Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                     Stato
                                  Agli  uffici  centrali del bilancio
                                     presso     le    Amministrazioni
                                     centrali dello Stato
                                  Agli  uffici centrali di ragioneria
                                     presso     le    Amministrazioni
                                     autonome dello Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                     Stato
                                  Alla      Banca      d'Italia     -
                                     Amministrazione    centrale    -
                                     Servizio rapporti col Tesoro
                                  Al Magistrato alle acque - Venezia,
                                     al Magistrato per il Po
                                  All'Ufficio di ragioneria presso il
                                     Magistrato per il Po di Parma
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alle sezioni e procure regionali
                                     della Corte dei conti
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                     controllo  atti  del  Magistrato
                                     per il Po - Parma
                                  Ai tribunali         amministrativi
                                     regionali
                                  Alle  avvocature distrettuali dello
                                     Stato
                                  Alle prefetture
                                  Alle direzioni regionali delle
                                     entrate
                                  Alle    sezioni    staccate   delle
                                     direzioni     regionali    delle
                                     entrate   e  agli  uffici  delle
                                     entrate
                                  Alle  direzioni compartimentali del
                                     territorio
                                  Alle    sezioni    staccate   delle
                                     direzioni   compartimentali  del
                                     territorio  e  agli  uffici  del
                                     territorio
                                  Alle    direzioni   compartimentali
                                     delle dogane
                                  Al Dipartimento    del   Tesoro   -
                                     Direzione V
                                  Alle   direzioni   provinciali  dei
                                     servizi vari (gia' D.P.T.)
                                  Alla Tesoreria centrale dello Stato
                                  Alle sezioni di tesoreria
                                     provinciale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Corte  dei  conti  - Servizio
                                     relazioni al Parlamento
                                  Alle amministrazioni autonome dello
                                     Stato
                                  Ai commissari  o rappresentanti del
                                     Governo per le regioni a statuto
                                     ordinario,  le regioni a statuto
                                     speciale  e le province autonome
                                     di Trento e Bolzano
                                  Alle  ragionerie  delle  regioni  a
                                     statuto ordinario, delle regioni
                                     a   statuto   speciale  e  delle
                                     province  autonome  di  Trento e
                                     Bolzano
                                  Alle Poste Italiane S.p.a.
  Per  opportuna  norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi
od   incomplete   comunicazioni,  si  riportano  qui  di  seguito  le
disposizioni  relative  alla  chiusura  delle contabilita' per l'anno
finanziario 1999 raccomandandone l'osservanza.
  N.B.   -   1)  Per  motivi  tecnici  connessi  con  il  sistema  di
elaborazione  del  Servizio  di  tesoreria,  diversi  adempimenti non
possono  essere  effettuati  entro i termini prescritti dalla vigente
normativa,  con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni
di  chiusura  delle  contabilita'. Pertanto, i termini indicati nella
presente  circolare,  in  attesa  di  una  revisione  generale  della
materia, s'intendono anche per l'esercizio 1999, prorogati fino ad un
massimo di giorni quindici.
  2)  Con  il  termine "Sezioni di tesoreria provinciale", si intende
anche  la  Tesoreria centrale dello Stato, le cui funzioni sono state
assunte dalla Banca d'Italia dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
  3)   Qualora   dovesse   essere  approvato  il  disegno  di  legge,
attualmente  all'esame degli organi competenti, per effetto del quale
il 31 dicembre 1999 verra' dichiarato giornata non lavorativa ("non -
business  day")  per i soggetti che operano nel sistema dei pagamenti
Target,  il termine del 31 dicembre previsto nella presente circolare
per gli adempimenti connessi alla chiusura dell'esercizio finanziario
1999,  deve  intendersi  anticipato  al  30  dicembre. Sara' cura del
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca
d'Italia,  disciplinare  gli effetti di tale provvedimento per quanto
concerne  lo  spostamento al 3 gennaio 2000 dei termini di perenzione
amministrativa dei titoli di spesa.
  Le  modifiche  o  integrazioni  alla presente circolare di chiusura
sono evidenziate in grassetto.
TITOLO I - ENTRATE
   Paragrafo 1
   ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA
DELLA CONTABILITA'
   Per le entrate erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato  compileranno  e  trasmetteranno, entro il 5 gennaio 2000, agli
Uffici  che  amministrano  le  entrate stesse gli elenchi mod.55 T. e
mod.  55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 1999
(competenza e residui).
   Sempre  nello  stesso termine, le Sezioni di tesoreria provinciale
dello  Stato  compileranno,  per i versamenti in conto dell'esercizio
1999 ed esercizi precedenti, gli allegati A/B al mod. 59T.
   Per  quanto  riguarda  la  resa  della contabilita' amministrativa
delle  entrate,  si  richiamano  gli Uffici interessati alla rigorosa
osservanza  degli  articoli  254  e  257  del vigente Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  circa  l'invio  entro il 10 gennaio 2000 agli Uffici centrali
del  bilancio  presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del
tesoro,  dei  prospetti  o  rendiconti  riassuntivi  con  i  conti  e
documenti  prescritti,  con esclusione di quelli prodotti dal Sistema
informativo  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato
come  da  istruzioni  emanate  dal  Ministero del Tesoro ­ Ragioneria
generale  dello Stato - con le circolari n.1 del 10 gennaio 1973 e n.
53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del
21  ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n.97 del
28  dicembre  1974 e lettera n.100469 del 14 aprile 1975, per il capo
XXVIII,  e  con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX.
Per  i  capi  XXX,  XXXII  e  XXXIII dovra' operarsi con le modalita'
previste  per  le  entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni
centrali.
   Ai  fini di quanto sopra il Ministero delle finanze e' invitato ad
intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i
concessionari  del  servizio della riscossione dei tributi, affinche'
provvedano  a  rendere le proprie contabilita' amministrative entro i
termini  prescritti  ed  a  sanare  le  irregolarita'  rilevate dalle
Ragionerie provinciali dello Stato.
   Le  stesse  Ragionerie  provinciali,  alla chiusura dell'esercizio
finanziario,  scaduti  i  termini previsti per la presentazione delle
contabilita'  in  argomento,  provvederanno ad inoltrare al Ministero
delle  finanze  ­  Segretariato  generale  ­  l'elenco  degli  agenti
contabili  inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei
conti.
   Per  i  versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si
rinvia  alle  istruzioni  contenute  nella circolare della Ragioneria
generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.
   Eventuali  variazioni  avvenute negli importi dei versamenti, dopo
l'invio  delle contabilita' amministrative che gli uffici sono tenuti
a  rendere  in  base al 3 comma del presente paragrafo, devono essere
tempestivamente  segnalate,  oltre  che  al Dipartimento del Tesoro ­
Direzione V, agli Uffici centrali del bilancio competenti.
   Le  prenotazioni  di  variazione  ai versamenti saranno effettuate
dagli  Uffici  centrali  del  bilancio e dalle Ragionerie provinciali
dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni
fornite  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato -
I.G.I.C.S.
   Un'importante   novita'  interessa  le  operazioni  relative  alle
variazioni  da  apportare  ai  versamenti. Viene infatti eliminata la
possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche
di  quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni
da  parte  degli  Uffici  centrali  del  bilancio  e delle Ragionerie
provinciali  dello  Stato,  per  le quali, per gli anni fino al 1997,
veniva  interessata  la  Direzione  generale  del  tesoro  e,  per le
variazioni  relative  all'anno  1998,  l'Ispettorato  generale per la
finanza  delle  pubbliche amministrazioni (I.GE.P.A.) consentendo una
ridefinizione dei tempi per l'effettuazione delle suddette. Pertanto,
i  predetti  Uffici  dovranno inviare le prenotazioni per modifica di
imputazione  nonche'  per  riduzione  dell'importo o per annullamento
delle  quietanze  di  versamento,  esclusivamente  tramite il sistema
informativo  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato
entro  il  termine  improrogabile  del 31 marzo 2000. Entro lo stesso
termine, gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali
dello  Stato  interessate,  debbono  far  pervenire  alle  Sezioni di
tesoreria competenti gli originali delle quietanze da variare.
   Detto  termine  si applica anche alle richieste di variazione alle
entrate fuori bilancio.
   Si richiama altresi' l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle
Istruzioni  generali  sui  servizi  del  tesoro  secondo  il quale le
quietanze  provenienti  dalla  riduzione  o  annullamento  dei titoli
d'entrata, rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso, debbono
   essere  emesse  a  data  corrente  con  l'annotazione  "per  il 31
   dicembre".
Sara' cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le
variazioni  prenotate  entro  il  termine improrogabile del 14 aprile
2000,  e renderle disponibili al sistema informativo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 20 aprile 2000.
   Per  gli  indicati  termini del 31 marzo, 14 e 20 aprile 2000, non
trova  applicazione  la  proroga  stabilita  nel N.B. riportato nelle
premesse.
   Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni
vigenti  in  materia  di entrate, saranno segnalati per gli opportuni
provvedimenti  al  Dipartimento  del  tesoro,  al  Dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio
competente.
   TITOLO II - SPESE
   Paragrafo 1
   TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA
   A) ORDINI DI PAGARE.
   Le  nuove  procedure del mandato informatico introdotte, a partire
dal  corrente  anno 1999, dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 impongono
una  nuova  tempificazione  dell'emissione  dei  titoli  di  spesa in
chiusura di esercizio.
   Le   Amministrazioni   centrali  e  periferiche  avranno  cura  di
inoltrare  gli  ordini  di  pagare  ai competenti Uffici centrali del
bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre
il 6 dicembre 1999.
   Gli   Uffici  centrali  del  bilancio  potranno  trasmettere,  via
terminale,  i  relativi  mandati  informatici  al  Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ­ I.GE.P.A. fino al 15 dicembre 1999,
mentre   le  Ragionerie  provinciali  dello  Stato  continueranno  ad
immettere  al Sistema informativo i dati relativi ai propri ordini di
pagare fino al 21 dicembre 1999.
   Le   Sezioni   di   tesoreria   provinciale  accetteranno  mandati
informatici,  emessi  in  conto  dell'esercizio  1999, fino alla data
ultima  del  21 dicembre 1999 (cosi' come da protocollo di intesa del
18  dicembre  1998  fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e  la  Banca  d'Italia per la gestione del
mandato informatico).
   Pertanto,   tenuto   conto   degli   adempimenti   connessi   alla
trasformazione  degli  ordini  di pagare in mandati informatici e del
calendario  sopra  indicato,  le Amministrazioni interessate dovranno
necessariamente  evitare  l'invio  massiccio  di  ordini  di pagare a
chiusura  di  esercizio,  anticipando  opportunamente  l'emissione di
quelli  per  i  quali  e'  gia'  noto il nome del creditore, l'esatto
ammontare  del  debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di
ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc...).
   B) ORDINI DI ACCREDITAMENTO E ALTRI TITOLI DI SPESA.
   Le  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  avranno cura di far
pervenire   ai  competenti  Uffici  centrali  del  bilancio  ed  alle
Ragionerie  provinciali  dello Stato gli ordini di accreditamento non
oltre  il  termine del 15 novembre 1999 per consentire l'emissione in
tempo  utile  degli  ordinativi  e  dei buoni tratti sui titoli della
specie.
   Gli  Uffici  centrali  del  bilancio devono trasmettere i predetti
ordini  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato ­
I.GE.P.A.  entro  il  1  dicembre 1999, onde evitare che i titoli non
vadano a buon fine.
   Si  fa  presente  che,  entro  il termine del 20 dicembre 1999, le
Amministrazioni  emittenti  devono  far  pervenire  alle  Sezioni  di
tesoreria   provinciale   gli   ordinativi   tratti   su   ordini  di
accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il
medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:
   a)  i  titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili
salvo  che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il
riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato
delle  rimanenze  sugli  ordini di accreditamento inferiori alle lire
10.000 di cui alla lettera F) del successivo paragrafo 2 ;
   b)  gli  ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli
altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche.
   Le   Sezioni   di  tesoreria  restituiranno  alle  Amministrazioni
emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine
del  20  dicembre  1999, ad eccezione dei casi in cui il quantitativo
dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali
per iscritto l'urgenza del pagamento.
   Le  Sezioni  restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi
in conto esercizio 1999 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
   I  buoni  di  prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente
presso  le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  quando  l'emissione
avviene nel mese di dicembre.
   Si  invitano  i  funzionari  delegati  che  emettono  entro  il 30
novembre  1999  buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli
uffici  delle Poste italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione
con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di
procedere,  al  piu'  presto possibile, alla richiesta di rimborso di
tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.
   Paragrafo 2
   SPESE DA SISTEMARE
   A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
   Tutti  i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi
nell'esercizio  ordini  di accreditamento, dovranno inviare, entro il
31  gennaio 2000, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un
prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti
in  tutto  od  in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui
risultino,  per  ciascun  ordine  e  distintamente  per  competenza e
residui,  il  numero,  il  capitolo,  l'importo  dell'ordine, nonche'
l'importo  dei  pagamenti  effettuati  e  la  somma rimasta da pagare
sull'ordine medesimo.
   Le  Ragionerie  provinciali dello Stato che avessero necessita' di
conoscere  gli  effettivi  carichi  dei  funzionari delegati potranno
chiedere  le  notizie  occorrenti  attraverso  interrogazioni  -  via
terminale  - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
   I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333
del  Regolamento di contabilita' generale dello Stato ( quale risulta
modificato da ultimo dal D. P. R. 20 aprile 1994, n. 367, per effetto
di  quanto  disposto  dall'art.  9,  comma 4, dello stesso decreto ),
dovranno  attenersi  scrupolosamente  a quanto disposto dall'art.60 (
modificato  da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/ 94
)  e  dall'art.61  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n.2440. In
proposito si precisa :
   a)  i  funzionari  delegati debbono presentare i rendiconti del II
semestre entro il 25 gennaio 2000;
   b)  le  somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da
trattenersi  oltre  il 31 dicembre 1999, perche' non utilizzata entro
tale  data,  debbono  essere  strettamente commisurate alle effettive
necessita'.  Le  quietanze  concernenti  il  versamento di tali somme
presso  la  Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora
erogata   entro   il   31   marzo  2000,  termine  tassativo  per  la
presentazione  del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al
rendiconto  medesimo.  Tale  termine  di rendicontazione e' tassativo
anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
   Allo  scopo  di  ridurre  al  minimo,  per  quanto  possibile,  le
operazioni  di riduzione e di annullamento delle aperture di credito,
si  raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari
delegati  a  richiedere  i fondi soltanto nella misura occorrente per
far  fronte  alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare
entro  il  31  dicembre  1999,  tenendo  presente il criterio che gli
ordini  di  accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine
di  emissione, come dispone l'art. 59-bis della legge di contabilita'
generale,  istituito  con  l'art.  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1972,  n.627  -  modificato nei termini dalla
menzionata legge n. 468 ( art. 33 ) - distinguendo, in tale ordine di
emissione,  gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in
conto   residui   e,   per   questi   ultimi,  anche  avuto  riguardo
all'esercizio  di  provenienza  dei  residui di relativa imputazione.
Ovviamente,  detta  disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini
di  accreditamento  emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati
di  fondi  destinati  a  particolari e specifiche erogazioni. In tali
casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento
dovranno  indicare  sui  titoli  che trattasi di fondi destinati agli
scopi sopra menzionati. Occorre tenere presente che gli ordini devono
essere utilizzati al lordo e non al netto.
   Correlativamente,  si  raccomanda  alle  Amministrazioni centrali,
nonche'  agli  Uffici  periferici  competenti ad emettere aperture di
credito  a  valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto
1960,  n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni
prima  di  concedere  l'apertura  di  credito a favore dei funzionari
delegati,  onde  evitare che per effetto di errate previsioni, a fine
esercizio,   rimangano  sulle  aperture  di  credito  cospicui  fondi
inutilizzati  o,  quel  che e' peggio, vengano disposte, da parte dei
funzionari  delegati, erogazioni superflue ed antieconomiche, perche'
tendenti alla mera utilizzazione delle disponibilita'.
   La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di  credito  alle  effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche  giustificazione  -  specialmente  per  i capitoli con gestione
esclusivamente  delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con   la   determinazione   di  una  massa  spendibile  assolutamente
inadeguata  ai  fini  degli  stanziamenti  di cassa. In tali casi gli
stanziamenti    di   cassa   del   nuovo   esercizio   risulterebbero
insufficienti  per  l'emissione  di ordini di accreditamento in conto
residui a fronte di mod. 32 bis C.G. o di mod. 62 C.G.
   Va  peraltro  precisato  che  una valutazione piu' attenta di tali
necessita'  consentirebbe  di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato  per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali
e periferiche.
   Sempre  allo stesso fine e per ridurre al minimo la formazione dei
residui  passivi  ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su
ordini  di  accreditamento,  e'  necessario che tutti gli uffici ed i
funzionari  preposti  alla  ordinazione  e  liquidazione  delle spese
adottino  le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed
il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere
gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
   Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale,
in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli - Venezia
Giulia,   trova  applicazione  la  legge  17  agosto  1960,  n.  908,
richiamata  nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
   E'  da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge
3  marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge
di  contabilita'  generale  -  primo,  secondo  e  terzo  comma  - si
applicano  anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di
bilancio,  nelle  contabilita'  dei funzionari delegati delle diverse
Amministrazioni  dello  Stato.  Inoltre,  a  tali fondi, si applicano
anche  le  disposizioni  di  cui  all'art.  60 della vigente legge di
contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R.367/1994.
