IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                          di  concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  31 marzo  1998, n.  73, recante  "Disposizioni per
accelerare  la  realizzazione  del programma  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno,  gli   interventi  nelle   aree  depresse,   nonche'  il
completamento dei progetti FIO";
  Visto  in particolare  l'art. 6  che prevede  la concessione  di un
credito di imposta alle imprese, individuate con apposito decreto del
Ministro  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato,  che
svolgono   attivita'  produttive   situate  nella   regione  Sardegna
sostenendo  maggiori costi  di  produzione  come diretta  conseguenza
della  mancata  attuazione  del  programma  di  metanizzazione  della
regione stessa;
  Visto  in  particolare  il  comma  3 dell'art.  6  che  prevede  la
definizione  della  misura, delle  modalita'  e  dei termini  per  la
fruizione del  credito di  imposta, da  utilizzare per  il versamento
delle ritenute sul reddito delle  persone fisiche operate in qualita'
di  sostituto di  imposta  sui  redditi da  lavoro  dipendente e  sui
compensi da  lavoro autonomo, dell'imposta sul  reddito delle persone
fisiche,   dell'imposta  sul   reddito   delle  persone   giuridiche,
dell'imposta locale  sui redditi e dell'imposta  sul valore aggiunto,
dovute anche in acconto, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  di  concerto con  il  Ministro  delle
finanze  e  con  il  Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto  il comma  4  del  sopracitato art.  6  che  stanzia, per  le
finalita' della legge, i relativi fondi;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 23 dicembre 1998,  emanato in applicazione del comma
2 del citato art. 6 della legge n. 73/1998;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  Considerato che per  la concessione del credito di  imposta si deve
tenere conto dei  criteri e delle limitazioni  previsti dalla vigente
normativa dell'Unione europea;
  Considerato  che, per  la tipologia  di  contributo ed  al fine  di
rendere  prontamente  operante  l'agevolazione,  gia'  per  il  primo
esercizio  fiscale  previsto  dalla   stessa  legge  n.  73/1998,  e'
opportuno ricorrere alla  regola del de minimis, per la  quale non e'
necessaria  la  notifica  all'Unione  europea e  che,  pertanto,  non
sussistono ostacoli alla immediata attivazione della procedura;
  Considerato che tale scelta permette  di non porre limitazioni alla
dimensione  aziendale  dei   soggetti  beneficiari,  pur  comportando
l'automatica  esclusione di  alcuni  settori considerati  "sensibili"
nonche' la definizione di un ammontare massimo delle agevolazioni nel
triennio non  superiore per  singola impresa a  100.000 euro,  con le
modalita' ed i criteri degli aiuti  de minimis di cui alla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla gestione  dell'agevolazione di cui  all'art. 6 della  legge 31
marzo 1998,  n. 73, provvede  la regione autonoma della  Sardegna, ai
sensi  del decreto  legislativo  31  marzo 1998,  n.  112: la  stessa
regione  provvedera' a  definire  le fasi  del relativo  procedimento
amministrativo, secondo i principi dettati dal decreto legislativo n.
123/1998 per gli incentivi di tipo automatico.