IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982 n. 308, che fa obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive comunitarie; Vista la legge 24 aprile 1998 n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici", ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c); Vista la direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico; Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle lavastoviglie ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli apparecchi che possono essere alimentati anche da tre fonti di energia. 3. Resta ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1 .