IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                        E DELLA  NAVIGAZIONE
                          di  concerto con
                    IL MINISTRO  DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art.  229 del  nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 106 del  nuovo codice della strada che ai  commi 5 e 7
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione  e  del Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste  nel
frattempo divenuto  Ministro delle  politiche agricole e  forestali a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine
agricole ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista  la  legge  8  agosto  1977, n.  572,  recante  le  norme  di
attuazione  delle direttive  delle Comunita'  europee concernenti  il
ravvicinamento  delle   legislazioni  degli  Stati   membri  relative
all'omologazione dei tipi  di trattori agricoli o  forestali a ruote,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 febbraio 1981,
n.  212, che  attua le  prescrizioni tecniche  di cui  alla direttiva
74/346/CEE  del  Consiglio,  relativo all'omologazione  dei  tipi  di
trattori  agricoli  o  forestali  a   ruote  per  quanto  riguarda  i
retrovisori,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981;
  Vista la  direttiva 98/40/CE  della Commissione dell'8  giugno 1998
che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio
relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le   prescrizioni  del  presente  decreto   si  applicano  alle
omologazioni dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella
legge 8 agosto 1977, n. 572.
  2.  L'allegato 2  del decreto  del Presidente  della Repubblica  10
febbraio 1981, n. 212, e' modificato come segue:
  a) al punto  1.1, e' aggiunta la frase seguente:  "Gli specchi ed i
retrovisori supplementari destinati  alla sorveglianza degli attrezzi
utilizzati nei campi non  devono necessariamente essere omologati, ma
devono essere montati conformemente alle prescrizioni di cui ai punti
da 2.3.3 a 2.3.5".
  b) al punto 2.4.2 la prima  frase e' sostituita dalla seguente: "Il
retrovisore  esterno  deve  essere regolabile  dal  conducente  senza
abbandonare il posto di guida".