IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 5 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubblichepotesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia; Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti; Visto il comma 3 del medesimo art. 5 della legge n. 217/1992, nonche' l'art. 8 del succitato regolamento, che stabiliscono che il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso; Ritenuta la necessita' di provvedere con urgenza, in relazione anche alle esigenze connesse con lo svolgimento del Giubileo 2000, all'adozione di una primamisura temporanea, di carattere contributivo, a coperturadei costi relativi al solo controllo di sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito dei passeggeri medesimi; Decreta: Art. 1. 1. A titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito dei passeggeri medesimi, fatta salva la piena attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dell'art. 8 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale n. 85/1999, e' fissato un onere aggiuntivo di L. 3.500 (1,807 euro) ai diritti d'imbarco passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni. 2. Il predetto onere e' corrisposto alla societa' di gestione aeroportuale, o all'impresa di sicurezza che svolge il servizio, direttamente dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto.