IL DIRETTORE  GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Vista la legge  n. 237 del 19  luglio 1993, art. 1,  comma 1-bis di
conversione con  modificazioni del  decreto-legge 20 maggio  1993, n.
149, recante  interventi urgenti  in favore dell'economia  che recita
"le  garanzie concesse,  prima della  data di  entrata in  vigore del
presente decreto,  da soci  di cooperative  agricole, a  favore delle
cooperative   stesse,  di   cui  sia   stata  previamente   accertata
l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 80161  del  2  febbraio  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1994, con
il quale sono stati fissati  i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Vista  la circolare  n. 17  del  14 luglio  1994, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori fallimentari,  commissari liquidatori  e presidenti  dei
collegi sindacali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2  ottobre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11
ottobre  1995,  con  il  quale   sono  stati  approvati  i  risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze presentate  ai  sensi  della
citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 18  dicembre 1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 1 del 2 gennaio 1996,
con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre
1995  in sostituzione  di quello  di  cui al  decreto ministeriale  2
ottobre 1995, n. 83667;
  Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con sentenza  n. 266,  dell'11 dicembre 1996,  ha accolto  il ricorso
presentato da Tirantello Gaetano, socio fideiussore della cooperativa
"Nupral Export", con sede in  Lentini (Siracusa), contro il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e  forestali, ora Ministero per le
politiche  agricole, annullando  il decreto  ministeriale 2  febbraio
1994  nella  parte  in  cui  fissa alla  data  della  sua  emanazione
l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa;
  Visto  l'atto  di  diffida   ad  adempiere  di  Tirantello  Gaetano
notificato in data 24 aprile 1999;
  Esaminata la  domanda e  la documentazione allegata,  presentata da
Gandolfo Napoleone in  nome proprio e di altri soci  solidali tra cui
anche  Tirantello  Gaetano,  e  verificato  che  l'atto  che  accerta
formalmente lo stato di insolvenza e' stato adottato dal tribunale di
Siracusa in  data 18 febbraio  1994, ritenuta utile dal  T.A.R. Lazio
nelle motivazioni della richiamata sentenza n. 266/1996;
  Preso atto dalla documentazione che  il credito vantato dalla Banca
agricola  popolare  di Ragusa  e'  stato  pagato transattivamente  da
alcuni soci  che si sono  surrogati al creditore nei  confronti della
cooperativa  e  dei  soci  fideiussori che  non  hanno  aderito  alla
transazione;
  Considerato che in conseguenza di quanto sopra la garanzia prestata
a favore della  predetta Banca agricola popolare di  Ragusa, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1994, sara'
oggetto di  accollo per la quota  parte dei soci fideiussori  che non
hanno aderito alla transazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le garanzie prestate da Tirantello Gaetano, socio della cooperativa
"Nupral Export" a favore di Sicilcassa,  Banco di Sicilia e Banca del
Sud sono inserite  nell'elenco n. 1 allegato  al decreto ministeriale
18  dicembre 1995,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 1  del 2
gennaio 1996.