Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1999 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 01. (( All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica e' sostituita dalla seguente: )) "Copertura assicurativa e casi di esclusione" (( e dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: )) (( "1-bis. L'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il )) (( medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o )) (( rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni )) (( pubbliche )) ". )) (( 02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo )) (( il comma 2 e' aggiunto il seguente: )) (( " 2-bis. L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, )) (( dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo )) (( danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di )) (( imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche )) ". )) 1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituitocon decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;". 1-bis. (( All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. )) (( 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) (( "1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto )) (( dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi )) (( dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto )) (( dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata )) (( in vigore della presente legge )) ". )) 1-ter. (( All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. )) (( 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo )) (( termine previsto dal comma 1 )) ". )) 1-quater. (( La domanda di elargizione di cui all'articolo )) (( 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come )) (( sostituito dal comma 1-bis (( del presente articolo, deve )) (( essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta )) (( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. Il termine e' di un anno da )) (( tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato )) (( a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della )) (( legge 23 febbraio 1999, n. 44. )) 1- quinquies. (( Il termine di ripresentazione della domanda )) (( di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, )) (( n. 44, come modificato dal comma 1 )) -ter (( del presente )) (( articolo, e' di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata )) (( in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: " (( 3-bis. )) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 (( e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, )) il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalita' previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalita' di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.". (( 3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999,)) (( n. 44, la parola "centottantesimo" e' sostituita dalla )) (( seguente: "trecentocinquantesimo". ))