   Pertanto  tali  funzionari  delegati sono tenuti, al pari di tutti
gli   altri,  alla  rigorosa  osservanza  delle  citate  disposizioni
concernenti  la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli
ordinativi  che  hanno  trovato estinzione sia nei semestri dell'anno
finanziario  in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia
( fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari
-  come  precisato  al  paragrafo  3  -Spese,  punto  2,  relativo ai
funzionari   delegati   titolari   di  contabilita'  speciali  )  nei
rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto,
potranno  trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non
e' stato riscosso entro l'esercizio di emissione.
   B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
   Entro  il 31 gennaio 2000, i funzionari delegati dovranno inviare,
in  doppio  esemplare,  agli  Uffici  centrali  del  bilancio  e alle
Ragionerie  provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo
preventivo  sugli  ordini  di  accreditamento,  corredati dell'elenco
analitico  dei  creditori e delle somme da pagare, gli elenchi mod.62
C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 1999, in conto
della  gestione dell'esercizio 1999, distintamente per capitolo e per
esercizio  di  imputazione  al  bilancio  delle  spese medesime e con
l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in
parte  non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra'
essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno
emesso gli ordini di accreditamento.
   Nel  caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse
risultare  particolarmente  laboriosa  e  non determinante ai fini di
specifiche   esigenze  di  controllo,  potranno,  in  via  del  tutto
eccezionale,  indicare  globalmente  - in detti elaborati - l'importo
delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i
numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
   Quanto  ai  modelli  62  C.G., si precisa che essi dovranno essere
compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:
   -  nel  primo  saranno  riportati  gli  ordinativi  su  ordine  di
accreditamento  emessi  entro  il  31  dicembre 1999 e non portati in
uscita  entro  la  stessa  data  dalle Sezioni di tesoreria, che sono
quindi  da  trasportare  all'esercizio  2000;  sul predetto elenco va
anche  indicato  l'importo  netto  e  quello  delle relative ritenute
erariali  di  ciascun  ordinativo. Per cio' che concerne le eventuali
ritenute  erariali  rimaste  da  versare  relativamente  a ordinativi
estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod.62 C.G., solo se
trattasi  di  spese  non  riguardanti stipendi, altri assegni fissi e
pensioni. In proposito vedere piu' avanti anche la lettera G);
   -  nel  secondo  saranno  riportate  tutte  le  spese  relative ad
obbligazioni  assunte,  per  le  quali  non e' stato ancora emesso il
relativo   titolo   di   pagamento.  Si  raccomanda  una  particolare
attenzione  nella  compilazione  dei  detti modelli, tenuto conto che
alla  nuova  imputazione nell'esercizio 2000 degli ordinativi rimasti
insoluti  (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese
insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento
in conto residui.
   Gli  ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo
esercizio,  per  dare  nuova  imputazione  agli  anzidetti ordinativi
rimasti  insoluti ( o scritturati in conto sospeso ), dovranno essere
utilizzati    dai   funzionari   delegati   esclusivamente   per   la
regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
   A  tale  fine  sui  predetti  ordini di accreditamento deve essere
apposta,  ben  appariscente,  la  indicazione:  "  esclusivamente per
ordinativi  da  trasportare ". Inoltre le Amministrazioni interessate
avranno  cura  di  emettere  con  ogni  sollecitudine  gli  ordini di
accreditamento  suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro,
solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini
di accreditamento, se non pervenuti alla data del 30 agosto 2000.
   Si  richiama  altresi'  l'attenzione  delle Amministrazioni ad una
tempestiva   emissione   degli   ordini   di  accreditamento  per  la
sistemazione   contabile  degli  ordinativi  emessi  e  pagati  negli
esercizi  1998  e  precedenti  e tuttora scritturati al conto sospeso
"collettivi". La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del
bilancio  presso  le  singole Amministrazioni nonche' alle Ragionerie
provinciali  dello  Stato  gli  elenchi  (mod.  79 R.T.) dei predetti
ordinativi,   per   i  quali  le  Amministrazioni  dovranno  emettere
improrogabilmente  entro  il  30  giugno  2000  i  relativi ordini di
accreditamento,  segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato  ­  Ispettorato generale per le politiche dil bilancio ­
gli  eventuali  motivi  ostativi  all'emissione  di  tali  ordini  di
accreditamento.
   Le   Sezioni   di  tesoreria  provinciale  non  daranno  corso  ad
ordinativi  emessi  dai  funzionari  delegati  sui predetti ordini di
accreditamento.
   Si  dovra'  aver  cura  di  fare  con detti elenchi l'accertamento
completo  dei  residui  passivi  riguardanti  ciascun  capitolo,  con
l'avvertenza  che  l'ammontare  delle  somme  al  lordo  di eventuali
ritenute,  da  comprendere  negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto
nei  limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture
di  credito  disposte  nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a
favore dei funzionari delegati.
   Quelle  partite  che,  per  circostanze  eventuali,  non potessero
iscriversi  negli  elenchi  principali,  inviati  entro  il  mese  di
gennaio,  formeranno,  eccezionalmente,  oggetto  di appositi elenchi
suppletivi,  il  cui  invio potra' aver luogo fino al termine massimo
del  15  febbraio 2000, termine che non e' suscettibile della proroga
di cui al N.B. indicato nella premesse.
   La  possibilita'  di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere
utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli
ordinativi  estinti  nel  mese  di  dicembre  1999 quando la relativa
comunicazione  della  locale  Sezione  di  tesoreria  provinciale non
perviene nei termini previsti.
   Negli  eventuali  casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i
motivi  eccezionali  che  ne  giustificano il ricorso dovranno essere
indicati in calce agli stessi.
   Il   suddetto   termine   del   15  febbraio  2000  dovra'  essere
rigorosamente  osservato, essendo assolutamente indispensabile che le
Amministrazioni  centrali  ricevano  in tempo debito gli elementi che
loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
   Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato  non  prenderanno  in  considerazione le richieste contenute in
elenchi  modello  62 C.G., che in base al timbro postale risultassero
spediti   oltre   i   termini   piu'  sopra  precisati  e,  pertanto,
restituiranno  ai  funzionari  delegati i modelli di che trattasi, ad
eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a
ordinativi  emessi  nell'esercizio  1999  e trasportati all'esercizio
2000.
   Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
   1)   se   si   tratta  di  spese  derivanti  o  meno  da  obblighi
contrattuali;
   2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare
in  contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi
delle aperture di credito.
   Ai  fini  della  regolazione  di tutti gli ordinativi tratti sugli
ordini  di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati
di   effettuare,   tempestivamente,  gli  adempimenti  richiamati  al
paragrafo 3 -Spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.
   C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
   L'art.61-bis  della  legge di contabilita' generale, istituito con
l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.  627,  prevede  che  " gli ordini di accreditamento riguardanti le
spese  in  conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto
residui,  rimasti  in  tutto  o  in  parte  inestinti  alla  chiusura
dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte
inestinta  all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del funzionario
delegato.
   La  disposizione  di  cui  al precedente comma non si applica agli
ordini  di  accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art.
36,  terzo  comma, della vigente legge di contabilita', devono essere
eliminati alla chiusura dell'esercizio".
   Ad  evitare possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione
dei capitoli della "spesa":
   - dal n.1001 al 6999: Spese correnti;
   - dal n.7001 al 9499: Spese in conto capitale;
   - dal n. 9501 al 9999: Rimborso prestiti.
   Si  ritiene  opportuno  precisare  che  continuano  ad avere piena
efficacia  le  disposizioni  di carattere particolare che regolano il
trasporto  degli  ordini  di accreditamento facenti carico a capitoli
relativi   a   spese   correnti.  Tali  disposizioni  sono  contenute
nell'art.1  del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella
legge  n.232,  del  16  marzo  1951, per gli ordini di accreditamento
emessi dal Ministero dei lavori pubblici, nonche' nella legge n. 344,
del  1  luglio  1981,  per  gli  ordini  di accreditamento emessi dal
Ministero  della  sanita'  e  nella legge 28 marzo 1997 n.86, art. 1,
comma  13,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  1, della legge 18
febbraio  1999,  n.45,  per gli ordini di accreditamento emessi dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri; a tale proposito si precisa
che   per   quanto   concerne   la   "prevenzione  e  recupero  delle
tossicodipendenze"   (U.P.B.   12.1.2.2:   2950,   2952,  2966)  sono
trasportabili   all'esercizio  2000,  su  richiesta  del  funzionario
delegato,  oltre  agli ordini di accreditamento emessi nell'anno 1999
nel  conto competenza, anche quelli emessi negli esercizi 1998 (anche
se  gia'  trasportati  all'esercizio successivo) e 1999, a carico dei
residui di provenienza degli esercizi finanziari 1994 e 1995.
   La  facolta'  di  trasporto dei relativi ordini di accreditamento,
per  effetto  della  legge  23  dicembre  1998,  n.454 concernente il
bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio
pluriennale per il triennio 1999-2001, e del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e delle programmazione economica del 30 dicembre
1998,  di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base,
e'  estesa  -  per  quanto  riguarda  i  Ministeri  e nell'ambito dei
relativi  centri  di  responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di
parte corrente:
   a) TRASPORTI E NAVIGAZIONE
   Capitanerie di porto, U.P.B. 10.1.1.5: 3276, 3277;
   b) DIFESA
   Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 6302, 6402, 6502, U.P.B.
10.1.2.2: 6877;
   Armamenti  aeronautici,  U.P.B.  11.1.1.3: 6214, 6221, 6303, 6403,
6503, U.P.B. 11.1.2.3: 6872;
   Telecomunicazioni,   informatica  e  tecnologie  avanzate,  U.P.B.
12.1.1.3: 6215, 6222, 6304, 6404, 6504, U.P.B. 12.1.2.2: 6871; Lavori
   e  demanio,  U.P.B.  15.1.1.3:  4071, 6218, 6223, U.P.B. 15.1.2.4:
   6870; Sanita' militare, U.P.B. 16.1.1.3: 6219, 6308;
   Bilancio e affari finanziari, U.P.B. 22.1.2.1: 4001;
   Arma dei carabinieri, U.P.B. 23.1.1.5: 5031;
   Armamenti  terrestri,  U.P.B.  26.1.1.3:  4004,  4005, 4011, 4031,
4051, U.P.B. 26.1.2.1: 6873;
   Commissariato e servizi generali, U.P.B. 27.1.1.6: 6217, 6306;
   Ispettorato  logistico dell'esercito, U.P.B. 28.1.1.3: 6896, 6897,
6898;
   Ispettorato supporto logistico navale e dei fari, U.P.B. 29.1.1.3:
6914;
   Ispettorato  logistico/Comando  logistico dell'aeronautica, U.P.B.
30.1.1.3: 6934;
   Ufficio  del  segretariato  generale  per  la  gestione degli enti
dell'area industriale, U.P.B. 31.1.1.4: 6955, 6956, 6957.
   Le  Sezioni  di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai
fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle
indicazioni  riportate  sulla  fascia  meccanografica riguardante gli
ordini stessi.
   Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunichera'
alla  Banca  d'Italia  ­ Amministrazione centrale - Servizio rapporti
col  Tesoro,  per  via  informatica,  le  modifiche  al  regime della
trasportabilita' degli ordini di accreditamento che interverranno nel
corso dell'esercizio.
   Per  il  trasporto  di tali titoli trova applicazione il combinato
disposto  degli  art.  443,  comma  3  , 444 e 448 del Regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quali risultano modificati con
decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
   I  funzionari  delegati  dovranno  far pervenire, entro il termine
ultimo  del 10 gennaio 2000, alle Sezioni di tesoreria provinciale la
richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
   Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le
operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive
Amministrazioni,  per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o
delle  Ragionerie  provinciali  dello Stato competenti, gli ordini di
accreditamento  relativi a spese in conto capitale o assimilate per i
quali  non  e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito
che  non  possono  essere  ulteriormente  trasportati  gli  ordini di
accreditamento  per  i  quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno
precedente.
   Sulla  base  delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria
provinciale  con  le  scritture  dei funzionari delegati in ordine al
movimento  avvenuto  sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza
delle  eventuali  richieste  avanzate da detti funzionari, l'Istituto
incaricato  del  servizio  di  tesoreria elabora, entro il 20 gennaio
2000,  una  raccolta  di  dati  informatici,  contenente  gli estremi
identificativi  di  tali  titoli  da trasportare e ne cura l'invio al
Sistema  informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
   I  funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli
ordini   di   accreditamento   trasportati   ordinativi  e  buoni  di
prelevamento.
   Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  una  volta  ricevute  le
informazioni  da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare
la  nuova  imputazione  su ciascun ordine di accreditamento esistente
presso   di  esse  e  cureranno  l'invio  di  un  elenco  dei  titoli
trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione,
ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo
3 ( Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale ).
   Gli  ordini di accreditamento di cui sopra, ai quali per qualsiasi
motivo non dovesse essere attribuita dal suddetto Sistema Informativo
la  nuova imputazione, andranno restituiti dalle Sezioni di tesoreria
provinciale  alle rispettive Amministrazioni emittenti per il tramite
degli  Uffici  centrali  del  bilancio o delle Ragionerie provinciali
dello  Stato  competenti.  I pagamenti nel frattempo disposti su tali
ordini   di   accreditamento   andranno  sistemati  dalle  competenti
Amministrazioni  mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento
nell'esercizio 2000, in conto residui.
   D)-----Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 1999.
   Il   trasporto   dei  mandati  informatici  emessi  sia  in  conto
competenza  che  in conto residui, viene disposto con la procedura di
cui  all'art.  443  del  Regolamento  di  contabilita' generale dello
Stato,  quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
   A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora
entro il 20 gennaio 2000 l'elenco dei mandati informatici inestinti a
fine esercizio.
   Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il
giorno  5 del mese di gennaio 2000 ( prorogabile al 10 per necessita'
operative  )  alle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  i  documenti
sostitutivi  dei  mandati  informatici  inestinti  e  perenti  al  31
dicembre 1999.
   E)   Ordinativi   su   ordini  di  accreditamento,  ordinativi  su
contabilita'  speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa
non  pagati  entro  il 31 dicembre 1999. Si premette che i funzionari
delegati  dovranno  aver  cura  di emettere i titoli di spesa entro i
termini  di  cui  alla  lettera  B)  del  paragrafo  1  ,  al fine di
consentirne  l'agevole  pagamento  non  oltre  il 31 dicembre 1999 da
parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale.
   Il  trasporto  degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al
31  dicembre  1999,  viene  effettuato  dalle  competenti  Sezioni di
tesoreria  provinciale  che,  non  appena  ricevuti  i fondi in conto
residui,  riportano  la  nuova  imputazione  sui  singoli titoli. Gli
ordinativi  che,  per  qualunque  ragione,  non  debbano  piu' essere
pagati,  sono  richiesti  dai  funzionari  delegati  alle  Sezioni di
tesoreria provinciale per essere annullati.
   Per   gli  ordinativi  tratti  su  contabilita'  speciali  rimasti
insoluti   alla   fine   dell'esercizio,   le  Sezioni  di  tesoreria
provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod.
89  T,  comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione
attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.
   Il  trasporto  degli  ordini  di pagamento su ruoli di spesa fissa
inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio viene ugualmente effettuato
dalle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale che dovranno provvedere ad
apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.
   F) Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli
ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 1999.
   I  funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i
fondi  di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o
buoni  sulle  successivi  partite  di  credito. I medesimi funzionari
delegati  qualora  accertino  al  20  dicembre  1999 una rimanenza di
importi, non utilizzabili, non superiori alle lire 10.000 sui singoli
ordini   di  accreditamento  relativi  all'anno  in  corso,  dovranno
provvedere  al  versamento  della  detta rimanenza con imputazione al
capitolo  "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su
cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.
   E'  opportuno  precisare  che  per  il  Ministero  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica e per il Ministero delle
finanze   i   capitoli   da  utilizzare  per  tali  versamenti,  sono
rispettivamente il n.2368 (u.p.b. 6.2.2) e il n. 2319 (u.p.b. 1.2.5);
per  quanto  riguarda invece le Amministrazioni autonome dello Stato,
le   rimanenze   di  cui  sopra  dovranno  affluire  all'entrata  dei
rispettivi bilanci.
   Inoltre   poiche'   nei  decorsi  esercizi  non  sempre  e'  stato
provveduto   alla  estinzione  degli  ordini  di  accreditamento  con
rimanenze  uguali o inferiori a lire 10.000, si raccomanda la stretta
osservanza  della  norma  citata,  onde  evitare  di  appesantire  le
operazioni  di chiusura dell'esercizio per i richiesti adempimenti di
riduzione dell'apertura di credito.
   Giova far presente, che i titoli (buoni mod.31- bis C.G.) relativi
alle  disponibilita'  in  parola,  andranno  emessi  non  oltre il 22
dicembre  1999,  con  l'intestazione  "  Tesoro  dello Stato mediante
commutazione  in  quietanza di entrata ". Tali titoli dovranno recare
l'indicazione  del  capitolo  e  del  capo  di entrata a cui dovranno
affluire  detti  versamenti  ed essere accompagnati dalla distinta di
versamento  -mod.  124T  -  vistata,  ove  previsto, dalla competente
Ragioneria provinciale dello Stato.
   G)  Applicazione  dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (
legge finanziaria 1981 ).
   L'art.  37  della  legge  finanziaria  30  marzo  1981, n.119 - da
considerarsi  di  efficacia  permanente  -dispone che le ritenute per
imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche  nonche'  i contributi
previdenziali  ed  assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni
fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in
quiescenza,  sono  imputati  alla  competenza  del bilancio dell'anno
finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.
   Pertanto,  sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali
e  assistenziali  -  riguardanti esclusivamente le menzionate spese -
rimasti  da  versare  al  31  dicembre  1999, dovranno imputarsi alla
competenza   dell'anno   2000.   Per   quanto  concerne  le  ritenute
previdenziali,   si   raccomanda   la   scrupolosa  osservanza  delle
disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1996, n. 335.
