IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 74/346/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda i retrovisori, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981; Vista la direttiva 98/40/CE della Commissione dell'8 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote; Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alle omologazioni dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572. 2. L'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' modificato come segue: a) al punto 1.1, e' aggiunta la frase seguente: "Gli specchi ed i retrovisori supplementari destinati alla sorveglianza degli attrezzi utilizzati nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.3 a 2.3.5". b) al punto 2.4.2 la prima frase e' sostituita dalla seguente: "Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida".