Avvertenza:
            Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal
          Ministero  della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
          del testo unico delle  disposizioni    sulla  promulgazione
          delle  leggi, sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente
          della   Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n.   1092,   al   solo    fine  di  facilitare  la  lettura
          delle disposizioni del   decreto-legge,  integrate  con  le
          modifiche  apportate  dalla  legge  di conversione. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella Gazzetta  Ufficiale del 30  novembre 1999 si  procedera' alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  01. ((  All'articolo 12  della legge  23 febbraio  1999, n.  44, la
rubrica e'  sostituita dalla  seguente: )) "Copertura  assicurativa e
casi di esclusione" (( e dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: ))
  (( "1-bis. L'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il ))
(( medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o   ))
(( rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni   ))
(( pubbliche )) ".                                                 ))
  (( 02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo ))
(( il comma 2 e' aggiunto il seguente:                             ))
  (( " 2-bis. L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, ))
(( dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo  ))
(( danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di   ))
(( imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche )) ".         ))
  1. All'articolo 19,  comma 1, della legge 23 febbraio  1999, n. 44,
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  " d)  da tre membri  delle associazioni od  organizzazioni iscritte
nell'elenco  di cui  all'articolo  13, comma  2,  ovvero, nelle  more
dell'entrata  in vigore  del  decreto di  cui  al medesimo  articolo,
iscritte nell'elenco istituitocon  decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro di  grazia e giustizia, 7 settembre 1994,
n.  614.  I   membri  sono  nominati  ogni  due   anni  dal  Ministro
dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od
organizzazioni, su indicazione delle medesime;".
  1-bis. (( All'articolo 24 della legge  23 febbraio 1999, n.      ))
(( 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente:                      ))
  (( "1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto ))
(( dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi  ))
(( dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto ))
(( dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata   ))
(( in vigore della presente legge )) ".                            ))
  1-ter. (( All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. ))
(( 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo    ))
(( termine previsto dal comma 1 )) ".                              ))
  1-quater. (( La domanda di elargizione di cui all'articolo ))
(( 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come          ))
(( sostituito dal comma 1-bis (( del presente articolo, deve   ))
(( essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta  ))
(( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di           ))
(( conversione del presente decreto. Il termine e' di un anno da   ))
(( tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato ))
(( a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della ))
(( legge 23 febbraio 1999, n. 44.                                  ))
  1- quinquies. ((  Il termine di ripresentazione della domanda    ))
(( di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999,  ))
(( n. 44, come modificato dal comma 1 )) -ter (( del presente      ))
(( articolo, e' di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata   ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto.      ))
  2. All'articolo  24 della legge  23 febbraio  1999, n. 44,  dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
  " (( 3-bis. )) Fino alla  data di entrata in vigore del regolamento
previsto   dall'articolo   21   ((    e   comunque   non   oltre   il
trecentocinquantesimo giorno  dalla data  di entrata in  vigore della
presente  legge,  ))  il   commissario  per  il  coordinamento  delle
iniziative antiracket  e antiusura,  nominato ai  sensi dell'articolo
19, opera con i poteri e  secondo le modalita' previste dalla legge 7
marzo  1996, n.  108,  e si  avvale,  per le  finalita'  di cui  alla
medesima  legge, del  comitato di  cui all'articolo  5, comma  2, del
decreto-legge   31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 18  febbraio 1992,  n. 172,  e successive
modificazioni.".
(( 3. All'articolo  25, commi 1 e 3, della  legge 23 febbraio 1999,))
(( n. 44, la parola "centottantesimo" e' sostituita dalla          ))
(( seguente: "trecentocinquantesimo".                              ))