   Non  rientrano  nella  disposizione  contenuta  nel citato art. 37
della legge finanziaria 1981:
   1)  i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute
dell'esercizio  1999  e  non estinti nello stesso esercizio, i quali,
ovviamente,  fruendo  dell'istituto del trasporto trovano imputazione
nel 2000, in conto residui;
   2)   gli   ordinativi   mod.   31  C.G.  tratti  sugli  ordini  di
accreditamento  emessi  nell'anno  1999  e  non  estinti  entro il 31
dicembre  dello  stesso  anno,  i quali trovano imputazione nell'anno
2000,  logicamente,  per effetto del trasporto, in conto residui. Per
tali  ordinativi,  il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62
C.G.  per  l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C.G., che
contiene  la  nuova  imputazione  del titolo che si trasporta dovra',
naturalmente,  essere  esposto  l'importo  netto. Il modello 31 - bis
C.G.,  con  il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel
caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo
in  conto  residui,  mediante  commutazione  in quietanza di entrata,
quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.1450
delle  vigenti  Istruzioni  sui  servizi  generali  del  tesoro  e in
applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilita'
generale dello Stato;
   3) i mandati informatici emessi nell'anno 1999 e non estinti entro
il  31  dicembre  dello  stesso  anno  i quali, come e' noto, vengono
trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno
essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
   H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
   L'impegno  delle  spese,  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
equivalenti,  pensioni  ed  assegni  similari,  deve essere assunto a
carico  dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio dell'esercizio in cui
viene  ordinato  il  relativo  pagamento, come dispone l'art. 2 della
legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha integrato l'art. 20 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
   Ulteriori  e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale
norma  sono  riportate  nella  circolare  n. 62, del 7 novembre 1985,
emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.
   Paragrafo 3
   ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE
   Le Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 20 gennaio 2000,
dovranno inviare:
   a) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali
dello  Stato  competenti,  che hanno eseguito il controllo preventivo
sui  titoli,  l'elenco degli ordinativi diretti emessi nell'esercizio
1998  per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perche' colpiti
da perenzione.
   Per  quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati
entro  il  31  dicembre  1999,  si raccomanda agli uffici delle Poste
italiane  S.p.A.  di  tenere presente che tali titoli dovranno essere
subito  restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per
le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi
di  tesoreria,  si  interessano  le  medesime Sezioni ad inoltrare le
comunicazioni  di  pagamento  in  tempo  utile dei titoli di spesa in
limite di perenzione non oltre il 31 marzo 2000;
   b)  ai  funzionari  a  favore  dei quali sono state disposte sub -
anticipazioni,  a  norma  dell'art.  728 delle vigenti Istruzioni sui
servizi  del  tesoro,  l'elenco  degli  ordini  di  prelievo mod.31 -
quinquies  C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando
tali  ordini  all'elenco  stesso  (  sull'argomento  vedere  anche le
disposizioni  richiamate  a  conclusione  del  presente paragrafo per
l'accennato articolo 728 );
   c)  alle  Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate
sedi  di  estrazione  del  lotto ( per la gestione stralcio), nonche'
all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato mediante la nota
mod.100  T.,  redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del
lotto  emessi nell'esercizio 1999 d'imminente chiusura e inestinti al
31  dicembre  1999 e con altra nota mod.100 T., in duplice esemplare,
l'elenco  degli  ordini del lotto gia' trasportati all'esercizio 1999
ed  inestinti  alla  fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovra'
comprendere  in  allegato  gli  ordini  nel  medesimo  descritti o la
dichiarazione  di  smarrimento  datata  e sottoscritta dal capo della
Sezione  di  tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli
articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi
del  tesoro,  nonche',  eventualmente,  gli  elenchi degli ordini del
lotto  emessi  nell'esercizio  1998,  pagati  in  tempo  utile ma non
conteggiati  nel  mese  di  dicembre 1999 ( circolare della Direzione
generale  del  tesoro  23  agosto 1926, n. 19915, Bollettino finanze,
1926, pagina 1999 ).
   Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  inoltre, per effetto del
disposto  di  cui  al  2  comma  dell'art.  448  del  Regolamento  di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quale  risulta  modificato dal
D.P.R.  n.  402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2000, con
apposito  elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli
Uffici  centrali  del  bilancio  e delle Ragionerie provinciali dello
Stato  competenti,  gli  ordini di accreditamento relativi a spese in
conto  capitale  o  assimilate  per i quali non e' stato richiesto il
trasporto entro la predetta data.
   In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento,
introdotta  con  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976,  n.  656,  si  richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria
provinciale  sul  fatto  che  gli ordini di accreditamento rimasti in
tutto  o  in  parte  inestinti  alla chiusura dell'esercizio 1999 non
devono  piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati
direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali
o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
   I  funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2000 ( come
gia' indicato nel paragrafo 2 ) alle Sezioni di tesoreria provinciale
un  elenco,  in  duplice  copia,  contenente  il capitolo, il numero,
l'importo  e  l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini
di  accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti
spese  sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu'
trasportabili,  nonche'  le somme che risultano pagate a valere sugli
ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.
   Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale appongono poi sui predetti
elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e
ne   trattengono   una   copia.  Le  medesime  Sezioni  di  tesoreria
provinciale,  dopo  gli  adempimenti  inerenti  alla "chiusura" degli
ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli
stessi  rimasti  parzialmente  o  interamente inestinti, entro cinque
giorni  dalla  ricezione  dei  detti  elenchi da parte dei funzionari
delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 2000, trasmettono:
   - ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini
rimasti  in  tutto  o  in  parte inestinti corredati del mod.15 C.G.,
della scheda mod.14 C.G., nonche' di una copia del mod.34 C.G.;
   -  all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale
competente, altra copia del suddetto mod.34 C.G.;
   -  all'Amministrazione  emittente  una  terza  copia  del ripetuto
mod.34   C.G.   Qualora   i  funzionari  delegati  non  provvedano  a
trasmettere  entro il 15 aprile 2000 l'elenco predetto, le Sezioni di
tesoreria  provinciale  -  dopo  gli  adempimenti  di  chiusura degli
ordini,   nonche'  la  riduzione  o  l'annullamento  degli  stessi  -
invieranno,  comunque,  agli  Uffici  di  cui sopra i modelli innanzi
specificati.
   Per  l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato,  le  Sezioni  di
tesoreria  provinciale  provvederanno  a  trasmettere  gli  ordini di
accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio
centrale  di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod.
14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34 C.G..
   Una  copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente
all'Amministrazione emittente.
   I  suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a
trasmettere  i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e
15  C.G.,  nonche'  una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti
uffici di controllo della Corte dei conti.
   Si    fa    presente,    tuttavia,   che   per   quanto   concerne
l'Amministrazione   dei  monopoli  di  Stato,  sara'  provveduto  con
separata  circolare  da  parte  dei  competenti uffici a impartire le
occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'.
   Inoltre  le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10
febbraio  2000  (  termine  per  il  quale  non trova applicazione la
proroga  stabilita  nel  N.B.,  indicato  nelle  premesse ), dovranno
trasmettere:
   1)  ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare ( mod.32-
bis  C.G.  ) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e
rimasti  insoluti  al  31  dicembre  1999.  Per detti ordinativi, che
saranno  frattanto  trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale
ed  il  cui  importo  e'  stato gia' compreso ( in base agli elementi
contenuti  nel  mod.31-ter  C.G.  ) negli elenchi mod.62 C.G., verra'
successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2000.
   Gli  ordinativi  stessi  possono  essere  pagati  dalle Sezioni di
tesoreria  provinciale  e dagli altri uffici pagatori anche prima che
pervenga  il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale
dovranno  far carico per l'esercizio 2000 e prima che sia indicata la
nuova imputazione.
   Gli  ordinativi  cosi'  pagati sono scritturati fra i pagamenti in
conto  sospeso  e registrati definitivamente in uscita al ricevimento
dell'ordine  di  accreditamento  emesso  a  sistemazione dei predetti
ordinativi.
   Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere
pagati,  saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle
Sezioni  di  tesoreria  provinciale  per  essere annullati. Le stesse
Sezioni   restituiranno  per  l'annullamento  gli  ordinativi  emessi
nell'esercizio  1998,  trasportati  all'esercizio  1999  e non ancora
estinti  al 31 dicembre 1999, nonche' gli ordinativi in conto residui
emessi   nell'esercizio   1999   con   la   stampigliatura   "da  non
trasportare", rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
   Per  gli  ordinativi  che  eventualmente  non  si rinvenissero, le
Sezioni  di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione
in   una  speciale  nota  modello  32-bis  C.G.,  da  trasmettere  ai
funzionari  delegati,  corredata  della  dichiarazione di smarrimento
datata   e   sottoscritta   dal   capo  della  Sezione  di  tesoreria
provinciale,  salvo  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  583 e
seguenti delle vigenti
   Istruzioni generali sui servizi del tesoro;
   2)  ai  funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per
l'annullamento,  gli  ordinativi  tratti  sulle  stesse contabilita',
rimasti  inestinti  alla  fine  dell'esercizio successivo a quello di
emissione;  per  quanto  concerne  i  titoli  tratti  su contabilita'
speciali  accese  ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento
quelli   rimasti  inestinti  alla  fine  dello  stesso  esercizio  di
emissione;
   3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai
funzionari delegati.
