Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della   Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella Gazzetta  Ufficiale del 25  novembre 1999 si  procedera' alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. In  dipendenza della continuazione delle  operazioni di bonifica
interessanti   il  mare   Adriatico,  le   disposizioni  di   cui  al
decreto-legge 31 maggio 1999,  n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge  30 luglio 1999,  n. 249, si applicano  anche all'arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca effettuato dalle navi iscritte nei
compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999
al 31  agosto 1999,  secondo le modalita'  stabilite con  decreto del
Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: a) quanto a lire 25.000
milioni,  mediante  utilizzo  delle   disponibilita'  del  "Fondo  di
rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla
legge  16 aprile  1987, n.  183, ((  intendendosi corrispondentemente
ridotta, per il  1999, l'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 30  giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla
tabella F  della legge  23 dicembre  1998, n. 449;  b) quanto  a lire
16.000 milioni, mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione  economica per il 1999,  allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo al  medesimo Ministero;  c) ))
quanto a  lire 9.500 milioni, mediante  riduzione dell'autorizzazione
di spesa di  cui all'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio 1999, n.
154, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 30 luglio  1999, n.
249.  Il   cofinanziamento  comunitario   della  misura   di  arresto
temporaneo  delle attivita'  di pesca  viene versato  in entrata  del
bilancio dello  Stato per essere riassegnato  all'unita' previsionale
di  base di  conto  capitale  "Fondo di  rotazione  per le  politiche
comunitarie" dello stato di previsione  del Ministero del tesoro, del
bilancio e  della programmazione  economica. Il Ministro  del tesoro,
del  bilancio  e della  programmazione  economica  e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.