IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Visto in particolare l'art. 6, primo comma, lettera f) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, recante l'indicazione - tra gli atti nei quali deve essere menzionato il numero di codice fiscale - delle domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civilesezione nautica; Visto in particolare l'art. 7, terzo e undicesimo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, il quale demanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione degli enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonche' delle modalita' delle comunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1992, il quale stabilisce che gli uffici marittimi e gli uffici della motorizzazione civilesezione nautica - in quanto enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi ai sensi dell'art. 7, comma terzo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni - devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, e determina le modalita' delle comunicazioni; Considerato che gli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992 stabiliscono che le comunicazioni devono essere redatte in conformita' del modello cartaceo allegato al decreto medesimo e che possono anche essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonche' trasmesse unitamente all'annessa nota di accompagnamento; Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 riguardante l'organizzazione interna del Dipartimento delle entrate, ed in particolare l'art. 15, che istituisce, quale servizio IV nell'ambito della direzione centrale per gli affari amministrativi, lo schedario generale dei titoli azionari, delineandone le competenze, tra le quali e' inclusa la gestione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni; Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 11 agosto 1998, che sopprime, a decorrere dal 14 settembre 1998, lo schedario generale dei titoli azionari e devolve le residue competenze al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di orgazizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politicoamministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attivita' di acquisizione e di controllo dell'amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze; Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita' di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Gli uffici marittimi e gli uffici della motorizzazione civilesezione nautica devono comunicare i dati e le notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizionedi atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi.