IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, ed in particolare l'art. 16; Vista la direttiva 97/37/CE della Commissione del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, e' cosi' modificato: a) al numero 2, alla colonna "Denominazione", dopo la parola "guanaco", e' inserita la parola "cashgora (m.)" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre", dopo la parola "guanaco", sono aggiunte le seguenti: "capra cashgora" (incrocio della capra kashmir e della capra angora); b) al numero 30, alla colonna "Denominazione", le parole "Poliamnidica o Nylon" sono sostituite dalle seguenti: "Poliammide o Nylon" e la corrispondente descrizione delle fibre e' sostituita dalle parole seguenti: "Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85 % e' legato a motivi alifatici o cicloalifatici"; c) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44; d) e' inserito un nuovo numero 31: alla colonna "Denominazione" e' inserita la parola "Aramide" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre", sono aggiunte le seguenti parole: "Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% e' legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non puo' essere superiore a quello dei legami ammidici"; e) e' inserito un nuovo numero 32: alla colonna "Denominazione" e' inserita la parola seguente: "Poliimmide" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre" sono aggiunte le seguenti parole: "Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti"; f) e' inserito un nuovo numero 33: alla colonna "Denominazione" e' aggiunta la parola: "Lyocell" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre" sono aggiunte le seguenti parole: "Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati". Inoltre nella colonna "Denominazione" e' aggiunto un rimando alla seguente nota in calce: "Per ''solvente organico'' s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua"; g) il numero 22 e' modificato di conseguenza: la descrizione delle fibre alla corrispondente colonna e' sostituita dalle parole seguenti: "Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: Bc (centinewton) geq1,3 sqrt eT + 2 T Bm (centinewton) geq0,5 sqrt eT dove T e' la massa lineica media espressa in decitex.