Con decreto ministeriale n. 27139 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicolini, con sede in Storo (Trento) e unita' di Pieve di Bono, frazione Strada (Trento), per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 21 giugno 1999 al 20 dicembre 1999. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1999 con decorrenza 21 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27140 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Tecno, con sede in L'Aquila, localita' Boschetto e unita' di L'Aquila, per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1999 con decorrenza 5 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27141 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria F.lli Buongiorno, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino), per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 ottobre 1999. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 19 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27142 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sara Lee Branded Apparel Italia - Div. Playtex, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia - stabilimento prod.vo div. Playtex (Roma), per un massimo di 183 dipendenti, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 29 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27143 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vip Italia, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1998 con decorrenza 3 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27144 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace Tranquilla, con sede in San Calogero (Vibo Valentia) e unita' di San Calogero (Vibo Valentia), per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27145 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, cantiere di Lagonegro (Potenza), per un massimo di 109 dipendenti, per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 6 maggio 1998. La corresponsione del trattamento come disposta sopra e' prorogata dal 6 novembre 1998 al 5 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 6 novembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 26135. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27146 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa edile La Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo) e unita' di Bagheria (Palermo), per un massimo di 38 dipendenti, Caccamo (Palermo), per un massimo di 11 dipendenti, Geraci Siculo (Palermo), per un massimo di 21 dipendenti, Leonforte (Enna), per un massimo di 3 dipendenti, Palermo, per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27147 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 6 ottobre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno unita' di Fratte (Salerno), per un massimo di 314 dipendenti, per il periodo dal 3 giugno 1999 al 2 dicembre 1999. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1999 con decorrenza 3 giugno 1999. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. Con decreto ministeriale n. 27148 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura Spa in liquidazione, con sede in Palermo ora Gela (Caltanissetta), unita' di Manfredonia (Bari), per un massimo di 305 dipendenti per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 13 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27149 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo, per un massimo di 114 dipendenti, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1999 con decorrenza 10 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27150 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano, unita' di Castenaso (Bologna), per un massimo di un dipendente; Firenze, per un massimo di un dipendente; Genova, per un massimo di un dipendente; Milano, per un massimo di 27 dipendenti; Napoli, per un massimo di 3 dipendenti; Padova, per un massimo di 4 dipendenti; Palermo, per un massimo di 2 dipendenti; Roma, per un massimo di 20 dipendenti; Torino, per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1996 con decorrenza 25 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27151 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi - Gruppo Belleli, con sede in Milano e unita' di Levate (Bergamo), per un massimo di 9 dipendenti; Centro di Milano (Milano), per un massimo di 216 dipendenti; Vimodrone (Milano), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 2 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27152 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Roma, per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27153 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 settembre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hemmond, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 16 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 17 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27154 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciai speciali Terni, gia' Ilva S.p.a., con sede in Terni e unita' di Terni, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra e' prorogato fino al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905, punto 15 art. 2, punto 16 art. 2, punto 17 art. 2. Con decreto ministeriale n. 27155 del 7 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture tessili abruzzesi, con sede in Silvi Marina (Teramo) e unita' in Teramo, per un massimo di 27 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1999 al 12 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 ottobre 1999 al 12 aprile 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27156 del 7 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' in Badia al Pino (Arezzo), per un massimo di 98 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1999 al 5 maggio 1999. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 27 aprile 1999, n. 26211. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27157 del 7 ottobre 1999, per le motivazioni in premessa riportate, e' estesa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' concessa con decreto direttoriale n. 26605 dell'8 luglio 1999, in favore dei 3 predetti lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Montebelli costruzioni fallita in data 1 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 27158 del 7 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unita' in Villacidro (Cagliari), per un massimo di 305 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 27159 del 7 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unita' in Bari, per un massimo di 2331 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1999 al 13 febbraio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comm 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 27160 del 7 ottobre 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, e' estesa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' concessa con decreto direttoriale n. 26351 del 25 maggio 1999 in favore del sig. Marco Masala dipendente della societa' S.r.l. La Discussione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale al lavoratore interessato. Con decreto ministeriale n. 27161 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, 3 comma, legge n. 416/1981 intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 17 dipendenti in CIGS (2 prepensionabili) per il periodo dal 21 marzo 1999 al 20 settembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 27162 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, 3 comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, sede in Roma, unita' di Roma, per un massimo di 18 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 21 marzo 1999 al 20 settembre 1999. L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 27172 dell'8 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, sede in Scarmagno (Torino), unita' in Bologna, per un massimo di 4 dipendenti; Milano, per un massimo di 48 dipendenti; Scarmagno (Torino), per un massimo di 1013 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 settembre 1999 al 15 marzo 2000. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 marzo 2000 al 15 settembre 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.