Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, (( intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c) )) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attivita' di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.