IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992 relativo  alla protezione delle indicazioni  geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  regolamento (CE)  n.  2107/99  della Commissione  del  4
ottobre 1999 relativo alla registrazione della indicazione geografica
protetta "Lamezia",  ai sensi  dell'art. 17 del  predetto regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  rettifica  della denominazione  "Lamezia"  in  "Lametia"
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee serie L
del 22 ottobre 1999;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Visto il decreto legislativo 30  luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione del Governo  a norma dell'art. 11  della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 13 settembre 1999
sulla  nuova  denominazione  del   Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica  italiana il  disciplinare di  produzione
della  denominazione  di  origine  protetta  "Lametia"  affinche'  le
disposizioni, contenute  nel disciplinare di produzione  approvato in
sede comunitaria, siano accessibili,  per informazione ergaomnes, sul
territorio italiano;
                              Provvede
  Alla pubblicazione  dell'allegato disciplinare di  produzione della
denominazione  di  origine  protetta "Lametia",  registrata  in  sede
comunitaria con regolamento (CE) n. 2107/1999 della Commissione del 4
ottobre 1999.
  I produttori  che intendano porre in  commercio l'olio extravergine
di oliva  "Lametia" possono  utilizzare, in  sede di  presentazione e
designazione  del prodotto,  la  menzione  "Denominazione di  origine
protetta"  in  conformita'  all'art.   8  del  regolamento  (CEE)  n.
2081/1992 e sono  tenuti al rispetto di tutte  le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
   Roma, 29 ottobre 1999
 Il direttore generale: Di Salvo