IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 6 e
l'allegato D;
  Visto  il  decreto legislativo  22  maggio  1999, n.  194,  recante
attuazione della  direttiva 96/74/CE relativa alle  denominazioni del
settore tessile, ed in particolare l'art. 16;
  Vista la direttiva  97/37/CE della Commissione del  19 giugno 1997,
recante adattamenti al progresso tecnico  degli allegati I e II della
direttiva  96/74/CE  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio  sulle
denominazioni del settore tessile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, e'
cosi' modificato:
  a)  al  numero 2,  alla  colonna  "Denominazione", dopo  la  parola
"guanaco",   e'   inserita  la   parola   "cashgora   (m.)"  e   alla
corrispondente  colonna "Descrizione  delle  fibre",  dopo la  parola
"guanaco",  sono aggiunte  le  seguenti:  "capra cashgora"  (incrocio
della capra kashmir e della capra angora);
  b)  al   numero  30,   alla  colonna  "Denominazione",   le  parole
"Poliamnidica o Nylon" sono  sostituite dalle seguenti: "Poliammide o
Nylon"  e la  corrispondente  descrizione delle  fibre e'  sostituita
dalle  parole seguenti:  "Fibra costituita  da macromolecole  lineari
sintetiche aventi  nella loro  catena legami ammidici  ricorrenti, di
cui almeno l'85 % e' legato a motivi alifatici o cicloalifatici";
    c) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44;
  d) e' inserito un nuovo  numero 31: alla colonna "Denominazione" e'
inserita   la  parola   "Aramide"  e   alla  corrispondente   colonna
"Descrizione delle  fibre", sono aggiunte le  seguenti parole: "Fibra
di macromolecole  lineari sintetiche, costituite da  gruppi aromatici
legati fra loro  da legami ammidici ed immidici, di  cui almeno l'85%
e' legato direttamente  a due nuclei aromatici, mentre  il numero dei
legami immidici, ove presenti, non puo' essere superiore a quello dei
legami ammidici";
  e) e' inserito un nuovo  numero 32: alla colonna "Denominazione" e'
inserita  la  parola  seguente: "Poliimmide"  e  alla  corrispondente
colonna "Descrizione  delle fibre" sono aggiunte  le seguenti parole:
"Fibra costituita  da macromolecole  lineari sintetiche  aventi nella
catena motivi immidici ricorrenti";
  f) e' inserito un nuovo  numero 33: alla colonna "Denominazione" e'
aggiunta  la   parola:  "Lyocell"   e  alla   corrispondente  colonna
"Descrizione delle fibre" sono aggiunte le seguenti parole: "Fibra di
cellulosa rigenerata, ottenuta con  procedimento di dissoluzione e di
filatura in solvente organico, senza formazione di derivati". Inoltre
nella colonna  "Denominazione" e'  aggiunto un rimando  alla seguente
nota in  calce: "Per  ''solvente organico''  s'intende essenzialmente
una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua";
  g) il numero 22 e'  modificato di conseguenza: la descrizione delle
fibre  alla   corrispondente  colonna  e'  sostituita   dalle  parole
seguenti: "Fibra  di cellulosa rigenerata, ottenuta  con procedimento
viscoso  modificato  ed avente  un'elevata  forza  di rottura  ed  un
elevato  modulo  a  umido.  La  forza  di  rottura  (Bc)  allo  stato
ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del
5% allo stato umido sono:
    Bc (centinewton) geq1,3 sqrt eT + 2 T
    Bm (centinewton) geq0,5 sqrt eT
dove T e' la massa lineica media espressa in decitex.