IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del C.I.P.E.  in ordine  all'armonizzazione della  politica economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  Fondi  strutturali  e,  in
particolare, i regolamenti n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di
sviluppo regionale e n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/08  (Gazzetta Ufficiale delle  Comunita' europee C180  del 1
luglio  1994),  che  ha stabilito  gli  orientamenti  dell'iniziativa
comunitaria Rechar II;
  Viste le decisioni della  Commissione delle Comunita' europee C(97)
2367  e  C/97  2368 del  1  agosto  1997,  con  le quali  sono  state
attribuite risorse finanziarie supplementari risultanti dalla riserva
e dall'indicizzazione ed  e' stata prorogata la  data di operativita'
del programma dal 1997 al 1999;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione europea nel contesto della citata decisione, ammontanti a
0,205 Meuro per  l'anno 1999 a valere sul FESR  occorre provvedere ad
assicurare le  corrispondenti risorse nazionali  pubbliche ammontanti
complessivamente a 0,204 Meuro, pari a 395 milioni di lire;
  Considerata la  necessita' di  ricorrere, relativamente  alla quota
statale, alle disponibilita' del  Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;
  Vista  la  nota  del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato n. 773379 in data 30 luglio 1999;
  Sulla  base  dei lavori  istruttori  svolti  dal Comitato  previsto
dall'art.  5 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24  marzo
1994, n. 284;
                              Delibera:
  1. Ai fini della  attuazione dell'iniziativa comunitaria Rechar II,
e' autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 395
milioni di lire (0,204 Meuro) a carico del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987, di cui 207 milioni di lire (0,107 Meuro) in favore della
regione Sardegna e 188 milioni di  lire (0,097 Meuro) in favore della
regione Toscana.
  2. La quota a carico del  predetto Fondo di rotazione viene erogata
secondo  le modalita'  previste dalla  normativa vigente,  sulla base
delle richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  la  quota
stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  4. Il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,
di  concerto con  le  regioni  Sardegna e  Toscana,  adotta tutte  le
iniziative  ed  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare entro  le
scadenze previste i finanziamenti  comunitari e nazionali relativi al
programma  ed  effettua  i  controlli  di  competenza.  Il  Fondo  di
rotazione  potra'   procedere  ad  eventuali,   ulteriori  controlli,
avvalendosi  delle   strutture  del  Dipartimento   della  Ragioneria
generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  sistema
informativo  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria dello Stato,
secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 6 agosto 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 335