IL MINISTRO PER LE POLITICHE
                              AGRICOLE
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante  il regolamento di  esecuzione della predetta  legge n.
963/1965;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
riguardante il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 26  luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il V  piano triennale  della pesca  marittima, adottato  con
decreto  ministeriale 24  marzo 1997,  che contempla,  tra le  misure
tendenti  a limitare  lo  sforzo  di pesca,  anche  la previsione  di
periodi di interruzione tecnica;
  Visto il  decreto-legge n. 154  del 31 maggio 1999,  convertito con
modificazioni  dalla legge  n.  249 del  30  luglio 1999  concernente
disposizioni straordinarie e urgenti per la pesca nel mar Adriatico;
  Visto il decreto-legge  9 settembre 1999, n.  312, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana del  10 settembre 1999,
n. 213,  recante ulteriori disposizioni straordinarie  ed urgenti per
la pesca;
  Considerata la  necessita' di fissare  i criteri e le  modalita' di
attuazione  delle  interruzioni  tecniche   della  pesca  nonche'  le
modalita' di  erogazione dei benefici economici  connessi alle misure
sociali di acconpagnamento;
  Sentiti la Commissione consultiva  centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche del mare che,  nella seduta dell'8 settembre 1999,
hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente  titolo  disciplina, con  le modalita'  specificate
negli  articoli seguenti,  l'attuazione  delle interruzioni  tecniche
della pesca nel periodo dal 20  settembre al 28 novembre 1999, per le
navi abilitate, ai sensi dell'art. 4  della legge 17 febbraio 1982, n
41,  allo strascico  e/o  volante, con  l'esclusione della  sciabica,
iscritte nei  compartimenti marittimi del  Tirreno e dello  Ionio con
l'esclusione degli uffici marittimi di  Castro, Tricase e Santa Maria
di  Leuca  del  compartimento  marittimo  di  Gallipoli,  secondo  il
seguente calendario:
   ventotto giorni dal 20 settembre al 17 ottobre 1999;
  dodici giorni  corrispondenti ai sabato e  domenica delle settimane
comprese nel periodo dal 18 ottobre al 28 novembre 1999.
  2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a
statuto  speciale Sicilia  e Sardegna  l'attuazione dell'interruzione
tecnica  della pesca  e  disciplinata  dalle rispettive  legislazioni
regionali  e le  eventuali  misure sociali  d'accompagnamento sono  a
carico dei rispettivi bilanci.