L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 14 ottobre 1999, premesso che:
  l'art. 8, comma 8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 11 maggio 1999, n. 61/99
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 164 del 15
luglio  1999 (di  seguito: deliberazione  n. 61/99)  prevede che:  "I
soggetti giuridici  sono tenuti  a rendere  disponibili all'Autorita'
ogni anno, sulla base di un modello predisposto da parte della stessa
Autorita'  entro il  30 settembre  dell'anno precedente  a quello  di
riferimento, dati  per provincia  o per altra  area geografica  e per
categoria di utenza, relativi a:
     a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture;
     b) costi diretti;
     c) ricavi.";
  i  dati suddetti  sono necessari  anche ai  fini della  rilevazione
della qualita' dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica;
  Visti:
  la  legge  n. 481/1995,  recante  norme  per  la concorrenza  e  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', e in particolare l'art.
2, comma 20, lettera a);
  il decreto legislativo  16 maggio 1999, n. 79,  di attuazione della
direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica;
  Visti:
  la deliberazione n. 61/99  dell'Autorita', recante direttiva per le
separazioni contabile  e amministrativa per i  soggetti giuridici che
operano  nel settore  dell'energia elettrica  e relativi  obblighi di
pubblicazione e comunicazione;
  la  deliberazione  dell'Autorita'  1  settembre  1999,  n.  128/99,
recante definizione  di obblighi di registrazione  delle interruzioni
del servizio di distribuzione  dell'energia elettrica e di indicatori
di continuita' del servizio;
  Ritenuto  che  la  dimensione   geografica  minima  necessaria  per
garantire la  confrontabilita' dei dati  di cui all'art. 8,  comma 8,
della  deliberazione  n.  61/99,   relativamente  alle  attivita'  di
distribuzione e di  vendita, tra le imprese  distributrici di energia
elettrica sia con  riferimento ai dati contabili di  cui alle lettere
a)  e b),  la  provincia per  le  reti alimentate  in  media e  bassa
tensione e la  regione per le reti alimentate in  alta tensione e con
riferimento agli altri dati di cui alla lettera a) e ai ricavi di cui
alla lettera c), la provincia.
  Ritenuto   che  sia   necessario   richiedere  anche   informazioni
statistiche relative alla domanda di  energia elettrica e di potenza,
nonche'  alla   consistenza  dei  clienti  finali,   sia  idonei  che
vincolati, poiche' funzionali al calcolo  dei ricavi delle vendite di
energia elettrica;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai fini  del presente  provvedimento si  applicano le  seguenti
definizioni:
  a)  Autorita': e'  l'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  b) Aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione: sono le
aree  territoriali  come  definite dall'art.  4  della  deliberazione
dell'Autorita' 1 settembre 1999, n. 128/99;
  c) Distribuzione: e l'attivita' come definita dall'art. 4, comma 6,
della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99;
  d)  Vendita: e'  l'attivita' come  definita dall'art.  4, comma  7,
della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99;
  e) Categoria di utenza: e' l'insieme  di clienti vincolati a cui si
applica la stessa tariffa o la stessa opzione tariffaria;
  f)  Alta  tensione  (AT):  e'  la tensione  nominale  tra  le  fasi
superiore a 35 kV e inferiore o uguale a 150 kV;
  g) Altissima  tensione (AAT): e'  la tensione nominale tra  le fasi
superiore a 150 kV;
  h)  Media  tensione (MT):  e'  la  tensione  nominale tra  le  fasi
superiore a 1 kV e inferiore o uguale a 35 kV;
  i)  Bassa  tensione (BT):  e'  la  tensione  nominale tra  le  fasi
inferiore o uguale a 1 kV.