IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Statoregioni e Statocitta'; Visto altresi', l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993; Preso atto dei dati contenuti nell'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativi al personale in servizio presso le universita' e gli istituti universitari statali; Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale dell'universita'; Sentito il presidente della conferenza dei rettori delle universita' italiane; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico delle amministrazioni del comparto del personale delle "Universita'" di cui all'art. 9 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.