IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del C.I.P.E. in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, i regolamenti n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/08 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C180 del 1 luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Rechar II; Viste le decisioni della Commissione delle Comunita' europee C(97) 2367 e C/97 2368 del 1 agosto 1997, con le quali sono state attribuite risorse finanziarie supplementari risultanti dalla riserva e dall'indicizzazione ed e' stata prorogata la data di operativita' del programma dal 1997 al 1999; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della citata decisione, ammontanti a 0,205 Meuro per l'anno 1999 a valere sul FESR occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontanti complessivamente a 0,204 Meuro, pari a 395 milioni di lire; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987; Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 773379 in data 30 luglio 1999; Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Delibera: 1. Ai fini della attuazione dell'iniziativa comunitaria Rechar II, e' autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 395 milioni di lire (0,204 Meuro) a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, di cui 207 milioni di lire (0,107 Meuro) in favore della regione Sardegna e 188 milioni di lire (0,097 Meuro) in favore della regione Toscana. 2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni Sardegna e Toscana, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 6 agosto 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 335