IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 23  della legge 29 maggio 1982 n.  308, che fa obbligo
ai costruttori di apparecchi di  riscaldamento o domestici e, qualora
si tratti  di apparecchi prodotti  all'estero, agli importatori  o ai
rivenditori,  ciascuno per  la parte  loro spettante,  di munire  gli
apparecchi stessi di etichetta  inerente all'informazione sul consumo
di energia  secondo le modalita'  stabilite con decreto  del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle
direttive comunitarie;
  Vista la legge 24 aprile  1998 n. 128, legge comunitaria 1995-1997,
ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 9  marzo 1998, n.
107, concernente  "Regolamento recante  norme per  l'attuazione della
direttiva  92/75/CEE  concernente  le  informazioni  sul  consumo  di
energia degli apparecchi domestici",  ed in particolare l'articolo 1,
comma 1, lettera c);
  Vista la direttiva  97/17/CE della Commissione del  16 aprile 1997,
che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE
per quanto  riguarda l'etichettatura indicante il  consumo di energia
delle lavastoviglie ad uso domestico;
  Ritenuto  di  dover  procedere al  recepimento  della  disposizione
comunitaria sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si applica  alle  lavastoviglie  ad  uso
domestico alimentate dalla rete elettrica.
  2. Sono esclusi dal campo  di applicazione del presente decreto gli
apparecchi  che  possono essere  alimentati  anche  da tre  fonti  di
energia.
  3. Resta  ferma la disciplina relativa  alle informazioni riportate
in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1 .