IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto 20  giugno 1935, n. 1071,  convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la legge  14  agosto 1989,  n. 590,  che  ha istituito,  tra
l'altro, questo Ateneo statale;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Viste le delibere delle autorita' accademiche di questa Universita'
con  le  quali  e'  stata richiesta  l'istituzione  della  scuola  di
specializzazione in scienza dell'alimentazione;
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nella seduta del 7 ottobre 1999;
  Considerato  che lo  statuto  di  autonomia dell'Universita'  degli
studi "G.  D'Annunzio" di  Chieti, emanato  con decreto  rettorale in
data 21  febbraio 1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie
generale -  n. 66  del 19  marzo 1996,  non contiene  gli ordinamenti
didattici  e che  il  loro inserimento  e'  previsto nel  regolamento
didattico di Ateneo;
  Considerato   altresi',   che   nelle  more   dell'approvazione   e
dell'emanazione  del regolamento  didattico  di  Ateneo le  modifiche
relative all'ordinamento degli  studi dei corsi di  laurea, dei corsi
di diploma  e delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul
vecchio  statuto; approvato  e modificato  con le  disposizioni sopra
citate;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;
                              Decreta:
  E'   istituita   la   scuola   di   specializzazione   in   scienza
dell'alimentazione.
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
  1)   nell'art.    169,   recante    l'elenco   delle    scuole   di
specializzazione,  e'  inserita  la  scuola  di  specializzazione  in
scienza dell'alimentazione;
  2) dopo il capo XXXIII  relativo alla scuola di specializzazione in
reumatologia sono inseriti al capo XXXIV, con conseguente scorrimento
della numerazione,  i seguenti  nuovi articoli  recanti l'ordinamento
della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.
                               Art. 1.
  E' istituita presso  l'Universita' degli studi di  Chieti la scuola
di specializzazione in scienza dell'alimentazione. La scuola risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.