   Nel  caso  che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C.
G.  e  34  C.  G.  fossero  negative,  dovranno essere utilizzati gli
appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.
   Ad  evitare  la  giacenza,  tra  i  pagamenti scritturati in conto
sospeso,   di   numerosi   titoli  pagati  nel  corso  dell'esercizio
finanziario  di  prossima  chiusura  ed  allo  scopo di limitare, per
quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa,
si  raccomanda  alle  Sezioni  di tesoreria provinciale di provvedere
affinche',  entro  il  31  dicembre  1999,  siano  portati  in  esito
definitivo  tutti  i  versamenti  in titoli pagati dagli uffici delle
Poste  Italiane  S.p.A  e  da  eventuali  altri uffici pagatori. Allo
scopo,  poi,  di  non  ritardare  la  chiusura della contabilita' dei
pagamenti,  si  interessano  le  Sezioni  di  tesoreria provinciale a
rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei
titoli  estinti  e  specialmente  a quelli relativi alle contabilita'
degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.
   Le  Sezioni  di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di
accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31 - bis C.G.
o   buoni   speciali  modello  31-quater  C.G.,  nei  casi  previsti,
provvederanno,  secondo  l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali
sui  servizi  del  tesoro,  a portare in esito definitivo i pagamenti
effettuati  sui  buoni  stessi,  previa  riduzione  di  essi, ove non
completamente estinti.
   Gli  ordinativi  mod.  31  C.G.  e gli ordini di prelievo mod. 31-
quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento
e sui buoni speciali mod. 31- quater C.G., pagati negli ultimi giorni
di  dicembre  dagli  uffici postali, da altri uffici pagatori nonche'
dalle Sezioni di tesoreria provinciale diverse da quella assegnataria
degli  ordini  di  accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto
portare  in  uscita  entro  il  31 del mese, saranno provvisoriamente
scritturati  fra  i  pagamenti  in  conto  sospeso  dalla  Sezione di
tesoreria  provinciale,  che  ne dara' notizia ai funzionari delegati
mediante  invio  del  mod.  32-bis  C.G.,  in  doppio esemplare, come
indicato  al  precedente  n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo
mod.  31-quinquies  C.G.,  dovranno  essere  trasportati dagli stessi
funzionari  delegati all'esercizio 2000 e considerati come pagati nel
corso di tale esercizio.
   A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata,
per  mezzo  di  appositi  elenchi 62 C.G., di cui al precedente ‡ 2 ,
all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello
Stato  competente,  ove  si  tratti  di  ordinativi  di  pagamento da
trasportare  all'esercizio  2000,  mentre  nel  caso che si tratti di
ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i
funzionari  interessati  dovranno  inviare  i  relativi  elenchi alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
   In  entrambi  i  casi,  poi,  non  appena  pervenuti gli ordini di
accreditamento,  sui  quali  gli  ordinativi e gli ordini di prelievo
anzidetti  dovranno farsi gravare per l'esercizio 2000, le Sezioni di
tesoreria  provinciale  completeranno,  con l'indicazione della nuova
imputazione,  gli  ordinativi  e  gli ordini di prelievo elencati nel
mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
   Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di
perenzione,  estinti  dagli  uffici  pagatori  prima  del 31 dicembre
prossimo,  ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita
in  tempo  utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato,
un  elenco  in doppio esemplare (mod.32- bis C.G.) munito di speciale
annotazione  intesa  a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento
entro  il  31  dicembre 1999. Procedura analoga a quella indicata per
gli  ordinativi  tratti  su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi
per  i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 1999 e
pagati  entro  il  31  dicembre 1999, ma versati presso la Sezione di
tesoreria  provinciale  successivamente  a  tale  data. Detti elenchi
saranno  inviati  ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i
quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi
mod.  62  C.G.,  di cui al ‡ 2 sub lettera B), affinche' si possa far
luogo  alla  concessione  delle  aperture  di  credito alle quali gli
ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 2000 e provvedere alla
nuova imputazione degli ordinativi medesimi.
   Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  riporteranno  sui singoli
ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.
   Paragrafo 4
   SPESE FISSE E PENSIONI
   ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI (ex
D.P.T.)
   Le  Direzioni  provinciali  dei  servizi vari dovranno trasmettere
entro  il 15 gennaio 2000 alla Corte dei conti ( Ufficio di controllo
per le spese fisse ed il debito vitalizio ) gli elenchi mod. 63 C.G.,
in  un  unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (
anche  se  negativi  ),  distintamente per le rate o quote di rate di
spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 1999.
   Per  le  rate  di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle
spese  correnti  del  bilancio,  perente al 31 dicembre 1999, saranno
compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art.
36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
   Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi
mod.   63  C.G.  delle  somme  prescritte  andranno  trasmessi  dalle
Direzioni  provinciali  dei  servizi  vari  all'Ufficio  centrale del
bilancio  presso il Ministero dell'interno, invece che alla Corte dei
conti.
   Le  medesime  Direzioni  provinciali  dei  servizi  vari dovranno,
altresi', trasmettere, entro il 31 gennaio 2000, agli Uffici centrali
del   bilancio  presso  le  Amministrazioni  centrali,  gli  elenchi,
compilati  per  ciascun  capitolo  di bilancio ( anche se negativi ),
delle  rate  o  quote  di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31
dicembre 1999 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi
elenchi  dovranno  essere  inviati  all'Ufficio centrale del bilancio
presso  il  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  per  le  spese a carico del capitolo 4522 (u.p.b. 3.1.4.1)
dello stato di previsione dello stesso
   Ministero  per  l'anno  1999,  avente  la  seguente denominazione:
"Pensioni  privilegiate  tabellari e decorazioni al valor militare ".
E'  consentito, ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata
insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva
della  somma  corrispondente  alle  suddette  rate o quote rimaste da
pagare.
   Agli  stessi  Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una
copia  dei  modelli  63  C.G.,  relativi  alle quote perente di spese
fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .
   Paragrafo 5
   ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 1999
   A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2000.
   Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato  competenti  potranno  effettuare,  per  gli ordini di pagare a
carico  dell'esercizio  2000,  la  registrazione  nelle scritture del
sistema  informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  a partire dal 22 dicembre 1999. Per quanto riguarda gli ordini
di  pagare  relativi  a  pagamenti  con scadenza 1 gennaio 2000, tale
termine  e'  anticipato al 15 dicembre 1999. A partire dalla predetta
data  del 22 dicembre, i relativi mandati informatici potranno essere
inviati  alla  Banca  d'Italia,  che  li  rendera' disponibili per le
Sezioni  di  tesoreria il primo giorno lavorativo del mese di gennaio
2000.
   Sara'  cura dell'Amministrazione ed Uffici emittenti far pervenire
agli Uffici di ragioneria sopra indicati, con largo anticipo rispetto
alla  data  suddetta  tutti  gli elementi necessari per provvedere ai
pagamenti di che trattasi.
   Resta  da  aggiungere  che  negli  ultimi 10 giorni di dicembre e'
confermata  la  possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a
partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente
pagare  la  prima  rata  con  scadenza  ai  primi del mese di gennaio
dell'anno successivo.
   Sara'  compito  tuttavia  sempre  dell'Amministrazione  ed  Uffici
emittenti  inviare  tali titoli con separati elenchi evidenziando che
trattasi di "esercizio finanziario 2000".
   B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2000
   Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle
Amministrazioni  negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 1999,
in  conto dell'esercizio 2000, dovranno essere trasmessi alle Sezioni
di  tesoreria  provinciale  con  separati  elenchi,  avendo  cura  di
evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2000.
   C) Debito pubblico.
   Per  l'esatta  imputazione  dei pagamenti di debito pubblico si fa
riferimento alla circolare n. 1523 del 13 marzo 1981, con la quale la
Direzione  generale del debito pubblico ( ora Dipartimento del tesoro
­  Direzione  II ) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto
ministeriale  del  9  aprile  1981,  ai paragrafi 229, 230, 231 delle
Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
   Al  riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in
conto   residui   dei  pagamenti  di  debito  pubblico,  deve  essere
effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di
pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
   Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1
gennaio  2000 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario
2000, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.
   Paragrafo 6
   PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA
   La legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto
concerne  la  prescrizione  delle rate di stipendi, pensioni ed altri
assegni,  dispone  all'art.2  che il primo comma dell'art.2 del regio
decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:
   "  Le  rate  di  stipendio  e  di  assegni equivalenti, le rate di
pensione  e gli assegni indicati nel decreto -legge luogotenenziale 2
agosto  1917,  n.1278,  dovuti  dallo  Stato,  si  prescrivono con il
decorso di cinque anni.
   Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate
e   differenze   arretrate   degli   emolumenti  indicati  nel  comma
precedente,  spettanti  ai  destinatari o loro aventi causa e decorre
dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere ".
   Per  la  prescrizione  dei  ratei  di stipendi e pensioni, rimasti
insoluti  a  seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle
apposite  istruzioni  impartite  dal Ministero del Tesoro ­ Direzione
generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre
1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
   Per  quanto  riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo
comma  dell'art.36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto
dell'art.39  della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue:
"  i  residui  delle  spese  correnti  non  pagati  entro  il secondo
esercizio  successivo  a  quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli
concernenti  spese  per  lavori,  forniture  e servizi possono essere
mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in
cui  e'  stato  iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate
possono  riprodursi  in  bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi".
   Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si
fa  presente  che il 2 comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato
cosi'  modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3
aprile  1997,  n. 94: "Le somme stanziate per spese in conto capitale
non  impegnate  alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute
in  bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario
successivo  alla  prima  iscrizione,  salvo  che  non  si  tratti  di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore  nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio precedente. In tale
caso,  il  periodo  di  conservazione e' protratto di un anno. Per le
spese   in   annualita'   il   periodo   di   conservazione   decorre
dall'esercizio  successivo  a  quello  di  iscrizione  in bilancio di
ciascun  limite  di impegno". Ai fini di una corretta applicazione di
tale  norma  si  rinvia  all'annuale circolare del Dipartimento della
Ragioneria   generale  dello  Stato  concernente  l'accertamento  dei
residui passivi alla chiusura dell'esercizio.
   In  merito  all'istituto  della  perenzione  occorre  inoltre  far
presente  la  modifica  apportata  dall'art.12  della legge 17 maggio
1999, n.144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita',
e  precisamente: " I residui delle spese in conto capitale, derivanti
da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto
o  in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti,
non  pagati  entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e'
stato  iscritto  il  relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti  amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono riprodursi in
bilancio  con  riassegnazione  ai  pertinenti capitoli degli esercizi
successivi  ". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in
conto  capitale  quelle  spese  correnti  che, in base a disposizioni
contenute   nella   legge   di  bilancio  o  in  leggi  di  carattere
particolare,  sono  soggetti  al  disposto  del secondo e terzo comma
dell'art.36 della legge di contabilita'.
   La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano
stati  gia'  estinti  dalle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale e si
trovino  tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per
mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali
del  bilancio  e  le  Ragionerie  provinciali  dello Stato competenti
dovranno   provvedere,   con  la  massima  sollecitudine,  alla  loro
sistemazione,  in  maniera  da  renderne possibile la scritturazione;
naturalmente  detti  titoli  non  potranno  essere  restituiti fino a
quando  non  saranno  prodotti  in  contabilita'.  Si  ritiene  utile
precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti
dell'Amministrazione  dei  monopoli di Stato in quanto ad essa non si
applica  il  disposto  di  cui al surrichiamato art. 36 della vigente
legge  di  contabilita'. Cio' per effetto dell'art. 10 della legge n.
951  del  22  dicembre  1977,  che  ha stabilito, tra l'altro, la non
applicabilita'   alla  predetta  Amministrazione  delle  disposizioni
recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.
   TITOLO III - PATRIMONIO
   Paragrafo 1
   CONTABILITA' DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
   A) Contabilita' dei beni mobili.
   Le  contabilizzazioni  di  tutte  le variazioni riguardanti i beni
mobili  dovranno  essere  effettuate  nel  rispetto  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979 - Regolamento
per  la  gestione  dei  consegnatari - cassieri delle Amministrazioni
dello  Stato,  del  decreto  ministeriale del 20 giugno 1987, n.115 -
Nuove    istruzioni    generali    sui   servizi   del   Dipartimento
dell'Amministrazione  generale  del  personale e dei servizi centrali
dello  Stato  (  Parte  VI  ), nonche' delle seguenti circolari della
Ragioneria Generale dello Stato:
   -  n.  11  del  21  febbraio  1987  -  Beni  mobili  dello  Stato.
Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;
   - n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilita' dei beni mobili relativa
all'esercizio 1987;
   - n. 18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per
i beni mobili iscritti in pubblici registri;
   -  n. 59 del 13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli Uffici
scolastici  periferici  ed alle Istituzioni scolastiche non dotate di
personalita'   giuridica   acquistati  con  fondi  regionali.  (Detta
circolare trova applicazione nell'ambito della Regione Sicilia );
   -  n.  88  del  28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli
inventari dei beni mobili di proprieta' dello Stato;
   -  n.  48  dell'8  agosto  1995  - Beni mobili - Buoni di carico e
scarico mod.130 P.G.S. meccanizzato;
   -  n.  10  del  10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove
scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.
   1) Contabilita' modelli 98 C.G.
   Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod.98 C.G.
),  compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve
essere prodotto dai consegnatari in originale e copia ( corredato dei
buoni  di carico e scarico - mod.130 P.G.S. - figlia e della relativa
documentazione  nonche'  della  fotocopia  autenticata  dallo  stesso
consegnatario   del   mod.96   C.G.   relativo   alla  movimentazione
riguardante l'esercizio considerato ), entro il termine improrogabile
del  15  febbraio 2000, all'Ufficio centrale del bilancio competente,
per  gli  uffici centrali ed alle Ragionerie provinciali dello Stato,
per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di
questi ultimi ( art.21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
718 del 30 novembre 1979 ).
   Le  Amministrazioni  non  tenute  alla osservanza della menzionata
circolare  n.  88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura
delle  proprie  contabilita',  i  dati necessari ai competenti Uffici
centrali  del  bilancio  per  la  formazione  del  Conto generale del
patrimonio.  Ovviamente sono esclusi da tali adempimenti gli istituti
scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalita' giuridica.
   Si  ricorda  che,  agli  effetti  della compilazione di tale Conto
patrimoniale,  e'  necessario  che dai prospetti delle variazioni dei
beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:
   - le consistenze finali dell'esercizio 1998;
   - gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 1999 (
competenza  o  residui  secondo  le  modalita' di cui alla menzionata
circolare n.11 ) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;
   - gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
   -  gli  aumenti  per  prodotti  di  industrie  ( qualora risultino
prodotti della lavorazione );
   -  gli  aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di
valore  (  per  i  beni  acquistati  negli  anni  precedenti,  e  non
contabilizzati  a  suo  tempo, non occorre operare la distinzione tra
competenza  e  residui,  poiche'  gli  stessi  vanno inclusi tra le "
sopravvenienze ");
   - le diminuzioni per vendite ( indicando il capitolo d'entrata );
   - le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici ;
-  le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie
prime impiegate nella lavorazione);
   -  le  diminuzioni  per dismissioni, rettificazioni contabili e di
valore e consumi;
   - le consistenze finali dell'esercizio 1999.
   In  particolare  nel  prospetto  delle  variazioni  dei  mobili  i
consegnatari  dovranno  indicare,  per  i  beni acquistati e venduti,
distintamente  per  competenza  e  residui,  i capitoli di spesa o di
entrata,  con  riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di
dismissione  dei beni, raffrontato con quello in cui e' stato assunto
l'impegno  della  relativa  spesa,  ovvero con quello in cui e' stato
effettuato  l'accertamento  della  relativa entrata, come specificato
nella citata circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale
dello  Stato  n.11 del 21 febbraio 1987. Inoltre, per le vendite, gli
stessi   consegnatari   dovranno   contabilizzare  il  ricavo,  quale
movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla
quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in piu' o in
meno  rispetto  a  quello d'inventario, dovranno essere riportate tra
gli   aumenti   come   sopravvenienze   o  tra  le  diminuzioni  come
insussistenze.   Per   le   istituzioni  scolastiche  non  dotate  di
personalita'  giuridica,  si avra' cura infine di indicare i capitoli
di  spesa  del  bilancio  del  Ministero  della  pubblica  istruzione
relativi  al  trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte dei
competenti  Provveditorati agli studi, come da questi precisati nella
lettera  di  assegnazione  fondi  agli  istituti. Per gli altri beni,
eventualmente   acquistati  con  finanziamenti  non  provenienti  dal
bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le
variazioni    vanno    contabilizzate   nel   mod.   98   C.G.   come
"sopravvenienze".
   Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti
da  Ministeri  diversi  ed  anche  dal medesimo Ministero, si ritiene
opportuno  richiamare  al  riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio
1988  del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che
fa  obbligo  di  allegare  necessariamente,  nella  contabilita'  del
consegnatario   dell'ufficio  cedente,  il  buono  di  scarico  e  lo
scontrino   del   buono   di   carico  rilasciato  dal  consegnatario
dell'ufficio  ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a
seguito  di  rilievo  all'Ufficio  del  consegnatario interessato, la
registrazione  contabile  relativa  all'operazione  non dovra' essere
considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo
fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
   Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio
2000, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in
tempo  utile  per  la  loro  immissione  nel  Sistema informativo del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  non oltre il
termine del 31 marzo 2000.
   Trascorsa  tale  data lo stesso Sistema informativo considerera' "
inadempienti  "  tutti gli Uffici per i quali non risulti inserita la
contabilita'.
   Al  fine  di  ottenere  una situazione reale circa il numero degli
uffici  inadempienti, e' necessario che anche i mod.98 C. G., che non
presentano  variazioni  in  corso  d'esercizio,  vengano inseriti nel
Sistema informativo sopra citato.
   2) Modello " 97 C.G. - Riassunto delle variazioni ".
   Entro  il  termine  improrogabile  del 30 aprile 2000, in deroga a
quanto  previsto  dalla  circolare  n.8  sopracitata,  le  Ragionerie
provinciali dello stato avranno cura di inviare al competente Ufficio
centrale del
bilancio, unitamente al modello " estratto 97 C.G. ", il modello " 97
C.G.  -  Riassunto  delle  variazioni" (da richiedere con la funzione
DABI,  limitatamente al solo riepilogo ), debitamente convalidato dal
Direttore.
   B) Contabilita' dei beni immobili.
   Per  quanto  riguarda  l'argomento  si  richiama  l'attenzione sul
contenuto  della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato  ­  Ispettorato  generale di finanza n. 58 del 24 giugno
1998,  con  la quale sono state impartite alle Ragionerie provinciali
dello  Stato  le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei
servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza, ai
sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
   Per  effetto  di  dette  istruzioni le contabilita' riguardanti le
variazioni  verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate
dagli  Uffici  periferici  del  Ministero  delle finanze - Uffici del
territorio,  ovvero  Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali
del territorio.
   Pertanto,   i   predetti   Uffici   periferici  finanziari  devono
trasmettere  in duplice copia, entro e non oltre il 15 febbraio 2000,
alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il
mod. 91 delle variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 1999
da  rendicontare,  unitamente al mod. 16 (ex mod.83) -riassunto delle
scritture delle vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei
dati delle operazioni di affrancazioni.
   Si  precisa  che  il  mod.  91  deve  essere corredato di una nota
esplicativa  delle  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione, onde
consentire  l'aggiornamento  delle  scritture tenute dalle Ragionerie
provinciali  dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con
dettagliate  indicazioni,  sia  le  cause  delle  variazioni  sia  le
provenienze   o   destinazioni   dei  beni.  In  particolare  per  la
contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da
lavori   di  manutenzione  straordinaria  effettuati  o  da  immobili
costruiti  dalle  Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici,
per   i   quali   peraltro   non  vi  e'  attualmente  una  procedura
automatizzata  che  rilevi  nel corso dell'esercizio tali variazioni,
sara' necessario che il carico in questione risulti anche da appositi
elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio
presso  le  Amministrazioni  predette  e a quello presso il Ministero
delle finanze.
   Per  le  operazioni  di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle
cause  e  delle  destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei
provvedimenti  formali  (registrazione  compresa) che giustificano le
operazioni  di  scarico  effettivo,  deve essere fornita ogni notizia
utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre
nelle   schede  patrimoniali.  E'  da  precisare  in  particolare  la
necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra
partite  diverse,  per  un cambio di categoria o per un trasferimento
tra  l'Amministrazione  delle  finanze  e  quelle  della difesa o dei
lavori pubblici.
   Le  Ragionerie  provinciali  dello  Stato provvedono a riscontrare
entro  il  31  marzo  2000 le predette contabilita' con i registri di
consistenza,  gli  schedari  e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i
dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel sistema
informativo  del  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
aggiornando  questi  ultimi con le variazioni, eventualmente non gia'
rilevate  nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e
a  trasmettere  entro  il  15  aprile  2000  all'Ufficio centrale del
bilancio  presso  il Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo
dei   modd.91,   allegando   copia  del  mod.91  stesso,  debitamente
documentato  della  nota  esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del
mod. 78 (ex mod. 198).
   A  tale  scopo  vengono  inviati alle Ragionerie provinciali dello
Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
delle  finanze  alcuni  esemplari  del predetto prospetto riassuntivo
secondo  la  classificazione  dei  beni medesimi disposta con decreto
ministeriale  13  febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n.87 del 28 marzo
1984).
   L'Ufficio  centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze
vigila  e  provvede  alla sistemazione definitiva delle variazioni ai
fini della produzione delle schede patrimoniali.
   Per   quanto   concerne,   infine,   il   rapporto  finanziario  -
patrimoniale   in  ordine  alle  vendite  di  beni,  si  richiama  la
scrupolosa  osservanza  delle  disposizioni contenute nella circolare
della  Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In
particolare  e'  necessario  assicurare la concordanza, per il prezzo
ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
   a)  mod.  91  C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla
vendita dell'esercizio in corso (colonna "e")";
   b) mod. 16 C.G.(ex 83), rigo B;
   c)  prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna
2 del quadro II.
   Per    quanto   riguarda   il   prezzo   effettivamente   riscosso
nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:
   1.  l'importo  indicato  nel  modello  meccanizzato  RS-11-UK-0007
ripartito tra competenza e residui;
   2.  il  mod. 16 C.G.(ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni,
il mod. 78 (ex 198) colonna 7;
   3. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.
   Ove  dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano
chiariti  i  motivi  delle  differenze,  particolarmente  per  quanto
attiene  alla  riscossione  di  somme  relative  a beni venduti e non
ancora  discaricati,  come  pure il discarico di immobili venduti, il
cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
   Si  ritiene  altresi'  opportuno  precisare  che sul capitolo 4010
(u.p.b. 3.3.1) dovranno affluire i proventi delle vendite di immobili
connesse  all'attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 3,
comma  99,  della  legge  23  dicembre 1996, n.662, mentre i proventi
afferenti  le  vendite  di  altri  immobili  (esclusi  quelli situati
all'estero,  per  i  quali i relativi introiti trovano imputazione al
capitolo  4005 (u.p.b. 3.3.1), dovranno essere attribuiti al capitolo
4003  (u.p.b.  3.3.1).  In  considerazione di quanto precede dovranno
essere  tempestivamente apportate le conseguenti eventuali rettifiche
di imputazione.
   E' da precisare inoltre che i proventi derivanti dalla alienazione
dei  beni  immobili,  dismessi  dall'Amministrazione  della difesa ai
sensi  del  comma  112  del  suindicato art.3 della legge 23 dicembre
1996,  n.662,  dovranno  essere  invece  attribuiti  al capitolo 4011
(u.p.b. 3.3.1).
   C)   Contabilita'  dei  beni  considerati  immobili  agli  effetti
inventariali
   Per effetto del 2 comma dell'art.7 del Regolamento di contabilita'
generale  dello  Stato  (R.D. 23.05.1924, n.827) sono da considerarsi
"immobili" agli effetti inventariali i beni di proprieta' dello Stato
consistenti  in  collezioni  e  raccolte d'arte costituite da statue,
disegni,  stampe,  medaglie,  vasi  ed  oggetti di valore artistico e
storico,  manoscritti,  codici  e  libri  di  valore artistico, ecc.,
nonche' le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.
   Tali beni, che vengono riportati nel Conto generale del patrimonio
dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:
   - Raccolta discografica presso la Discoteca di Stato;
   - Quadri statue, ecc.;
   - Raccolte bibliografiche;
   - Materiali destinati alle lavorazioni.
   Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione
nel  suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e
periferici  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e del
Ministero  della  pubblica  istruzione  sono  tenuti  a  compilare il
prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15
e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26
agosto 1927, n.1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).
   Sara'  cura  degli  stessi Uffici corredare tali prospetti di ogni
notizia  utile  e  piu' precisamente: - per le operazioni in aumento,
distinguere  gli importi dei beni acquistati con le disponibilita' di
bilancio  (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da
quelli  di  altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresi'
l'importo  complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti
a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da
altri Uffici o a norma di legge, e infine l'importo complessivo delle
sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
   -   per   le  operazioni  in  diminuzione,  distinguere  l'importo
complessivo  dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo
complessivo  delle  insussistenze  o  rettificazioni nonche' dei beni
ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni
discaricati  con  i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di
allegare  alla  contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al
discarico.
   E'  da  precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere
in   triplice   originale   ai   competenti   Uffici  centrali  delle
Amministrazioni dei beni e delle attivita' culturali e della pubblica
istruzione  entro  il  10  gennaio  2000, una volta riconosciutane la
regolarita',   vengono  inviati  debitamente  firmati  e  in  duplice
originale  ai  coesistenti  Uffici  centrali del bilancio entro il 21
febbraio  2000  per  consentire la successiva acquisizione al sistema
informativo  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato
non oltre il 31 marzo 2000.
   IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
   Monorchio