IL DIRETTORE del Dipartimento dei trasporti terrestri Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L. 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE della commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L. 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva n. 94/55/CE; Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea n. 84/525, n. 84/526 e n. 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole; Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1998, con il quale si sono allineate all'ADR le denominazioni dei gas inscritte sui recipienti nonche' i periodi delle revisioni; Preso atto dell'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089-1 "Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola - Punzonatura" che rappresenta la versione in lingua italiana della norma europea EN 1089-1 ed e' richiamata negli emendamenti 1 gennaio 1999 dell'accordo ADR; Ravvisata l'opportunita' di armonizzare le punzonature e le altre iscrizioni obbligatorie sulle bombole tra i vari Paesi della Comunita' europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci; Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 22 aprile 1999; Decreta: Art. 1. 1. Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti, come definiti dall'ADR 1999 e successivi aggiornamenti, di seguito indicato piu' brevemente come ADR, con l'esclusione dei recipienti per il trasporto del GPL, devono riportare le iscrizioni previste come obbligatorie dall'ADR. 2. I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto devono riportare, oltre a quelle indicate al comma 1, le iscrizioni relative a: identita' della massa porosa: identificazione del Paese e della fabbrica di origine; identificazione del solvente: "A" per acetone o "DMF" per dimetilformammide, seguita dalla massa del solvente espressa in kilogrammi e dalla sigla "KG"; massa totale: tara piu' contenuto massimo di acetilene, preceduta dalle lettere "TOTALE" e seguita dalla sigla "KG"; identificazione del contenuto: "C 2 H 2 ". 3. I recipienti in acciaio compatibili con idrogeno e miscele con pressione parziale di idrogeno maggiore di 10 bar, devono riportare oltre alle iscrizioni indicate al comma 1 precedente, la lettera "H". 4. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono essere riportate, all'atto della costruzione, mediante punzonatura, ad eccezione delle seguenti iscrizioni che possono essere riportate o per punzonatura o in un'etichetta durevole o indicate in un'iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice: numero UN e nome del gas o della miscela come prescritto dall'ADR; per i gas compressi riempiti a peso e per i gas liquefatti, massa massima di carica e tara - identificata come somma della massa a vuoto e della massa degli accessori fissi presenti sulla bombola quando viene presentata al riempimento - espresse in kilogrammi. Il valore della tara deve essere preceduto dalle lettere "TARA" e seguito dalla sigla "KG". Il valore della massa massima di carica deve essere seguito dalla sigla "KG" e dal nome o formula chimica del gas. Qualora vengano presentati in fase di primo collaudo o messa in uso recipienti senza colorazione perche' non richiesta dal proprietario, le etichette o le eventuali iscrizioni in vernice dovranno essere apposte successivamente a cura del proprietario stesso sui recipienti medesimi. In tal caso dovra' comunque essere prodotta una dichiarazione del gas o miscela di gas che il recipiente sara' destinato a contenere. 5. In aggiunta alle iscrizioni obbligatorie indicate sopra, sono ammesse le seguenti punzonature facoltative: nome eventualmente abbreviato o sigla della ditta proprietaria. Qualora venga apposta tale punzonatura, questa deve essere preventivamente notificata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri; numero d'ordine dato dalla ditta proprietaria; eventuali iscrizioni aggiuntive previste dalla norma UNI EN 1089-1. 6. In conformita' all'ADR in luogo delle iscrizioni descritte ai commi precedenti sono ammesse le iscrizioni previste dalla norma UNI EN 1089-1. 7. Le punzonature devono essere eseguite sull'ogiva della bombola in modo tale da risultare durevoli e leggibili. Per le bombole di acciaio saldato, la punzonatura puo' essere effettuata su di una piastrina saldata o su qualsiasi altra parte fissata in modo permanente alla bombola e non soggetta alla pressione del gas. Per le bombole a struttura composita, la punzonatura puo' essere realizzata su di una etichetta annegata nella resina. Di norma l'altezza dei caratteri della punzonatura deve essere di almeno 5 mm. Sulle bombole con diametro esterno minore o uguale a 140 mm, questa puo' essere ridotta, ma in nessun caso l'altezza dei caratteri deve essere minore di 2,5 mm. I punzoni utilizzati per la marcatura devono avere i taglienti arrotondati con raggio non inferiore a 0,2 mm. Per le eventuali iscrizioni a vernice l'altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 8 mm. 8. Di regola i dati punzonati devono essere disposti come indicato negli allegati 1, 2 e 3. Quando si utilizza una piastrina di identificazione o, per le bombole a struttura composita, un'etichetta nella resina, tutti i dati possono essere riuniti in tale piastrina o etichetta, purche' la loro disposizione non crei confusione di interpretazione. Nei casi in cui sia difficile mantenere la disposizione indicata negli allegati 1, 2 e 3 si puo' ricorrere a una diversa disposizione della punzonatura con l'autorizzazione dell'ente di collaudo, sempre a condizione che tale diversa disposizione non possa dare adito a confusioni di interpretazione.