IL DIRETTORE  GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Vista la legge n.  237 del 19 luglio 1993, art.  1, comma 1-bis, di
conversione con  modificazioni del  decreto-legge 20 maggio  1993, n.
149, recante  interventi urgenti  in favore dell'economia  che recita
"le  garanzie concesse,  prima della  data di  entrata in  vigore del
presente decreto,  da soci  di cooperative  agricole, a  favore delle
cooperative   stesse,  di   cui  sia   stata  previamente   accertata
l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 80161  del  2  febbraio  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1994, con
il quale sono stati fissati  i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Vista  la circolare  n. 17  del  14 luglio  1994, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori fallimentari,  commissari liquidatori  e presidenti  dei
collegi sindacali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2  ottobre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11
ottobre  1995,  con  il  quale   sono  stati  approvati  i  risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze presentate  ai  sensi  della
citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 18  dicembre 1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 1 del 2 gennaio 1996,
con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre
1995  in sostituzione  di quello  di  cui al  decreto ministeriale  2
ottobre 1995, n. 83667;
  Considerato che  tribunale amministrativo  regionale per  il Lazio,
con  sentenza n.  268  del  31 ottobre  1996  ha  accolto il  ricorso
presentato  da Anitori  Franco, socio  fideiussore della  cooperativa
agricola "San  Nicola", con  sede in  Sant'Angelo Pontano,  contro il
Ministero  delle  risorse  agricole,   alimentari  e  forestali,  ora
Ministero   per  le   politiche   agricole   annullando  il   decreto
ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui fissa alla data della
sua  emanazione  l'accertamento  dello   stato  di  insolvenza  della
cooperativa;
  Preso atto che con la predetta  sentenza il T.A.R. Lazio afferma la
necessita'   di    individuare   un   termine    per   l'accertamento
dell'insolvenza,  che  deve  essere   formalmente  dichiarata,  e  fa
riferimento  per il  suddetto  termine alla  data  di scadenza  della
presentazione della domanda e quindi al 22 settembre 1994;
  Constatato  che  l'accertata   insolvenza  della  cooperativa  "San
Nicola" e'  intervenuta in data 21  ottobre 1994 e quindi  dopo il 22
febbraio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La cooperativa  agricola "San Nicola",  con sede in  Sant'Angelo in
Pontano,  rimane  inserita  nell'elenco  n.  3  allegato  al  decreto
ministeriale  2  novembre 1995,  cosi'  come  modificato dal  decreto
ministeriale  18  dicembre  1995,  per  le  motivazioni  espresse  in
premessa.
   Roma, 2 agosto 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo