IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 Premesso che:
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza,  foglio n.  75, ha  approvato il  Piano di  riconversione
produttiva  delle   aree  della   regione  autonoma   della  Sardegna
interessate  dalla   crisi  mineraria,  ai  sensi   dell'art.  1  del
decreto-legge  24 aprile  1993,  n. 121,  convertito  nella legge  23
giugno  1993, n.  204,  recante "Interventi  urgenti  a sostegno  del
settore minerario";
  Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed  occupazionale   nelle  aree   della  regione   interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione del  Piano richiede la gestione  integrata ed unitaria
di  tutti gli  interventi previsti  dal  Piano stesso,  da parte  dei
soggetti   coinvolti,  nonche'   la  disponibilita'   di  un   quadro
informativo  completo e  costantemente aggiornato  in relazione  allo
stato  di  attuazione dei  singoli  interventi,  per una  puntuale  e
corretta valutazione della loro efficacia;
  La citata  legge 23  giugno 1993,  n. 204 prevede  che il  Piano di
riconversione produttiva  venga attuato mediante accordi  e contratti
di programma;
  Il Piano  di riconversione  produttiva prevede  che gli  accordi di
programma  vengano stipulati  tra  il  Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e la regione stessa;
  La legge 3  febbraio 1989, n. 41, ed in  particolare l'art. 1, come
modificato dall'art. 3, comma 7, della  legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede l'erogazione  di contributi  in conto capitale  per attivita'
sostitutive   nei  bacini   minerari  interessati   da  processi   di
ristrutturazione;
  La deliberazione  del CIPE in  data 4 dicembre 1990  stabilisce gli
elementi di  cui, nell'ambito delle condizioni  previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
  Le deliberazioni del CIPE in date  30 luglio 1991, 20 dicembre 1991
e  25 marzo  1992, individuano  le  aree dichiarate  bacini di  crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi;
  Il  Piano di  riconversione produttiva  comprende, tra  l'altro, la
promozione di nuove attivita'  sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
  Nel  corso dell'esercizio  finanziario  1999  sono disponibili  per
l'intero territorio nazionale, quali residui degliesercizi precedenti
- sul  piano di gestione  n. 05 del capitolo  n. 7100 dello  stato di
previsione    del    Ministerodell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  -,  fondi  statali  per L.  49.660.676.000  per  la
concessione di  contributi a programmi di  investimento per attivita'
sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa
legge 30 luglio 1990, n. 221;
  I  contributi  ex  legge  n.  41/1989  e  legge  n.  221/1990  sono
assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore  delle PMI, approvata dalla  Commissione dell'Unione europea
il 20  maggio 1992, ed  alla decisione della  Commissione dell'Unione
europea in data 1 marzo 1995;
  In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata
deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione generale
per  il  coordinamento degli  incentivi  alle  imprese del  Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato ha  proceduto alla
graduazione  delle  iniziative  proposte dalle  imprese  mediante  il
calcolo di  un punteggio  complessivo composto dagli  indicatori piu'
avanti  dettagliati,  i  primi  4 calcolati  secondo  le  consolidate
procedure adottate  protempore dal Consiglio superiore  delle miniere
ed il quinto mutuato dalla piu' recente normativa in materia di aiuti
alle piccole e medie imprese:
  indicatore l  - settore di  appartenenza: 10 punti  per l'industria
estrattiva, 9 punti  per le attivita' manifatturiere, 8  punti per le
attivita' turisticoricettive,  6 punti  per il terziario  avanzato, 4
punti per il commercio, 2 punti per i servizi;
  indicatore 2 -  rapporto tra capitale investito e  mezzi propri: 10
punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti tra
22,51% e 25,00%,  7 punti tra 20,01%  e 22,50%, 6 punti  tra 17,51% e
20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;
  indicatore 3  - entita' dell'occupazione: composto  da due addendi,
di cui  il primo  e' pari ad  un massimo di  10 punti,  rapportati al
numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo e' pari
ad  un  massimo  di  20  punti, rapportati  alla  quota  di  occupati
incrementali rappresentata  dagli ex  minatori reimpiegati  a seguito
dell'investimento;
  indicatore  4  -  situazione economica  dell'area  (parametrata  al
reddito procapite del comune in  cui e' ubicata l'iniziativa, dedotto
dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml L, 8 punti
tra 12,01 Ml L e  15,00 Ml L, 6 punti tra 15,01 Ml L  e 18,00 Ml L, 3
punti tra 18,01 Ml L e 21 Ml L, 1 punto se superiore a 21,00 Ml L;
  indicatore  5  -  compatibilita'  ambientale:  da  0  a  10  punti,
attribuiti conformemente a quanto  stabilito dal decreto ministeriale
21 novembre 1997,  pubblicato nel supplemento ordinario  n. 237 della
Gazzetta Ufficiale del  15 dicembre 1997, n.  291, recante "modalita'
per   l'individuazione    delle   prestazioni   ambientali    e   per
l'attribuzione  del relativo  punteggio utili  per la  determinazione
dell'indicatore ambientale  di cui  all'art. 6,  comma 4,  lettera a,
punto  5,  del  decreto  ministeriale  20  ottobre  1995,  n.  527  e
successive  modifiche  ed  integrazioni",   relativo  alla  legge  n.
488/1992.
 Considerato che:
  La  Direzione generale  per il  coordinamento degli  incentivi alle
imprese    del   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato ha redatto, a  seguitodelle istruttorie compiute, la
graduatoria  delle  iniziativesostitutive  proposte  nell'ambito  del
territorio  della regione  autonoma della  Sardegna e  valutabili, in
quanto presentate all'amministrazione entro il 31 dicembre 1997 ed in
regola  con   la  documentazione  prescritta,  per   l'erogazione  di
contributi a valere sulle disponibilita'  del bilancio 1999 - residui
degli esercizi precedenti.
  La  giunta regionale  della  regione autonoma  della Sardegna,  con
propria deliberazione  n. 34/18  del 28 luglio  1999, ha  espresso la
propria  intesa  in  merito  alla  suddetta  graduatoria,  conferendo
mandato  all'Aasessore all'industria  protempore per  la stipula  del
presente atto;
 Convengono e stipulano quanto segue:
                               Art. 1.
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
autonoma della Sardegna  concludono un accordo di  programma ai sensi
dell'art.  1, comma  1  del  decreto-legge 24  aprile  1993, n.  121,
convertito nella  legge 23 giugno  1993, n. 204,  recante "Interventi
urgenti   a  sostegno   del  settore   minerario",  per   dare  avvio
all'attuazione  degli interventi  previsti dall'art.  2 del  presente
accordo, ai  fini della gestione  unitaria ed integrata del  Piano di
riconversione  produttiva delle  aree  della  regione autonoma  della
Sardegna, avente  la finalita'  di favorire  la ripresa  economica ed
occupazionale  nelle  aree  della  regione  interessate  dalla  crisi
mineraria.