L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 ottobre 1999, premesso che: l'art. 8, comma 8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 11 maggio 1999, n. 61/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99) prevede che: "I soggetti giuridici sono tenuti a rendere disponibili all'Autorita' ogni anno, sulla base di un modello predisposto da parte della stessa Autorita' entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, relativi a: a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture; b) costi diretti; c) ricavi."; i dati suddetti sono necessari anche ai fini della rilevazione della qualita' dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica; Visti: la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', e in particolare l'art. 2, comma 20, lettera a); il decreto legislativo 16 maggio 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visti: la deliberazione n. 61/99 dell'Autorita', recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione; la deliberazione dell'Autorita' 1 settembre 1999, n. 128/99, recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuita' del servizio; Ritenuto che la dimensione geografica minima necessaria per garantire la confrontabilita' dei dati di cui all'art. 8, comma 8, della deliberazione n. 61/99, relativamente alle attivita' di distribuzione e di vendita, tra le imprese distributrici di energia elettrica sia con riferimento ai dati contabili di cui alle lettere a) e b), la provincia per le reti alimentate in media e bassa tensione e la regione per le reti alimentate in alta tensione e con riferimento agli altri dati di cui alla lettera a) e ai ricavi di cui alla lettera c), la provincia. Ritenuto che sia necessario richiedere anche informazioni statistiche relative alla domanda di energia elettrica e di potenza, nonche' alla consistenza dei clienti finali, sia idonei che vincolati, poiche' funzionali al calcolo dei ricavi delle vendite di energia elettrica; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: a) Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) Aree territoriali ad alta, media e bassa concentrazione: sono le aree territoriali come definite dall'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' 1 settembre 1999, n. 128/99; c) Distribuzione: e l'attivita' come definita dall'art. 4, comma 6, della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99; d) Vendita: e' l'attivita' come definita dall'art. 4, comma 7, della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99; e) Categoria di utenza: e' l'insieme di clienti vincolati a cui si applica la stessa tariffa o la stessa opzione tariffaria; f) Alta tensione (AT): e' la tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore o uguale a 150 kV; g) Altissima tensione (AAT): e' la tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV; h) Media tensione (MT): e' la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e inferiore o uguale a 35 kV; i) Bassa tensione (BT): e' la tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale a 1 kV.