitato art. 6 che stanzia, per le finalita' della legge, i relativi fondi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, emanato in applicazione del comma 2 del citato art. 6 della legge n. 73/1998; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317; Considerato che per la concessione del credito di imposta si deve tenere conto dei criteri e delle limitazioni previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea; Considerato che, per la tipologia di contributo ed al fine di rendere prontamente operante l'agevolazione, gia' per il primo esercizio fiscale previsto dalla stessa legge n. 73/1998, e' opportuno ricorrere alla regola del de minimis, per la quale non e' necessaria la notifica all'Unione europea e che, pertanto, non sussistono ostacoli alla immediata attivazione della procedura; Considerato che tale scelta permette di non porre limitazioni alla dimensione aziendale dei soggetti beneficiari, pur comportando l'automatica esclusione di alcuni settori considerati "sensibili" nonche' la definizione di un ammontare massimo delle agevolazioni nel triennio non superiore per singola impresa a 100.000 euro, con le modalita' ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese; Decreta: Art. 1. Alla gestione dell'agevolazione di cui all'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, provvede la regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: la stessa regione provvedera' a definire le fasi del relativo procedimento amministrativo, secondo i principi dettati dal decreto legislativo n. 123/1998 per gli incentivi di tipo automatico.