IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto in particolare  l'art. 6, primo comma, lettera  f) del citato
decreto del Presidente della Repubblica  n. 605 del 1973 e successive
modificazioni, recante  l'indicazione - tra  gli atti nei  quali deve
essere  menzionato il  numero di  codice fiscale  - delle  domande di
iscrizione e note  di trascrizione di atti  costitutivi, traslativi o
estintivi della  proprieta' o  di altri  diritti reali  di godimento,
nonche' dichiarazioni di armatore,  concernenti navi, galleggianti ed
unita'  da diporto,  o  quote  di essi,  soggette  ad iscrizione  nei
registri  tenuti   dagli  uffici  marittimi  o   dagli  uffici  della
motorizzazione civilesezione nautica;
  Visto  in  particolare l'art.  7,  terzo  e undicesimo  comma,  del
predetto decreto  del Presidente della  Repubblica n. 605 del  1973 e
successive  modificazioni,  il  quale demanda  all'emanazione  di  un
decreto ministeriale la determinazione  degli enti ed uffici preposti
alla  tenuta  di albi,  registri  ed  elenchi che  devono  comunicare
all'anagrafe  tributaria  dati   e  notizie  concernenti  iscrizioni,
variazioni   e   cancellazioni,   nonche'   delle   modalita'   delle
comunicazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro delle  finanze  15 dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 303
del 28 dicembre 1992, il quale  stabilisce che gli uffici marittimi e
gli  uffici della  motorizzazione civilesezione  nautica -  in quanto
enti ed uffici  preposti alla tenuta di albi, registri  ed elenchi ai
sensi  dell'art. 7,  comma terzo  del citato  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 605 del  1973 e successive modificazioni - devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le
iscrizioni,  le  variazioni  e   le  cancellazioni,  e  determina  le
modalita' delle comunicazioni;
  Considerato che gli articoli 2 e  3 del citato decreto del Ministro
delle  finanze 15  dicembre  1992 stabiliscono  che le  comunicazioni
devono essere redatte in conformita' del modello cartaceo allegato al
decreto  medesimo  e  che  possono  anche  essere  eseguite  mediante
registrazione  dei  dati  su supporti  magnetici,  nonche'  trasmesse
unitamente all'annessa nota di accompagnamento;
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 23  dicembre  1992
riguardante l'organizzazione interna  del Dipartimento delle entrate,
ed  in  particolare l'art.  15,  che  istituisce, quale  servizio  IV
nell'ambito della  direzione centrale per gli  affari amministrativi,
lo   schedario  generale   dei  titoli   azionari,  delineandone   le
competenze, tra le  quali e' inclusa la  gestione delle comunicazioni
all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi  degli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 605 del 1973 e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto  del direttore generale del Dipartimento
delle  entrate  del  Ministero  delle finanze  11  agosto  1998,  che
sopprime, a  decorrere dal 14  settembre 1998, lo  schedario generale
dei  titoli azionari  e devolve  le residue  competenze al  centro di
servizio delle imposte dirette e indirette di Roma;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80,  concernente nuove  disposizioni in  materia, tra  l'altro, di
orgazizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere  adottati dal  Ministro delle finanze  esclusivamente i
provvedimenti   che  sono   espressione  del   potere  di   indirizzo
politicoamministrativo  di  cui agli  articoli  3,  comma 1,  14  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Ritenuto necessario  che, al fine  di semplificare le  attivita' di
acquisizione e di controllo  dell'amministrazione finanziaria, i dati
richiesti siano  trasmessi unicamente  mediante supporti  magnetici o
tramite collegamenti  telematici diretti  con il  sistema informativo
del Ministero delle finanze;
  Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita'
di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti
dal decreto del  Ministro delle finanze 15 dicembre 1992,  al fine di
agevolare  l'inserimento   dei  dati  nel  sistema   informativo  del
Ministero delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli   uffici  marittimi  e  gli   uffici  della  motorizzazione
civilesezione nautica devono comunicare i  dati e le notizie relativi
alle  iscrizioni ed  alle  note di  trascrizionedi atti  costitutivi,
traslativi o estintivi  della proprieta' o di altri  diritti reali di
godimento, nonche' alle dichiarazioni  di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi.