IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato"; Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis; Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali; Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis; Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667; Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 266, dell'11 dicembre 1996, ha accolto il ricorso presentato da Tirantello Gaetano, socio fideiussore della cooperativa "Nupral Export", con sede in Lentini (Siracusa), contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole, annullando il decreto ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui fissa alla data della sua emanazione l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa; Visto l'atto di diffida ad adempiere di Tirantello Gaetano notificato in data 24 aprile 1999; Esaminata la domanda e la documentazione allegata, presentata da Gandolfo Napoleone in nome proprio e di altri soci solidali tra cui anche Tirantello Gaetano, e verificato che l'atto che accerta formalmente lo stato di insolvenza e' stato adottato dal tribunale di Siracusa in data 18 febbraio 1994, ritenuta utile dal T.A.R. Lazio nelle motivazioni della richiamata sentenza n. 266/1996; Preso atto dalla documentazione che il credito vantato dalla Banca agricola popolare di Ragusa e' stato pagato transattivamente da alcuni soci che si sono surrogati al creditore nei confronti della cooperativa e dei soci fideiussori che non hanno aderito alla transazione; Considerato che in conseguenza di quanto sopra la garanzia prestata a favore della predetta Banca agricola popolare di Ragusa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1994, sara' oggetto di accollo per la quota parte dei soci fideiussori che non hanno aderito alla transazione; Decreta: Art. 1. Le garanzie prestate da Tirantello Gaetano, socio della cooperativa "Nupral Export" a favore di Sicilcassa, Banco di Sicilia e Banca del Sud sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996.