IL DIRETTORE
              del Dipartimento dei trasporti terrestri
  Visto il decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive
modificazioni con  il quale  e' stato emanato  il nuovo  codice della
strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con  il quale e' stato emanato il
regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del  nuovo codice  della
strada;
  Vista la legge 12 agosto  1962, n. 1839, e successive modificazioni
e integrazioni  con la quale  e' stato ratificato  l'accordo europeo,
relativo al  trasporto internazionale  di merci pericolose  su strada
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data 4  settembre 1996, pubblicato  nel supplemento ordinario  n. 211
della  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  282 del  2
dicembre 1996,  relativo all'attuazione  della direttiva  n. 94/55/CE
del  Consiglio  dell'Unione  europea  in data  21  novembre  1994,  e
relativi  allegati A  e  B, che  ne  costituiscono parte  integrante,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita' europee,  n. L.
319  del  21  dicembre  1994,  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati membri,  relative  al  trasporto di  merci
pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data  15 maggio  1997, pubblicato  nel supplemento  ordinario n.  114
della  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  128 del  4
giugno  1997, relativo  all'attuazione  della  direttiva n.  96/86/CE
della  commissione  dell'Unione europea  in  data  13 dicembre  1996,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita' europee,  n. L.
335  del  24  dicembre  1996,  che adegua  al  progresso  tecnico  la
direttiva n. 94/55/CE modificando  ed integrando taluni contenuti dei
predetti allegati A e B della medesima direttiva n. 94/55/CE;
  Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri  della Repubblica  a  recepire, secondo  le competenze  loro
attribuite, le  direttive comunitarie afferenti  materie disciplinate
dallo stesso codice;
  Visto  il decreto  ministeriale  5  giugno 1971,  con  il quale  si
applicano, ai recipienti di capacita'  fino a 1000 litri destinati al
trasporto   su  strada,   le  prescrizioni   contenute  nel   decreto
ministeriale 12 settembre 1925;
  Visto il decreto  ministeriale 7 aprile 1986, con il  quale si sono
trasposte in  norma nazionale le direttive  del Consiglio dell'Unione
europea n. 84/525, n. 84/526  e n. 84/527, riguardanti la costruzione
di particolari categorie di bombole;
  Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1998, con il quale si sono
allineate all'ADR  le denominazioni dei gas  inscritte sui recipienti
nonche' i periodi delle revisioni;
  Preso atto  dell'avvenuta pubblicazione  della norma UNI  EN 1089-1
"Bombole  trasportabili per  gas  - Identificazione  della bombola  -
Punzonatura"  che rappresenta  la versione  in lingua  italiana della
norma europea EN 1089-1 ed  e' richiamata negli emendamenti 1 gennaio
1999 dell'accordo ADR;
  Ravvisata l'opportunita'  di armonizzare le punzonature  e le altre
iscrizioni  obbligatorie  sulle  bombole   tra  i  vari  Paesi  della
Comunita'  europea, sia  ai fini  della sicurezza  sia allo  scopo di
agevolare la libera circolazione delle merci;
  Sentito il parere della  Commissione permanente per le prescrizioni
sui  recipienti per  compressi,  liquefatti  o disciolti,  espressasi
favorevolmente nella seduta del 22 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  bombole,  i  tubi,  i fusti  a  pressione  e  i  recipienti
criogenici  destinati al  trasporto  di gas  compressi, liquefatti  e
disciolti, come definiti dall'ADR 1999 e successivi aggiornamenti, di
seguito  indicato  piu' brevemente  come  ADR,  con l'esclusione  dei
recipienti per il  trasporto del GPL, devono  riportare le iscrizioni
previste come obbligatorie dall'ADR.
  2. I  recipienti destinati  a contenere acetilene  disciolto devono
riportare, oltre a quelle indicate al comma 1, le iscrizioni relative
a:
  identita'  della massa  porosa: identificazione  del Paese  e della
fabbrica di origine;
  identificazione  del   solvente:  "A"  per  acetone   o  "DMF"  per
dimetilformammide,  seguita  dalla  massa del  solvente  espressa  in
kilogrammi e dalla sigla "KG";
  massa totale:  tara piu' contenuto massimo  di acetilene, preceduta
dalle lettere "TOTALE" e seguita dalla sigla "KG";
   identificazione del contenuto: "C 2 H 2 ".
  3. I recipienti  in acciaio compatibili con idrogeno  e miscele con
pressione parziale di  idrogeno maggiore di 10  bar, devono riportare
oltre alle iscrizioni indicate al comma 1 precedente, la lettera "H".
  4.  Le  iscrizioni  di  cui   ai  commi  precedenti  devono  essere
riportate,  all'atto  della  costruzione,  mediante  punzonatura,  ad
eccezione delle  seguenti iscrizioni  che possono essere  riportate o
per   punzonatura  o   in   un'etichetta  durevole   o  indicate   in
un'iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice:
  numero UN e nome del gas o della miscela come prescritto dall'ADR;
  per i gas  compressi riempiti a peso e per  i gas liquefatti, massa
massima di  carica e  tara -  identificata come  somma della  massa a
vuoto  e della  massa degli  accessori fissi  presenti sulla  bombola
quando viene presentata al riempimento - espresse in kilogrammi.
  Il valore della  tara deve essere preceduto dalle  lettere "TARA" e
seguito dalla sigla "KG".
  Il valore della  massa massima di carica deve  essere seguito dalla
sigla "KG" e dal nome o formula chimica del gas.
  Qualora vengano presentati in fase di primo collaudo o messa in uso
recipienti senza colorazione perche'  non richiesta dal proprietario,
le etichette  o le  eventuali iscrizioni  in vernice  dovranno essere
apposte successivamente a cura del proprietario stesso sui recipienti
medesimi.   In  tal   caso  dovra'   comunque  essere   prodotta  una
dichiarazione  del gas  o  miscela  di gas  che  il recipiente  sara'
destinato a contenere.
  5. In  aggiunta alle  iscrizioni obbligatorie indicate  sopra, sono
ammesse le seguenti punzonature facoltative:
  nome  eventualmente abbreviato  o sigla  della ditta  proprietaria.
Qualora   venga  apposta   tale  punzonatura,   questa  deve   essere
preventivamente  notificata  al  Ministero   dei  trasporti  e  della
navigazione - Dipartimento trasporti terrestri;
   numero d'ordine dato dalla ditta proprietaria;
  eventuali iscrizioni aggiuntive previste dalla norma UNI EN 1089-1.
  6. In  conformita' all'ADR in  luogo delle iscrizioni  descritte ai
commi precedenti sono ammesse le  iscrizioni previste dalla norma UNI
EN 1089-1.
  7. Le  punzonature devono essere eseguite  sull'ogiva della bombola
in modo  tale da risultare  durevoli e  leggibili. Per le  bombole di
acciaio  saldato, la  punzonatura puo'  essere effettuata  su di  una
piastrina  saldata  o  su  qualsiasi  altra  parte  fissata  in  modo
permanente alla bombola e non soggetta alla pressione del gas.
  Per le  bombole a struttura  composita, la punzonatura  puo' essere
realizzata su di una etichetta annegata nella resina.
  Di norma l'altezza  dei caratteri della punzonatura  deve essere di
almeno 5 mm. Sulle bombole con diametro esterno minore o uguale a 140
mm,  questa puo'  essere ridotta,  ma  in nessun  caso l'altezza  dei
caratteri deve essere minore di 2,5 mm.
  I  punzoni utilizzati  per la  marcatura devono  avere i  taglienti
arrotondati con raggio non inferiore a 0,2 mm.
  Per le eventuali  iscrizioni a vernice l'altezza  dei caratteri non
deve essere inferiore a 8 mm.
  8. Di regola i dati  punzonati devono essere disposti come indicato
negli allegati 1, 2 e 3.
  Quando  si utilizza  una  piastrina di  identificazione  o, per  le
bombole  a struttura  composita, un'etichetta  nella resina,  tutti i
dati possono essere riuniti in tale piastrina o etichetta, purche' la
loro disposizione non crei confusione di interpretazione.
  Nei casi  in cui sia  difficile mantenere la  disposizione indicata
negli allegati 1, 2 e 3  si puo' ricorrere a una diversa disposizione
della punzonatura con l'autorizzazione  dell'ente di collaudo, sempre
a condizione  che tale  diversa disposizione non  possa dare  adito a
confusioni di interpretazione.